Trattamento fiscale IVA degli impianti fotovoltaici – Chiarimenti sul completamento tra il 2022 e il 2023
Il Tribunale di Monaco di Baviera si è occupato di un caso relativo al trattamento dell’IVA per un impianto fotovoltaico che era stato installato nel 2022, ma finalizzato e pronto all’esercizio soltanto nel 2023 (riferimento: 158 C 24118/23). Il punto di partenza della controversia era la questione se, in tale situazione, dovesse ancora essere applicata l’IVA alle prestazioni oppure se già trovassero applicazione le nuove disposizioni relative all’esenzione IVA per gli impianti fotovoltaici.
Basi giuridiche e nuova normativa dal 1° gennaio 2023
Attuazione dell’esenzione dall’IVA
A decorrere dal 1° gennaio 2023, secondo l’art. 12 comma 3 della legge tedesca sull’IVA (UStG), l’aliquota IVA per la fornitura, l’importazione, l’acquisizione intracomunitaria e l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici privati, pubblici e altri è fissata allo 0 %, purché l’impianto rispetti determinati requisiti (ad esempio limiti di capacità). Con tale modifica normativa, il legislatore intende promuovere ulteriormente lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso incentivi economici e la riduzione degli ostacoli burocratici.
Distinzione: fornitura, montaggio e messa in esercizio
Nell’ambito della valutazione fiscale occorre distinguere il momento rilevante della prestazione. Nel caso controverso, il montaggio dell’impianto fotovoltaico era stato concluso già nel 2022, ma la messa in esercizio ufficiale è avvenuta solo nel 2023. Tale distinzione è significativa, poiché l’IVA sorge, di regola, all’esecuzione della prestazione.
Principi del tribunale e argomentazioni centrali
Completamento della prestazione essenziale come momento determinante
Il tribunale ha chiarito che, per l’applicazione dell’aliquota zero, è determinante il completamento finale e pronto all’esercizio dell’impianto fotovoltaico – ovvero il momento in cui l’impianto è completamente installato e soddisfa i requisiti per l’avvio dell’attività. In caso di prestazioni di montaggio dilazionate o successive, l’ultimo intervento essenziale è decisivo per individuare il momento fiscale della prestazione.
Nessun obbligo IVA per i casi di transizione
Nel caso concreto, il tribunale ha stabilito che sussistevano i presupposti per applicare l’aliquota zero ai sensi dell’art. 12, c.3 UStG, poiché la consegna e il completamento pronto all’esercizio dell’impianto sono avvenuti solo nel 2023. Le prestazioni preliminari svolte nel 2022 non modificano tale conclusione, in quanto solo col completamento e la consegna si realizza una fornitura imponibile o altra prestazione. Inoltre, la normativa fiscale prevede esplicitamente che le prestazioni parziali di un contratto di fornitura d’opera siano considerate complessivamente come un’unica prestazione, se non esistono prestazioni parziali fatturabili separatamente.
Significato per la pratica nell’installazione e fatturazione di impianti fotovoltaici
Implicazioni per proprietari di impianti e installatori
La sentenza garantisce sicurezza giuridica nella misura in cui, per i progetti realizzati nel biennio 2022/2023, occorre fare riferimento al completamento definitivo. Per i proprietari degli impianti ciò significa che, se l’impianto è stato messo in funzione solo nel 2023, non sono tenuti a versare l’IVA sui costi di installazione, anche quando la realizzazione è avvenuta in gran parte nell’anno precedente. Le aziende del settore solare traggono vantaggio dalla chiarezza delle regole di fatturazione, purché eventuali acconti non siano considerati prestazioni parziali separate e fatturabili autonomamente.
Distinzioni nella fatturazione delle prestazioni e rischi di responsabilità
Gli installatori e i proprietari degli impianti sono vivamente consigliati di predisporre i contratti di realizzazione e collaudo degli impianti fotovoltaici in modo accurato e trasparente. La classificazione delle prestazioni parziali può avere conseguenze fiscali, soprattutto quando i contratti si estendono su più anni. Errori nella fatturazione possono condurre a richieste di pagamento supplementare o a rimborsi, circostanze che in pratica conducono spesso a controversie tra le parti contrattuali.
Conclusioni e sviluppi futuri
La sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera offre un importante chiarimento in materia di trattamento IVA degli impianti fotovoltaici per il periodo transitorio tra la vecchia e la nuova normativa. La questione riguarda sia investitori privati che commerciali, che attribuiscono grande importanza alla certezza del diritto e alla sicurezza di calcolo. È comunque consigliabile, in ogni singolo caso, esaminare attentamente i fatti alla luce della normativa vigente, soprattutto perché permangono procedimenti giudiziari e questioni interpretative irrisolte.
Avvertenza sulle fonti
Le informazioni presentate si basano, tra l’altro, sulla motivazione della sentenza del tribunale di Monaco del 26.11.2024 (Rif.: 158 C 24118/23), disponibile su <a href="https://urteile.news/AG-Muenchen158-C-2411823Fuer-eine-2022-errichtete-aber-erst-2023-fertiggestellte-Photovoltaik-Anlage-ist-keine-Umsatzsteuer-zu-zahlen~N34586″>urteile.news.
Qualora, nell’ambito di investimenti o contratti relativi agli impianti fotovoltaici, sorgano domande in merito all’interpretazione o applicazione della normativa IVA, MTR Legal Rechtsanwalt è a vostra disposizione con una vasta esperienza per analizzare le specifiche condizioni giuridiche individuali.