Nessun risarcimento danni contro Porsche Automobil Holding S.E.

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Contesto del procedimento presso il Tribunale Regionale di Braunschweig

Nel 2014 è stata discussa dinanzi al Tribunale Regionale di Braunschweig una causa contro Porsche Automobil Holding S. E., nella quale un azionista ha richiesto il risarcimento dei danni. Al centro della causa vi era l’accusa secondo cui la convenuta avrebbe violato i propri obblighi in materia di diritto dei mercati finanziari, non avendo informato in modo tempestivo e adeguato sulle sue intenzioni strategiche riguardo ad ulteriori acquisti di azioni della Volkswagen AG nell’ambito di speculazioni pubbliche di acquisizione nel 2008. L’attore sosteneva di aver subito un notevole danno patrimoniale a seguito della presunta pubblicazione tardiva di informazioni rilevanti ai sensi del diritto dei mercati finanziari.

Situazione giuridica e considerazioni rilevanti del tribunale

Requisiti per la pubblicità ad hoc

Il tribunale doveva esaminare se sussistessero i presupposti per una responsabilità ai sensi del § 37b WpHG a.F. (oggi: § 97 WpHG). Tale disposizione consente agli azionisti di richiedere il risarcimento dei danni nei confronti dell’emittente o della società madre qualora vi sia stata un’omissione o una pubblicazione tardiva di informazioni privilegiate e sia derivato un danno causale. Era determinante stabilire se la Porsche Automobil Holding S. E. avesse violato un obbligo tramite un’omissione o una comunicazione ad hoc tardiva, compromettendo così la fiducia del mercato.

Il Tribunale Regionale di Braunschweig ha illustrato dettagliatamente che, al momento dei fatti, non vi era alcun obbligo di comunicazione ad hoc per quanto riguarda un eventuale aumento della partecipazione in Volkswagen AG. In particolare, il tribunale ha sottolineato che le eventuali intenzioni di acquisizione erano soltanto valutazioni interne, ancora non definite, che non potevano essere considerate come informazioni privilegiate concrete e rilevanti per il prezzo ai sensi della legge sul commercio di titoli.

Causalità e nesso di imputazione

Un aspetto centrale per la decisione è stata inoltre la verifica del nesso di imputazione. Anche assumendo l’esistenza di una comunicazione ad hoc errata o tardiva, doveva essere dimostrato e provato un legame causale diretto tra questa violazione dell’obbligo e il preteso danno patrimoniale. Il tribunale ha constatato che l’attore non aveva né dettagliato in modo sostanziale, né provato che le presunte variazioni di prezzo fossero effettivamente riconducibili a una presunta violazione dell’obbligo di comunicazione da parte della convenuta.

Esito della causa

Il tribunale ha rigettato la domanda con la motivazione che non sussistevano i presupposti di fatto per l’accoglimento di una responsabilità risarcitoria per una presunta violazione dell’obbligo di pubblicità ad hoc. Da un lato, non è stata riscontrata la presenza di informazioni privilegiate nel periodo rilevante e, dall’altro, non sono stati soddisfatti i requisiti specifici di causalità per una richiesta di risarcimento danni. La sentenza evidenzia l’alto livello di requisiti da soddisfare per la tutela delle richieste di risarcimento danni dovuti a presunte omissioni nell’informazione sui mercati finanziari.

Importanza per la prassi della comunicazione nei mercati finanziari

Responsabilità degli emittenti

Per gli emittenti di società quotate, la sentenza rappresenta un contributo importante all’interpretazione e all’applicazione della pubblicità ad hoc. Un obbligo di informazione nasce solo quando esistono fatti concreti e rilevanti per il prezzo, la cui pubblicazione sia idonea a esercitare un’influenza significativa sul corso delle azioni in borsa. Finché esistono solo preparativi interni alle decisioni o dichiarazioni d’intenti non ancora consolidate, non sussiste alcun obbligo immediato di comunicazione ad hoc.

Requisiti per la proposizione di azioni da parte degli azionisti

Per gli investitori, dalla decisione emerge che le azioni di risarcimento danni per presunte violazioni degli obblighi di informazione sui mercati finanziari richiedono un’analisi accurata. È indispensabile esporre in modo dettagliato quale comportamento informativo concreto della società abbia condotto a quale danno patrimoniale precisamente dimostrabile dal punto di vista causale. Ciò sottolinea l’importanza di una presentazione e di possibilità probatorie precise nell’ambito della tutela dei diritti.

Sviluppi nel diritto dei mercati finanziari e prospettive future

In considerazione degli sviluppi intervenuti nel frattempo nel diritto europeo e tedesco dei mercati finanziari, come il Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) e la riforma del WpHG, la tematica delle informazioni privilegiate e degli obblighi di pubblicazione è diventata oggetto di adeguamenti regolamentari. La giurisprudenza mostra che i tribunali adottano un approccio differenziato nell’interpretazione degli obblighi di pubblicazione, distinguendo tra piani vaghi e situazioni di fatto concrete.

Indicazione sull’assistenza legale

Il procedimento davanti al Tribunale Regionale di Braunschweig illustra la complessità delle interrelazioni nell’ambito degli obblighi informativi relativi al diritto dei mercati finanziari e delle relative implicazioni in tema di responsabilità. In caso di questioni legali su tali tematiche, il team di MTR Legal Rechtsanwalt è a disposizione per un chiarimento riservato delle specifiche circostanze individuali.

Fonte: Sentenza LG Braunschweig, 5 O 4013/13, disponibile su urteile.news.

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