Lavoro interinale – BAG sul superamento della durata massima di assegnazione

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I lavoratori interinali possono essere impiegati per più di 18 mesi se le disposizioni nel contratto collettivo lo prevedono. Ciò è stato deciso dalla BAG con la sentenza del 14 settembre 2022 (Az.: 4 AZR 83/21).

La durata massima legale per l’assegnazione dei lavoratori interinali è di 18 mesi. Tuttavia, questa durata massima può essere superata, secondo la decisione attuale della Corte Federale del Lavoro, se nel contratto collettivo del settore di impiego è concordata una durata massima diversa da quella legale, spiega lo studio legale economico MTR Rechtsanwälte Questa durata massima contrattualmente concordata è quindi vincolante sia per il lavoratore interinale ceduto che per il suo datore di lavoro, il prestatore, ha chiarito la BAG.

Nel caso in esame, un lavoratore aveva presentato un ricorso perché era stato impiegato in un’azienda come lavoratore interinale per quasi 24 mesi. Con il ricorso voleva ottenere una dichiarazione che, a causa del superamento della durata massima legale di assegnazione di 18 mesi, fosse sorto un rapporto di lavoro tra lui e l’azienda.

L’azienda convenuta è membro dell’associazione dell’industria metallurgica ed elettrotecnica del Baden-Württemberg e.V. (Südwestmetall). Nella società si applicava quindi il „Contratto Collettivo Lavoro Interinale/Temporaneo“ concluso tra Südwestmetall e IG Metall. In questo contesto, le associazioni di interesse, tra l’altro, hanno disciplinato contrattualmente che la durata massima per una cessione di lavoratori sia di 48 mesi.

L’attore sosteneva che questo contratto collettivo non si applicava, in quanto non era membro del sindacato. Nelle istanze precedenti non aveva avuto successo con il suo ricorso e anche il ricorso alla BAG è rimasto infruttuoso. La Quarta Sezione della BAG ha chiarito che Südwestmetall e IG Metall potevano stabilire una regolamentazione diversa dalla durata massima legale di assegnazione. Questa regola si applica quindi espressamente non solo alle parti del contratto collettivo, ma anche all’azienda di prestito e al lavoratore interinale, indipendentemente dalla loro obbligatorietà contrattuale. La durata massima di assegnazione contrattualmente prevista di 48 mesi rientra nell’ambito della normale capacità regolamentare, ha deciso la BAG.

In un procedimento analogo, in cui il tribunale del lavoro aveva accolto il ricorso, la BAG ha respinto il ricorso (Az.: 4 AZR 26/21).

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