Nessun diritto all’anticipo delle spese di trasporto in caso di ritiro gratuito

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Diritto dell’acquirente all’anticipo delle spese di trasporto – La Corte federale di giustizia precisa diritti e doveri in caso di adempimento successivo

La recente decisione della Corte federale di giustizia tedesca (BGH, sentenza del 20 marzo 2024 – VIII ZR 109/20) affronta in modo approfondito la questione di quando un acquirente, nell’ambito della garanzia per vizi, possa far valere un diritto a ricevere un anticipo per le spese di trasporto nei confronti del venditore. In particolare, viene analizzata l’importanza della disponibilità del venditore a ritirare la cosa difettosa presso l’acquirente tramite propria organizzazione e a proprie spese.

Premessa: pretese in caso di vizi materiali

Il diritto tedesco sulla compravendita obbliga il venditore, ai sensi dell’art. 439, comma 2, del Codice Civile tedesco (BGB), a rimborsare all’acquirente le spese necessarie nell’ambito dell’adempimento successivo. Queste comprendono, in particolare, le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale. Tuttavia, nella pratica, spesso si pone la questione se l’acquirente abbia diritto a un anticipo per tali spese o debba prima anticipare con fondi propri. Questo è particolarmente rilevante quando l’acquirente, nel breve termine, non dispone delle risorse finanziarie per inviare merci ingombranti o di valore.

Il punto centrale della recente decisione del BGH

La Corte federale di giustizia chiarisce che il diritto dell’acquirente a un anticipo delle spese di trasporto sussiste, in linea di principio, qualora il venditore non adempia o non adempia tempestivamente al proprio obbligo di sostenere i costi oppure non possa gravare l’acquirente di tali spese. Tuttavia, questo diritto all’anticipo viene meno se il venditore offre tempestivamente all’acquirente il ritiro gratuito della cosa difettosa e ne organizza l’esecuzione in modo adeguato.

Ritiro invece di anticipo – limiti e condizioni

La Corte sottolinea che la finalità della norma dell’art. 439, comma 2, BGB è la tutela effettiva dell’acquirente contro un onere finanziario derivante dall’adempimento successivo. Tuttavia, se il venditore salvaguarda tale interesse assumendo integralmente l’organizzazione e i costi per il rientro del bene difettoso, anche l’interesse dell’acquirente risulta soddisfatto. Il diritto all’anticipo ha quindi carattere sussidiario, cioè subordinato, nel caso in cui il venditore agisca in prima persona.

Presupposto rilevante è che l’offerta del venditore di effettuare il ritiro tenga adeguatamente conto degli interessi legittimi dell’acquirente. In questo contesto, fattori quali la possibilità di fissare un appuntamento ragionevole, la comunicazione preventiva del ritiro e la garanzia di un’esecuzione regolare svolgono un ruolo essenziale. Se da ciò dovesse derivare uno svantaggio per l’acquirente – per esempio, in relazione alle proprie disponibilità di tempo o a rischi economici – in casi singoli può permanere il diritto all’anticipo.

Implicazioni pratiche per acquirenti e venditori

La decisione della Corte rende evidente che i venditori possono assumere un ruolo attivo nella gestione della garanzia e non devono necessariamente versare anticipi generici all’acquirente. Gli acquirenti, da parte loro, dovrebbero verificare in che misura l’offerta di ritiro sia, nel loro caso concreto, accettabile e praticabile. Tuttavia, qualora l’offerta si scontri con i loro interessi legittimi o l’organizzazione del ritiro lasci irrisolte questioni fondamentali, potrebbero sussistere ulteriori diritti.

La giurisprudenza di vertice chiarisce altresì che entrambe le parti contrattuali, nell’ambito dell’adempimento successivo, devono rispettarsi reciprocamente e tener conto dei legittimi interessi dell’altra parte. In particolare, la comunicazione reciproca riveste un ruolo centrale; anche al fine di evitare malintesi e costose controversie.

Questioni residue e campo di tensione nella prassi

La gestione pratica – in particolare la distinzione tra condizioni di ritiro accettabili e inaccettabili – resta un’area chiave per la decisione giudiziale. Ad esempio, la valutazione degli interessi nel caso di beni particolarmente ingombranti o di grande valore oppure di difficoltà di accesso dovrà essere svolta caso per caso.

La decisione del BGH tende a rafforzare la posizione del venditore, qualora questi sia disposto ed effettui attivamente il ritiro gratuito della cosa difettosa. Allo stesso tempo, permangono spazi di discussione per il futuro, qualora ostacoli organizzativi o di altro genere si oppongano a questa soluzione.


Per aziende, commercianti e parti acquirenti, una valutazione precisa dei rispettivi diritti e obblighi in relazione all’adempimento successivo e alla gestione delle spese di trasporto può avere una notevole rilevanza economica nel singolo caso. Per ulteriori valutazioni legali su questioni individuali in questo ambito, le avvocate e gli avvocati di MTR Legal sono a disposizione come interlocutori.

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