Requisiti e limiti della risoluzione del contratto nell’acquisto di cavalli: Decisione del Tribunale di Monaco I
Il Tribunale di Monaco I, con sentenza del 18 aprile 2024 (Rif. 2 O 8062/22), ha deciso in quali condizioni un acquirente è legittimato a risolvere il contratto di acquisto di un pony a causa di una cosiddetta dermatite estiva. La sentenza giudiziaria chiarisce aspetti essenziali relativi alla nozione di vizio, alla conoscenza e agli obblighi di comunicazione nel contesto dei contratti di compravendita di animali. Per aziende, investitori e privati che effettuano transazioni con animali di valore o altri beni materiali, la decisione fornisce criteri affidabili per la distribuzione del rischio nel rapporto contrattuale.
La dermatite estiva come possibile vizio nel cavallo
Definizione e inquadramento giuridico
La cosiddetta dermatite estiva è una malattia cutanea cronica e ricorrente nei cavalli e pony, che in particolare nei mesi estivi viene scatenata da reazioni allergiche a punture di insetti. Nell’ambito giuridico, tale malattia può in linea di principio rappresentare un vizio ai sensi dell’art. 434, comma 1, del Codice Civile tedesco (BGB), purché già esistente al momento del passaggio del rischio o che si manifesti successivamente come vizio occulto.
Limiti della responsabilità per vizi nei contratti di compravendita di animali
La valutazione se il pony fosse difettoso al momento della conclusione del contratto richiede un esame approfondito. Rileva se l’animale possedesse al momento del passaggio del rischio le caratteristiche contrattualmente concordate o usualmente presupposte. Nel caso di malattie come la dermatite estiva, è fondamentale stabilire se la predisposizione o i primi sintomi fossero già presenti o se la malattia si sia manifestata soltanto in un momento successivo. Inoltre, assumono rilievo gli specifici accordi tra le parti contrattuali, eventuali garanzie e gli obblighi di informazione precontrattuali.
Conoscenza dell’acquirente e obblighi di indagine
Impatto della conoscenza dell’acquirente sui diritti relativi ai vizi
Il Tribunale di Monaco I ha stabilito che all’acquirente non spettano più diritti per vizi ai sensi degli artt. 437 e seguenti del BGB se al momento della conclusione del contratto era a conoscenza dello stato dell’animale – in questo caso una maggiore suscettibilità alla dermatite estiva – o comunque ne era inconsapevole per colpa grave (art. 442 BGB). Nel caso concreto, l’acquirente aveva esaminato il pony più volte prima dell’acquisto, constatando personalmente anche modificazioni cutanee circoscritte. Un veterinario da lui consultato aveva inoltre confermato la buona condizione del pony, senza trovare indizi chiari di una malattia manifestata. Alla luce di ciò, il tribunale non ha rilevato una reale ignoranza da parte dell’acquirente; anzi, con la dovuta diligenza avrebbe dovuto riconoscere una eventuale predisposizione al rischio.
Estensione degli obblighi di indagine e informazione
Nel commercio, soprattutto nella vendita di animali di valore, all’acquirente si può ragionevolmente richiedere un certo grado di attenzione e competenza tecnica. Ciò riguarda l’esame accurato dell’animale e l’acquisizione di ulteriori informazioni qualora emergano indizi di compromissione della salute. Se dall’esame preliminare non risulta una malattia acuta ma soltanto dei rischi potenziali, ciò non esclude di per sé un successivo recesso dal contratto di acquisto – tuttavia aumenta l’onere probatorio per dimostrare che il vizio fosse già presente al momento del passaggio del rischio.
Ripartizione dell’onere della prova e diritto di recesso
Necessità che il vizio esistesse già al momento del passaggio del rischio
Il tribunale ha sottolineato che per il recesso dal contratto in materia di responsabilità per vizi è sempre necessario dimostrare che la difettosità esistesse già al momento del passaggio del rischio. Se la dermatite estiva si manifesta solo alcune settimane dopo l’acquisto, l’acquirente deve specificamente dimostrare e, se necessario, provare che il pony fosse già malato al momento della consegna o che la malattia avesse già iniziato a svilupparsi. Senza tale prova, la risoluzione del contratto è in genere esclusa.
Distinzione: l’animale come “bene economico speciale”
Nel contesto dell’acquisto di animali, la sentenza distingue tra malattie evidenti e tipiche e malattie atipiche, difficili da diagnosticare. L’incertezza naturale riguardo agli sviluppi futuri dello stato di salute di un animale comporta di norma un rischio che può essere distribuito a livello contrattuale. Non ogni predisposizione non rilevabile al momento della conclusione del contratto costituisce un vizio che abilita a richiedere la risoluzione del contratto.
Disciplina contrattuale e distribuzione del rischio nel commercio professionale di animali
Particolarmente nell’acquisto d’azienda, nella partecipazione a allevamenti o in altre situazioni economiche, la precisa disciplina contrattuale è di fondamentale importanza. Accordi mirati sulle caratteristiche specifiche, clausole di garanzia e la documentazione precisa dello stato al momento della consegna costituiscono la base per una equa distribuzione del rischio. Entrambe le parti devono essere consapevoli delle conseguenze derivanti dalle indagini, dagli accertamenti e dagli obblighi informativi precontrattuali.
Conclusione
La decisione del tribunale regionale di Monaco I chiarisce i rigorosi requisiti per la rescissione di un acquisto di cavallo a causa di compromissioni della salute, in particolare dell’eczema estivo. Determinanti sono le circostanze individuali dell’esame preliminare, la riconoscibilità dei potenziali rischi e l’onere della prova dell’esistenza di un difetto già al momento del passaggio del rischio. Questi requisiti assumono particolare importanza nel commercio economico, nelle vendite di animali di alto valore o negli oggetti d’investimento.
In caso di incertezze o questioni relative a diritti di difetto, specifiche o rischi di responsabilità nel contesto della stesura o esecuzione del contratto, si consiglia, caso per caso, una perizia qualificata delle condizioni contrattuali. Ulteriori informazioni sono disponibili sotto Consulenza legale nel diritto contrattuale.