Mantenimento del figlio nel vero modello alternato: possibilità di scelta del genitore affidatario in merito alla rivendicazione
Il modello alternato, in cui un bambino viene assistito da entrambi i genitori in modo quasi paritetico, sta acquisendo sempre più importanza e impone nuove esigenze nella valutazione giuridica delle questioni relative al mantenimento. In una recente decisione del Tribunale Regionale Superiore dello Schleswig-Holstein (Az.: 8 UF 161/23, decisione del 17.01.2024 – pubblicata il 26.01.2024) è stata chiarita la questione di come la rivendicazione del mantenimento del figlio nel vero modello alternato possa essere strutturata a livello procedurale. In particolare, ciò riguarda il diritto di scelta del genitore richiedente di presentare una richiesta di attribuzione della potestà decisionale esclusiva ai sensi del § 1628 BGB oppure di nomina di un curatore integrativo ai sensi del § 1909 BGB.
Quadro giuridico del modello alternato
Il vero modello alternato, a differenza del cosiddetto modello di residenza, si caratterizza per il fatto che il bambino vive sostanzialmente in modo paritario con entrambi i genitori ed è da entrambi accudito. Questa partecipazione paritaria comporta che entrambi i genitori siano generalmente responsabili anche dal punto di vista del mantenimento. Nella pratica, tuttavia, ciò porta spesso a conflitti, soprattutto quando uno dei genitori vuole far valere il mantenimento del figlio e non vi è accordo tra i genitori sulla procedura da adottare.
Ostacoli giuridici nella rivendicazione del mantenimento
Ai sensi del § 1629 comma 2 frase 2 BGB, i genitori possono, a determinate condizioni, far valere i diritti di mantenimento dei figli in nome proprio. Tuttavia, ciò presuppone che vi sia accordo nel farlo oppure che uno dei genitori rimanga passivo. Nel vero modello alternato, la responsabilità genitoriale congiunta è la regola e quindi anche la rappresentanza congiunta del figlio nelle questioni relative al mantenimento. In caso di disaccordo, può sorgere una situazione di stallo.
Il Tribunale Regionale Superiore dello Schleswig-Holstein ha chiarito che in questa situazione esistono diverse possibilità processuali per garantire la capacità di agire dei genitori:
Richiesta di potestà decisionale esclusiva ai sensi del § 1628 BGB
Un genitore può chiedere al tribunale della famiglia che gli venga attribuita la potestà decisionale esclusiva in merito alla rivendicazione del mantenimento. Il tribunale verifica poi se la decisione esclusiva sia conforme al benessere del minore e se il conflitto tra i genitori non consente una decisione congiunta. Se viene concessa la potestà decisionale esclusiva, il genitore interessato può far valere il diritto al mantenimento in nome del figlio.
Nomina di un curatore integrativo ai sensi del § 1909 BGB
In alternativa, esiste la possibilità di nominare un curatore integrativo. Questi agisce come rappresentante neutrale ed opera esclusivamente nell’interesse del minore. La curatela integrativa è presa in considerazione in particolare quando la posizione degli interessi dei genitori è così divergente da rendere incerta una rivendicazione oggettiva del diritto al mantenimento.
Implicazioni pratiche della possibilità di scelta
Il diritto di scelta tra queste due modalità alternative deriva dal benessere del minore e garantisce che una rivendicazione efficiente e adeguata dei diritti di mantenimento sia assicurata anche in caso di conflitto. Il Tribunale Regionale Superiore sottolinea che spetta al genitore interessato scegliere, in caso di disaccordo, l’opzione più adeguata per la situazione concreta. La decisione tra una richiesta di attribuzione della potestà decisionale esclusiva o la nomina di un curatore integrativo dipende dalle circostanze del singolo caso, in particolare dal grado di conflittualità tra i genitori e dalla possibilità di tutelare l’interesse del minore.
Rilevanza della decisione giudiziaria
La giurisprudenza del Tribunale Regionale Superiore dello Schleswig-Holstein rappresenta uno stimolo importante per la prassi, chiarendo che il genitore che rivendica il mantenimento nel modello alternato non è limitato all’istituto della curatela integrativa, ma dispone di una reale possibilità di scelta. In tal modo viene aperta la strada a una soluzione più flessibile e orientata al benessere del minore e viene garantita la capacità di agire nell’interesse del figlio. Contemporaneamente la decisione evidenzia il ruolo centrale di un’attenta impostazione procedurale nei conflitti riguardanti il mantenimento nel modello alternato.
Evoluzione attuale e ulteriori considerazioni
Rimane da sottolineare che la questione della tollerabilità individuale e dell’idoneità di entrambe le vie necessita ancora di un’attenta valutazione ed è sempre da adattare alle particolari condizioni familiari e personali. La scelta tra potestà decisionale esclusiva e curatela integrativa non è soltanto una formalità, ma è essenziale per un’attuazione giuridicamente sicura dei diritti del minore e la protezione efficace dei suoi interessi.
La giurisprudenza pone così un’ulteriore pietra miliare per il procedimento nelle complesse controversie sul mantenimento all’interno del vero modello alternato, rimanendo di riferimento anche per altri Tribunali Regionali Superiori e per la prassi del diritto di famiglia.
Fonte: Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, decisione del 17.01.2024, Az. 8 UF 161/23, pubblicata il 26.01.2024, disponibile su https://urteile.news/Schleswig-Holsteinisches-Oberlandesgericht8-UF-16123Nel far valere il mantenimento del minore nel quadro del vero modello alternato, al genitore spetta la scelta tra domanda~N33664
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