Nessun certificato successorio europeo in caso di opposizioni di terzi in sede giudiziaria

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Decisione dell’OLG Francoforte: Nessun certificato successorio europeo in presenza di contestazioni anche nel procedimento di ricorso

Il Tribunale superiore regionale (OLG) di Francoforte sul Meno, con decisione del 30.07.2024 (n. 21 W 126/24), ha preso una decisione di grande rilievo riguardante il rilascio di un certificato successorio europeo nell’ambito di una procedura ereditaria. Al centro, la questione se e a quali condizioni possa essere rilasciato un certificato successorio europeo qualora una parte sollevi obiezioni fondate contro la richiesta presentata – e se ciò valga anche nella fase di impugnazione.

Di seguito verranno esaminati in modo approfondito i retroscena, i principi giuridici e le conseguenze pratiche di questa decisione.


Inquadramento giuridico

Il certificato successorio europeo

Il certificato successorio europeo (CSE) serve a comprovare la posizione giuridica degli eredi, dei legatari e degli esecutori testamentari nelle successioni transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea. La base legale è data dal Regolamento europeo sulle successioni (EuErbVO), in particolare dagli articoli 62 e seguenti EuErbVO. Lo scopo consiste nel garantire un riconoscimento e una gestione uniforme dei diritti successori a livello unionale.

Punto centrale della decisione

Di fronte all’OLG Francoforte si presentava la situazione in cui un erede richiedeva il rilascio del certificato successorio europeo. Tuttavia, un altro gruppo di persone coinvolte nell’eredità sollevava obiezioni, in particolare riguardo a una diversa interpretazione della qualità di erede e dell’interpretazione della successione.


Provvedimento del tribunale e relative motivazioni

Gestione delle obiezioni controverse

L’OLG Francoforte ha chiarito che il certificato successorio europeo non può essere rilasciato finché sussistano tra le parti controversie fondamentali circa i presupposti successori o la successione stessa. In particolare, ciò riguarda:

    • Disaccordo sull’identità dell’erede/i o sull’entità dei diritti successori,

 

    • affermazioni fondate che mettono in dubbio la posizione giuridica del/della richiedente,

 

    • testamenti impugnati o circostanze non chiarite riguardanti la capacità testamentaria del de cuius.

 

Il Tribunale ha sottolineato che questioni di fatto controverse o non chiarite devono essere risolte mediante un accertamento giudiziario separato e non possono essere decise attraverso il rilascio del certificato successorio europeo «in via amministrativa».

Criteri per il giudizio in appello

L’OLG Francoforte ha inoltre sottolineato che questi principi trovano applicazione anche nella fase del procedimento di ricorso. Anche in sede di impugnazione il certificato successorio europeo non può essere rilasciato se rimangono obiezioni sostanziate da parte di uno dei soggetti coinvolti e tali obiezioni non sono state superate.

Ampiezza della verifica del tribunale

Il Tribunale del ricorso si limita a verificare se i presupposti per il rilascio del certificato successorio europeo siano chiari e non necessitino di ulteriori accertamenti. Qualora sorgano dubbi sulla veridicità delle informazioni rilevanti, il procedimento deve essere sospeso fino a chiarimento delle questioni controverse nel merito.


Conseguenze e implicazioni pratiche

Sicurezza procedurale e tutela giuridica

La decisione incrementa la sicurezza procedurale per le parti coinvolte. Si impediscono rilasci abusivi o affrettati del certificato successorio e la tutela giuridica degli interessati è efficacemente garantita. La decisione rafforza l’importanza di un attento esame nell’ambito delle procedure successorie.

Implicazioni nelle successioni transfrontaliere

La decisione sottolinea l’elevata rilevanza giuridica dell’EuErbVO nei casi di successione internazionali. I richiedenti devono prevedere che il certificato successorio venga rilasciato solo dopo la risoluzione di eventuali obiezioni – il che, soprattutto in casi ereditari complessi o contestati, può determinare ritardi nei tempi.

Chiarimento a favore del diritto processuale nazionale

L’OLG chiarisce che la legge nazionale dello Stato membro interessato svolge un ruolo centrale nell’ambito dell’EuErbVO per quanto riguarda l’accertamento della successione e la soluzione delle questioni controverse. I certificati europei non possono sostituire l’accertamento giudiziario, ma sono concepiti come documenti giustificativi che devono basarsi su fatti incontestati.


Inquadramento e prospettive

La decisione dell’OLG Francoforte si inserisce in un’evoluzione volta, sia a livello nazionale che europeo, a limitare la funzione del certificato successorio europeo a situazioni trasparenti e prive di contenzioso. Le controversie ereditarie continueranno dunque a essere risolte tramite procedimenti giudiziari nei rispettivi contesti.

Resta da vedere come si evolverà la giurisprudenza nel rapporto tra normative nazionali ed europee, soprattutto alla luce della crescente internazionalizzazione dei patrimoni e delle strutture successorie.


Fonti

La decisione illustrata dell’OLG Francoforte sul Meno si basa sul provvedimento pubblico del 30.07.2024, n. 21 W 126/24, pubblicato ad esempio su urteile.news. Le spiegazioni fornite servono a illustrare l’attuale evoluzione del diritto successorio. Il procedimento era concluso al momento della pubblicazione.


Per domande di approfondimento o ulteriori questioni in materia di successioni transfrontaliere, i Rechtsanwalt di MTR Legal sono a disposizione.

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