Impignorabilità della indennità speciale Corona spiegata secondo la sentenza del BAG

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Punto di partenza: Pagamenti speciali Covid e loro rilevanza personale

Nel corso della pandemia di COVID-19 sono state introdotte numerose misure di sostegno finanziario per lavoratrici e lavoratori. Tra queste figuravano in particolare i cosiddetti pagamenti speciali Covid, corrisposti come aiuti esentasse. L’obiettivo di questi pagamenti era attenuare gli oneri particolari connessi alla pandemia. Tuttavia, particolare attenzione è stata posta sul fatto se, e in che misura, tali pagamenti siano pignorabili, soprattutto nei confronti di lavoratrici e lavoratori soggetti a procedure esecutive. Al centro della controversia giuridica vi era la questione se il bonus Covid rientri nel regime di impignorabilità.

Decisione del BAG del 25.08.2022 – Principi e motivazione

Elementi essenziali della motivazione della Corte federale del lavoro

La Corte federale del lavoro tedesca (BAG), con sentenza del 25 agosto 2022 (Az.: 8 AZR 14/22, pubblicata il 26 agosto 2022), ha dovuto stabilire se un pagamento speciale Covid rappresentasse parte del “reddito da lavoro impignorabile” ai sensi del Codice di procedura civile tedesco (ZPO) oppure se fosse di principio assoggettabile a pignoramento. In concreto si trattava di un pagamento speciale erogato dal datore di lavoro in riferimento ai servizi aggiuntivi dovuti alla pandemia. Lo scopo di tale pagamento, nonché la sua natura di prestazione sociale, erano direttamente collegati alla valutazione dell’impignorabilità.

Il tribunale ha chiarito nella sua decisione che un simile pagamento speciale è, in linea di principio, impignorabile, qualora serva a compensare spese aggiuntive nate dalla particolare situazione pandemica. Ciò deriva dal § 850a n. 3 ZPO, secondo cui le indennità erogate per servizi particolari sono usualmente soggette a tutela contro il pignoramento. L’intenzione del datore di lavoro nonché la natura della prestazione – quale risposta a oneri straordinari dovuti alla pandemia – sono stati determinanti.

Distinzione rispetto ad altri pagamenti

Il BAG precisa che è determinante la finalità del pagamento. Se vi è una motivazione esclusivamente sociale che si propone di andare oltre il semplice salario, ciò depone a favore dell’impignorabilità. Diversamente, il pagamento non è impignorabile se viene erogato indipendentemente dalle difficoltà legate alla pandemia e senza alcun collegamento riconoscibile con la crisi Covid.

Secondo quanto affermato dai giudici, l’una tantum esente da imposte come aiuto Covid non fa parte del reddito da lavoro generale, che in linea di principio è soggetto a esecuzione forzata. Si tratta invece di un pagamento speciale assimilabile a una indennità, la cui finalità, ai sensi del diritto del lavoro e dello ZPO, è quella di tutelare il lavoratore dall’esecuzione forzata.

Inquadramento sistematico e impatto pratico

Rilevanza pratica

La decisione del BAG ha un’ampia portata per lavoratrici e lavoratori in difficoltà economica e soggetti a pignoramento delle spettanze salariali. Per i datori di lavoro è importante sottolineare che il vincolo di destinazione del pagamento e la sua documentazione sono fondamentali per garantirne successivamente l’impignorabilità. Per i creditori, invece, la giurisprudenza consolidata del BAG stabilisce un limite all’accesso a determinati beni patrimoniali delle/i debitrici/ori.

Limiti all’impignorabilità

Tuttavia, va osservato che l’impignorabilità richiede sempre una valutazione caso per caso. È essenziale che la destinazione della prestazione sia chiara e riferibile a maggiori oneri legati alla pandemia. Operazioni abusive, come una riclassificazione del normale salario in “pagamento speciale”, non sono coperte e restano pignorabili. La giurisprudenza distingue quindi in modo netto tra veri sussidi e altre componenti salariali.

Inquadramento fiscale e previdenziale

Dal punto di vista fiscale, tali pagamenti sono esentati da imposte entro il limite previsto dall’art. 3 n. 11a della Legge sull’imposta sul reddito (EStG). Ai fini della previdenza sociale, i bonus sono parimenti privilegiati, il che ne aumenta ulteriormente l’attrattiva per lavoratrici e lavoratori. Tali aspetti non hanno avuto però un impatto diretto sulla decisione circa l’impignorabilità ma risultano di notevole importanza nella pratica lavoristica e per la documentazione dell’erogazione da parte dei datori di lavoro.

Prospettive giuridiche e margini di manovra

La sentenza rafforza il meccanismo di tutela per i pagamenti speciali legati alla pandemia e riduce il rischio che aiuti essenziali per la sussistenza vengano sottratti tramite pignoramento. La chiara distinzione tra prestazioni straordinarie e componenti retributivi ordinari consente alle imprese di erogare sostegni mirati senza che gli interessi dei creditori debbano prevalere. Tuttavia, una scrupolosa documentazione della correlazione con l’occasione e l’adempimento dei requisiti secondo ZPO ed EStG restano fondamentali per poter ottenere questi benefici caso per caso.

Conclusione

La Corte federale del lavoro tedesca ha fornito un importante chiarimento sull’impignorabilità dei pagamenti speciali Covid e illustrato chiaramente i criteri lavoristici e civilistici per tali sussidi. Questa giurisprudenza ha effetti pratici rilevanti per datori di lavoro, lavoratori e creditori procedenti e dovrebbe essere attentamente considerata, in particolare nell’ideazione ed erogazione di pagamenti speciali analoghi.

Qualora nella prassi aziendale sorgano domande riguardanti il trattamento dei pagamenti speciali, la tutela dal pignoramento e le opzioni di configurazione nell’ambito di prestazioni contrattuali accessorie, gli avvocati di MTR Legal Rechtsanwalt sono a disposizione per una consulenza individuale e adeguata.

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