Nessun obbligo inderogabile di includere il numero di fax nell’informativa sul recesso – Nuove precisazioni da parte della Corte Federale di Giustizia
Le imprese nel settore commerciale si trovano spesso di fronte alla sfida di adempiere correttamente agli obblighi di informazione e istruzione in relazione ai contratti con i consumatori. Un elemento centrale è l’informativa sul recesso, i cui requisiti formali e contenutistici sono regolarmente oggetto di controversie giudiziarie. Con la sentenza del 30 luglio 2024 (Az. VIII ZR 525/21), la Corte Federale di Giustizia (BGH) ha chiarito che non esiste un obbligo generale di indicare un numero di fax nell’informativa sul recesso. Questa decisione elimina incertezze nell’applicazione delle disposizioni di legge e offre maggiore chiarezza alle aziende nella predisposizione delle informative sul recesso.
Quadro giuridico dell’informativa sul recesso
Requisiti per l’informativa sul recesso nelle vendite a distanza
Le normative a tutela dei consumatori, in particolare nelle vendite a distanza, prevedono obblighi informativi dettagliati a carico dell’imprenditore. L’imprenditore deve informare il consumatore, tra l’altro, sull’esistenza di un diritto legale di recesso, sulle modalità per esercitarlo, nonché sulle possibilità di contatto per esercitare tale recesso. La base di ciò è costituita in particolare dagli artt. 312g, 355 BGB nonché dall’art. 246a EGBGB.
Canali di comunicazione per l’esercizio del recesso
Una questione centrale riguarda le modalità con cui il consumatore può dichiarare il recesso e quali informazioni di contatto sono obbligatorie a tal fine. La legge stabilisce che l’imprenditore deve mettere a disposizione quei mezzi di comunicazione che garantiscano una comunicazione rapida ed efficiente. Sebbene il telefax sia stato a lungo considerato un mezzo di comunicazione comune, gli standard si stanno sempre più spostando verso canali elettronici come e-mail o moduli online.
La decisione della BGH: contesto e valutazione
Motivo del procedimento
Nella sua decisione, la BGH ha affrontato la questione se un’azienda che non utilizza più generalmente il proprio numero di fax per la comunicazione con i consumatori sia comunque tenuta a indicarlo nell’informativa sul recesso. Nel caso in oggetto, il commerciante convenuto non aveva indicato alcun numero di fax nell’informativa, fatto che il ricorrente aveva contestato come violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge.
Punti essenziali della sentenza
L’VIII Sezione Civile della BGH ha chiarito che l’indicazione di un numero di fax nell’informativa sul recesso non è obbligatoria se l’imprenditore non utilizza più questo mezzo di comunicazione per la corrispondenza con i consumatori o non lo mette a disposizione. In tal caso, l’inserimento del numero di fax è superfluo, poiché, secondo la finalità delle relative norme di tutela dei consumatori, è necessario indicare solo quei canali di comunicazione tramite cui l’imprenditore è effettivamente raggiungibile e può garantire un’elaborazione tempestiva del recesso.
La decisione sottolinea espressamente lo “stato della tecnica” e il cambiamento nelle abitudini comunicative: qualora siano a disposizione del consumatore canali di comunicazione digitali (come l’e-mail) per esercitare il recesso, non è più necessario che il numero di fax sia automaticamente incluso nell’informativa. I requisiti relativi alla disponibilità dei mezzi di comunicazione devono adattarsi alla pratica effettiva dell’azienda.
Implicazioni pratiche
La sentenza ha impatto diretto sulla prassi contrattuale. Le aziende sono libere di adattare le proprie informative sul recesso alle effettive possibilità di comunicazione offerte. L’indicazione di un numero di fax è richiesta solo se tale via di comunicazione è effettivamente messa a disposizione e utilizzata. Ciò concede alle aziende un certo margine di manovra senza compromettere indebitamente i diritti del consumatore.
Significato per imprese e consumatori
Chiarezza e certezza giuridica per gli imprenditori
Grazie a questa giurisprudenza della BGH, le imprese beneficiano di una maggiore certezza giuridica riguardo ai requisiti per la predisposizione delle informative obbligatorie. Nella scelta dei canali di comunicazione da pubblicare possono basarsi sulle reali condizioni dell’azienda e non devono più temere che la semplice mancanza di un numero di fax, raramente o mai utilizzato, possa essere motivo di contestazione.
Garanzia di una tutela efficace del consumatore
Al contempo, i consumatori non vengono penalizzati: l’aspetto determinante rimane che sia effettivamente fornito loro un canale di comunicazione efficiente e ragionevole per esercitare il diritto di recesso. Il legislatore continua a perseguire l’obiettivo di mantenere basso l’ostacolo all’accesso al diritto di recesso, concedendo però alle imprese la possibilità di avvalersi delle moderne tecnologie di comunicazione.
Conclusione: adeguamento al progresso tecnologico e prospettive future
Il chiarimento fornito dalla BGH risponde alle mutate condizioni nel contesto aziendale e nelle pratiche di comunicazione. Le imprese nel commercio elettronico e nella vendita a distanza ottengono certezza giuridica riguardo al fatto che devono essere elencati nell’informativa sul recesso solo quei mezzi di comunicazione che non solo esistono effettivamente, ma vengono anche utilizzati per la gestione delle dichiarazioni di recesso.
Rimane comunque indispensabile un attento esame e il confronto con le vigenti disposizioni di legge e con la più recente giurisprudenza, al fine di evitare potenziali rischi di responsabilità.
A disposizione di aziende, investitori e privati che abbiano domande sull’adempimento o sull’interpretazione degli obblighi informativi e di istruzione, o necessitino di assistenza nella redazione contrattuale, gli avvocati di MTR Legal sono disponibili come referenti competenti.