La privilegiata fiscalità per i fondi d’investimento speciali è ammissibile secondo una sentenza ora pubblicata della Corte tributaria di Colonia del 24 agosto 2022 (Az.: 12 K 1540/19).
Il diritto tributario consente un trattamento fiscale privilegiato per i fondi speciali costituiti secondo il diritto lussemburghese. Ai sensi della versione della legge sugli investimenti fiscali in vigore fino al 31.12.2017, era possibile trattare esentasse i guadagni patrimoniali ottenuti da fondi speciali esteri, così afferma lo studio legale MTR Legal Rechtanwälte, che ha uno dei suoi focus consulenziali nel diritto tributario.
Queste disposizioni furono utilizzate da un investitore che, nel 2007, partecipò a un fondo d’investimento costituito secondo il diritto lussemburghese. La partecipazione a questo fondo era consentita solo agli investitori istituzionali, professionali e altri investitori esperti ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 della legge lussemburghese del 13.02.2007 sui fondi d’investimento specializzati. Ciò includeva, ad esempio, l’opzione di costituire fondi come “fondi a investitore unico”. Qui gli investitori privati, con un deposito minimo di 1,25 milioni di euro, potevano diventare gli unici investitori di tali fondi speciali, noti anche come fondi milionari. I guadagni patrimoniali ottenuti da questi fondi speciali non erano solo esenti da imposte, in quanto redditi esteri non erano soggetti alla tassa di compensazione tedesca.
Questa privilegiata fiscalità fu rivendicata dal ricorrente nel caso principale. Dichiarò di aver effettivamente influenzato la gestione del fondo d’investimento. Pertanto, l’ufficio delle imposte competente non considerò soddisfatte le condizioni per il privilegio fiscale. Poiché la gestione del fondo speciale era di fatto nelle mani del ricorrente, vi era una violazione del principio di gestione esterna.
Tuttavia, la Corte tributaria di Colonia la vedeva diversamente. La legge, infatti, non conosce il principio di gestione esterna menzionato dall’ufficio fiscale. Inoltre, non può essere considerato come una caratteristica del caso non scritta attraverso l’interpretazione, secondo la corte.
L’ufficio delle imposte competente ha interposto appello contro la decisione della Corte tributaria di Colonia. L’appello è pendente con il numero di pratica VIII R 18/22 presso il Bundesfinanzhof.
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