Attribuzione di una sotto-partecipazione non atipica a quote societarie: Nessun obbligo di imposta sulle donazioni secondo l’attuale giurisprudenza della Corte Suprema federale
Il trasferimento di partecipazioni societarie – e in particolare nell’ambito delle cosiddette sotto-partecipazioni – costituisce una tematica complessa che deve essere valutata sia dal punto di vista societario che fiscale in modo differenziato. In particolare, la questione se l’attribuzione di una sotto-partecipazione non atipica a una quota societaria sia soggetta all’imposta sulle donazioni è stata a lungo controversa ed è stata ora chiarita con una sentenza della Bundesfinanzhof (BFH, sentenza del 12.12.2007 – II R 10/06).
Definizione e inquadramento giuridico della sotto-partecipazione
La sotto-partecipazione rappresenta una particolare forma di operazione giuridica in ambito societario. In tale contesto, il titolare di una quota societaria concede a una terza persona una partecipazione al successo o all’insuccesso economico di tale quota, senza che quest’ultima acquisisca la posizione di socio effettivo nei confronti dei terzi. Nella prassi si riscontra soprattutto la cosiddetta sotto-partecipazione silente, che non deve essere iscritta nel registro delle imprese e produce effetti soltanto nei rapporti interni.
Si parla di una sotto-partecipazione non atipica quando il sotto-partecipante non acquisisce diritti specifici che vadano oltre la propria partecipazione economica. Questa si differenzia dalla sotto-partecipazione atipica, in cui il sotto-partecipante partecipa come un socio alle decisioni essenziali e assume rischi imprenditoriali.
Inquadramento ai fini dell’imposta sulle donazioni e orientamento della Corte federale (BFH)
Secondo la normativa sull’imposta sulle donazioni, in linea di principio, ogni attribuzione gratuita tra vivi è soggetta a tassazione non appena si verifica un incremento patrimoniale a favore del beneficiario (§ 7 comma 1 n. 1 ErbStG). Era in discussione se la concessione di una sotto-partecipazione non atipica costituisse un trasferimento patrimoniale imponibile.
Con la sua decisione il BFH ha chiarito che il trasferimento di una sotto-partecipazione non atipica a una quota societaria non costituisce una donazione ai sensi della legge sulle successioni e donazioni, purché la partecipazione economica del sotto-partecipante sia limitata a una partecipazione obbligazionaria ai risultati e non sia concessa alcuna ulteriore potestà di disposizione sul patrimonio sociale. La proprietà economica resta al partecipante principale, così da non configurare alcun arricchimento rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni.
Motivazione della decisione
Il BFH motiva la propria posizione in particolare con la natura della sotto-partecipazione quale rapporto obbligatorio contrattuale. Poiché il sotto-partecipante non acquisisce una posizione giuridica di socio e vanta pertanto pretese soltanto verso il proprietario della quota, ma non verso la società stessa, non si costituisce giuridicamente un autonomo oggetto patrimoniale rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni. Soltanto nel caso del trasferimento di una sotto-partecipazione atipica, in cui vengono concessi ulteriori diritti di amministrazione e da socio, potrebbe configurarsi un’attribuzione soggetta a imposta sulle donazioni.
Significato e conseguenze pratiche
La decisione del BFH porta chiarezza nella prassi operativa confermando che il trasferimento di sotto-partecipazioni non atipiche – purché limitate a rapporti obbligatori – non rientra nell’ambito dell’imposta sulle donazioni. Questo risultato riveste notevole importanza per la pianificazione della successione aziendale e patrimoniale, come avviene frequentemente nei trasferimenti infrafamiliari di quote societarie o nell’ambito di strutture di venture capital. Resta tuttavia imprescindibile una scrupolosa redazione contrattuale che tenga conto dei presupposti fiscali e societari per evitare conseguenze fiscali indesiderate.
Distinzione rispetto ad altre forme di partecipazione e considerazione degli sviluppi attuali
Si deve tener presente che la valutazione fiscale ai fini dell’imposta sulle donazioni avviene sempre caso per caso e dipende principalmente dai concreti diritti e obblighi del sotto-partecipante. In particolare, la distinzione tra sotto-partecipazione tipica e atipica deve essere affrontata con la massima attenzione: la prima gode di privilegio fiscale, la seconda invece è regolarmente rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni.
Inoltre, è necessario monitorare lo sviluppo giuridico attuale poiché, soprattutto nella concezione di nuove forme di partecipazione o in caso di tentativi elusivi da parte dell’amministrazione finanziaria, sarà necessaria una verifica caso per caso. La decisione del BFH offre alle parti coinvolte un importante strumento di orientamento, ma lascia anche sufficiente margine per ulteriori interpretazioni e adeguamenti da parte del legislatore o dell’amministrazione finanziaria.
Riferimenti bibliografici e fonti
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sentenza della Bundesfinanzhof, decisione del 12 dicembre 2007 – II R 10/06 (cfr. urteile.news). Le disposizioni di riferimento sono in particolare l’art. 7 ErbStG.
Qualora abbiate domande in relazione al trasferimento di partecipazioni societarie o alla strutturazione di sotto-partecipazioni in merito al trattamento fiscale o societario, l’avvocato di MTR Legal, con approfondita competenza nei settori giuridici specifici, è a vostra disposizione.