Nessun vincolo contrattuale tramite click online nei contratti di trattamento medico odontoiatrico
Con una decisione del Tribunale di Monaco di Baviera (sentenza del 02.07.2024, n. 231 C 1839/22) è stata affrontata la questione di quali siano i requisiti giuridici necessari affinché si instauri un contratto di trattamento odontoiatrico nell’ambito delle piattaforme digitali. Il tribunale ha chiarito che un semplice click su “Ordina ora con obbligo di pagamento” nel portale online di un servizio di intermediazione non comporta necessariamente la conclusione di un contratto vincolante di trattamento tra paziente e dentista.
Contesto della vicenda
Nel caso in esame, una paziente si è rivolta a uno studio dentistico tramite una piattaforma online. La piattaforma consentiva la richiesta di preventivi per prestazioni odontoiatriche e forniva un canale di comunicazione protetto. Dopo che lo studio dentistico aveva presentato l’offerta, l’utente ha cliccato su “Ordina ora con obbligo di pagamento”. Successivamente, però, lo studio non ha effettuato il trattamento richiesto, sostenendo che mancavano ancora diversi elementi, in particolare una visita preliminare ed un’adeguata informazione. La paziente ha quindi richiesto l’esecuzione della prestazione contrattuale o, in alternativa, il risarcimento del danno.
Analisi giuridica della sentenza
Nessuna dichiarazione diretta di offerta per il trattamento medico
Il tribunale ha valutato se l’utilizzo della piattaforma e l’avvio dell’ordine configurassero già un accordo giuridicamente vincolante circa l’esecuzione della prestazione odontoiatrica. Ha seguito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per un contratto di trattamento medico ai sensi dell’art. 630a BGB, è richiesta molto più della semplice compilazione di un modulo online. La definizione individuale, spesso complessa, delle prestazioni di guarigione richiede tipicamente visite preliminari personali, informazioni dettagliate e la discussione di particolarità mediche.
Nell’ambito della sentenza è stato sottolineato che la struttura della piattaforma di intermediazione – compreso il pulsante “Ordina ora con obbligo di pagamento” – a giudizio del tribunale non rappresenta ancora una dichiarazione esplicita di volontà volta alla conclusione di un contratto relativamente alla prestazione controversa. Manca, in particolare, una sufficiente determinazione dell’oggetto della prestazione e dei colloqui informativi e di chiarimento, imprescindibili per i trattamenti medici.
Distinzione tra mediazione basata su piattaforma e contratto di trattamento
La sentenza prende inoltre in esame la distinzione tra il rapporto contrattuale con una piattaforma di intermediazione online e il contratto da stipulare separatamente con ogni singolo prestatore. L’interazione con una piattaforma può portare a un contratto di servizio tra utente e gestore, ma non sostituisce né l’obbligo di informazione medica né le dichiarazioni personali necessarie tra paziente e studio per un contratto di trattamento.
Implicazioni per i diritti dei pazienti e i rischi imprenditoriali
Per i pazienti, questa impostazione comporta una maggiore sicurezza giuridica, poiché senza contatto personale e consulenza medica preventiva non sussiste alcun obbligo vincolante ad iniziare una prestazione terapeutica. Per gli studi e i fornitori di servizi digitali nel settore della salute, invece, ne deriva che devono prestare particolare attenzione alla chiarezza della comunicazione online, per garantire trasparenza e sicurezza giuridica.
Conseguenze pratiche per i processi digitali di intermediazione nel settore sanitario
Necessità di tutela nella conclusione di contratti di trattamento medico
La sentenza conferma i rigorosi requisiti previsti dall’art. 630e BGB in materia di informazione medica e la necessità di un contatto personale. In questo modo, i pazienti sono tutelati da contratti sottoscritti frettolosamente e da malintesi circa l’entità delle prestazioni e i rischi. Allo stesso tempo, i professionisti della salute sono protetti da pretese eccessive riguardo “ordini online” di servizi medici, finché non si sia svolta una comunicazione completa tra medico e paziente.
Indicazioni per operatori di marketplace e professioni sanitarie
La decisione del Tribunale di Monaco di Baviera suggerisce che le piattaforme online, che agiscono come intermediari tra pazienti e fornitori di servizi, dovrebbero differenziare chiaramente la propria comunicazione verso i clienti: deve essere reso evidente che eventuali dati inseriti o click avviano esclusivamente un processo di richiesta di appuntamento o di preventivo e non comportano alcun vincolante contratto di trattamento.
Rilevanza per aziende e investitori nel settore sanitario digitale
La crescente digitalizzazione dei servizi sanitari aumenta notevolmente la complessità delle relazioni contrattuali di diritto civile. Investitori e aziende attivi nella sanità sono, alla luce di questa e simili decisioni, ben consigliati a progettare le interfacce tra pazienti, piattaforme e fornitori di servizi medici con la massima trasparenza e sicurezza giuridica.
Conclusione
La decisione del Tribunale di Monaco di Baviera chiarisce la posizione per tutti gli operatori del settore sanitario digitale: Il click su un pulsante “vincolante” di ordine su una piattaforma online non è sufficiente a fondare un contratto di trattamento medico. Lo scambio personale, la raccolta e valutazione dei dati clinici e l’informazione individuale rimangono condizioni essenziali e imprescindibili anche nell’era della digitalizzazione perché si costituisca validamente un contratto di trattamento.
Per ogni ulteriore questione relativa alla strutturazione contrattuale e alla gestione di processi digitali di intermediazione e trattamento, i referenti di MTR Legal sono a disposizione.
Fonte: Sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera, n. 231 C 1839/22, stato al 02.07.2024