I guadagni derivanti dal commercio di criptovalute sono soggetti a tassazione
Con sentenza del 22 gennaio 2025, il Tribunale Tributario di Norimberga ha preso una decisione importante riguardo al trattamento fiscale delle criptovalute (rif. 3 K 760/22). Il tribunale ha chiarito che i redditi derivanti dal commercio di criptovalute sono generalmente soggetti all’imposta sul reddito se tra l’acquisto e la vendita intercorre meno di un anno. Le criptovalute virtuali sono considerate “altri beni economici” che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, frase 1, n. 2 EStG, sono soggetti all’imposta sul reddito come operazioni private di cessione.
Le criptovalute sono soggette a forti oscillazioni di prezzo. Con operazioni abili di acquisto e vendita delle criptovalute è quindi possibile realizzare guadagni elevati. La Corte Suprema Tributaria Federale (BFH) aveva già stabilito con sentenza del 14 febbraio 2023 che tali guadagni, realizzati entro il termine speculativo di un anno, sono soggetti all’imposta sul reddito (rif. IX R 3/22), secondo lo studio legale MTR Legal Rechtsanwalt, che offre consulenza anche in diritto tributario. Il Tribunale di Norimberga ha seguito questa giurisprudenza.
L’agenzia delle entrate non riconosce le perdite in assenza di prova
Nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto un guadagno superiore a 100.000 euro dal commercio di diverse criptovalute. Aveva inizialmente dichiarato questo guadagno nella propria dichiarazione dei redditi. Successivamente, però, ha sostenuto di aver subito delle perdite a seguito di un attacco hacker e problemi tecnici, che avrebbero dovuto essere considerate a riduzione del carico fiscale.
Tuttavia, l’agenzia delle entrate non ha riconosciuto le perdite per mancanza di prove e ha fissato di conseguenza l’imposta sul reddito. Il ricorrente ha presentato ricorso contro tale avviso di accertamento. Inoltre, ha sostenuto che la tassazione delle criptovalute è incostituzionale. In particolare, secondo lui, le criptovalute non sarebbero “beni economici” ai sensi della legge sull’imposta sul reddito. Inoltre, a causa dell’anonimato e della mancanza di possibilità di controllo, sussisterebbero deficit strutturali nell’attuazione della norma.
Le criptovalute sono “altri beni economici”
Il Tribunale di Norimberga ha respinto questa argomentazione e ha confermato la posizione dell’amministrazione finanziaria. Secondo il tribunale, le criptovalute devono essere qualificate come “altri beni economici”. Sono valutabili autonomamente e possono essere utilizzate economicamente. Così soddisfano i requisiti di un bene economico fiscalmente rilevante. Il fatto che si tratti di asset virtuali non cambia la valutazione, come neppure la loro utilizzazione potenzialmente in forma anonima.
All’argomento del ricorrente, secondo cui esisterebbe un deficit di attuazione perché l’amministrazione finanziaria non sarebbe di fatto in grado di individuare le operazioni fiscalmente rilevanti con criptovalute, portando a una tassazione iniqua, il Tribunale di Norimberga ha risposto negativamente. L’amministrazione finanziaria dispone di diversi strumenti di controllo. Inoltre, i contribuenti sono obbligati a collaborare nella determinazione della propria base imponibile. Tale obbligo include anche la dichiarazione delle transazioni con criptovalute. Non è insolito che con nuovi beni economici si verifichino inizialmente problemi pratici nell’accertamento fiscale. Tuttavia, ciò non giustifica considerare la tassazione automaticamente incostituzionale, come ha sottolineato il tribunale.
Ricorso ammesso alla BFH
Inoltre, ha chiarito che per una tassazione efficace delle criptovalute non è necessaria una nuova disciplina legislativa specifica. Il quadro normativo esistente è sufficiente a rilevare i fatti imponibili. La tassazione rispetta il principio della capacità contributiva previsto dalla Costituzione. Chi realizza guadagni tramite speculazione su criptovalute, è generalmente anche in grado di contribuire al finanziamento delle funzioni statali, secondo il tribunale.
La questione posta dal ricorrente circa la costituzionalità non è ancora stata definitivamente risolta. Per questo motivo, il Tribunale di Norimberga ha esplicitamente ammesso il ricorso alla Corte Suprema Tributaria Federale (BFH).
Attenzione al termine di speculazione
La sentenza è di notevole importanza per gli investitori in criptovalute. Il Tribunale di Norimberga ha confermato l’orientamento delle autorità fiscali secondo cui i guadagni da operazioni su criptovalute entro il termine speculativo di un anno sono imponibili. Gli investitori che acquistano valute digitali e le rivendono entro un anno devono dichiarare e tassare il guadagno nella dichiarazione dei redditi. Devono inoltre documentare accuratamente tutte le operazioni.
Chi opera con criptovalute dovrebbe informarsi tempestivamente dal punto di vista fiscale e considerare le conseguenze. Questo vale in particolare per operazioni speculative a breve termine. In questo modo si possono eventualmente evitare spiacevoli sorprese con l’agenzia delle entrate. Pertanto, una consulenza fiscale specializzata sulle operazioni con criptovalute è consigliabile.
MTR Legal Rechtsanwalt offre consulenza su controversie fiscali con le autorità fiscali e ulteriori temi di diritto tributario.
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