La BGH ha aumentato i requisiti per la revocatoria dolosa ai sensi del § 133 InsO. I creditori e le aziende sono così meglio protetti dalle rivendicazioni del curatore fallimentare.
Tra i compiti del curatore fallimentare c’è quello di salvaguardare il patrimonio per la massa fallimentare. La sua arma più affilata è la revocatoria fallimentare ai sensi del § 133 dell’ordinamento sull’insolvenza (InsO). In base a ciò, richiede i pagamenti dell’azienda insolvente, se il creditore sapeva che l’insolvenza dell’azienda era imminente e che altri creditori fossero stati svantaggiati dal pagamento. Con sentenza del 06.05.2021, la Corte Federale di Giustizia ha limitato i diritti del curatore fallimentare nella revocatoria dolosa (sentenza n. IX ZR 72/20), spiega lo studio legale MTR Rechtsanwälte.
Questa giurisprudenza è stata confermata dalla BGH con un’ulteriore sentenza del 10 febbraio 2022 (sentenza n. IX ZR 148/19). Da ciò si evince che un comportamento di pagamento costantemente lento del debitore non porta a concludere una successiva sospensione dei pagamenti.
Nel caso in esame, nel 2015 è stata aperta la procedura fallimentare su una GmbH. Il curatore fallimentare della società ha richiesto alla ditta di spedizioni la restituzione di 36 pagamenti distinti effettuati dalla debitrice con il pretesto della revocatoria dolosa, pagamenti effettuati tra aprile 2014 e settembre 2015, per un totale di quasi 53.000 euro.
A causa dei contributi previdenziali arretrati e dei debiti fiscali, un’assicurazione sanitaria e l’ufficio delle imposte avevano già presentato all’inizio del 2013 una richiesta di apertura di una procedura fallimentare contro la GmbH. Nei confronti dell’ufficio delle imposte la società aveva ammesso di essere insolvente. Non si è proceduto all’apertura della procedura fallimentare perché terzi hanno sanato i debiti della GmbH e le domande di insolvenza sono state quindi ritirate.
La ditta di spedizioni convenuta non era a conoscenza delle richieste di insolvenza e dei debiti della GmbH. Conosceva solo il comportamento di pagamento della GmbH nei suoi confronti, che era stato sempre lento. Sebbene ci siano stati solleciti, non sono mai stati avviati procedimenti legali.
La BGH ha deciso che il curatore fallimentare non può richiedere i pagamenti effettuati per un totale di circa 53.000 euro. Non si può presumere che la ditta di spedizioni fosse a conoscenza dell’imminente insolvenza della GmbH. Dal comportamento di pagamento costantemente lento della GmbH non è possibile una tale previsione. Inoltre, il comportamento di pagamento non è cambiato durante il corso del rapporto commerciale, ha affermato la BGH.
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