Ferienrecht Gesetzlich: Kein Verzicht durch Vergleich

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Diritto alle ferie nel diritto del lavoro tedesco

Il diritto alle ferie è un tema centrale nel diritto del lavoro tedesco e riguarda ogni lavoratore e lavoratrice. La Legge federale sulle ferie (BUrlG) stabilisce che ogni dipendente ha diritto a ferie retribuite per recuperare dalle prestazioni lavorative e ricaricarsi. Il diritto minimo di ferie previsto dalla legge è di 24 giorni lavorativi per anno solare, corrispondenti a quattro settimane in caso di settimana lavorativa di 5 giorni. Questa normativa si applica indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro e garantisce il diritto alla tutela del riposo dei lavoratori. Il diritto alle ferie non è quindi soltanto un diritto individuale di ogni lavoratore, ma anche una componente fondamentale della tutela della salute sul luogo di lavoro. In questo articolo analizziamo le basi legali, il calcolo del diritto alle ferie e le particolarità riguardanti il diritto minimo alle ferie, in modo che lavoratori e datori di lavoro siano ugualmente ben informati.

Contesto normativo

Le basi legali per il diritto alle ferie sono contenute nella Legge federale sulle ferie (BUrlG). Questa legge stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a un minimo annuo di 24 giorni lavorativi di ferie. In molti casi questo diritto è ampliato in favore dei lavoratori da contratti collettivi o contratti di lavoro individuali. Il Tribunale federale del lavoro (BAG) con sede a Erfurt è l’organo supremo della giurisdizione del lavoro e responsabile per l’interpretazione e l’ulteriore sviluppo del diritto alle ferie. I tribunali del lavoro decidono regolarmente su controversie relative al diritto alle ferie, ad esempio riguardo al calcolo, al trasferimento o alla compensazione dei giorni di ferie. Il diritto minimo alle ferie previsto dalla legge è una norma inderogabile che non può essere modificata a svantaggio dei lavoratori. La giurisprudenza del BAG garantisce un’applicazione uniforme della Legge federale sulle ferie e offre orientamento a datori di lavoro e lavoratori nel trattamento dei diritti alle ferie.

Sentenza del Tribunale federale del lavoro del 3 giugno 2025 – Az. 9 AZR 104/24

Con la sentenza del 3 giugno 2025 (Az. 9 AZR 104/24) il Tribunale federale del lavoro (BAG) ha precisato che un lavoratore non può rinunciare validamente al proprio diritto minimo annuo alle ferie. Ciò vale anche nel caso in cui la rinuncia sia dichiarata nell’ambito di una transazione giudiziaria sulla cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, il lavoratore non può rinunciare validamente al diritto minimo alle ferie.

In qualità di istanza di revisione nella giurisdizione del lavoro, il Tribunale federale del lavoro decide sulle questioni giuridiche trattate da più senati, compreso il Grande Senato. Nei senati del BAG operano giudici professionisti, giudici onorari, giudici donne e rappresentanti delle lavoratrici per garantire una giurisprudenza equilibrata e adeguata nel diritto del lavoro.

Il diritto minimo alle ferie previsto dalla legge serve al riposo del lavoratore. Questa funzione di tutela del minimo di ferie è stata rafforzata dal BAG con la sua decisione. I giorni di ferie non usufruiti non possono essere considerati estinti in modo generale nelle trattative di conciliazione o negli accordi di risoluzione, almeno per quanto riguarda il minimo legale. Per i diritti alle ferie che superano il minimo, potrebbe valere una regola diversa, secondo lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, specializzato tra l’altro in diritto del lavoro.

Rapporto di lavoro risolto con transazione giudiziaria

Nel caso esaminato dal BAG, il ricorrente era stato impiegato per molti anni come responsabile di stabilimento. Dal 1° gennaio 2023 risultava completamente incapace di lavorare e pertanto non aveva potuto utilizzare il diritto minimo di ferie per l’anno 2023. Le parti hanno concluso nel marzo 2023 una transazione giudiziaria, con cui hanno concordato la cessazione del rapporto di lavoro il 30 aprile 2023 e il pagamento di una indennità di fine rapporto.

I diritti alle ferie non sono regolati solo dalla legge, ma possono essere ampliati o specificati da contratti di lavoro individuali o contratti collettivi. In molti rapporti di lavoro, i contratti collettivi o il contratto individuale contengono disposizioni aggiuntive su giorni di ferie, congedi o permessi speciali.

Il punto 7 della transazione conteneva la seguente clausola: „I diritti alle ferie sono concessi in natura.” Con questa formulazione si intendeva chiaramente precisare che i diritti alle ferie non goduti non sarebbero stati più compensati separatamente. Tuttavia, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha fatto causa per ottenere la compensazione di sette giorni di ferie minime legali per il 2023 (circa 1.615 euro). La controparte datrice di lavoro ha sostenuto che la transazione avesse già definito in modo definitivo tutti i diritti alle ferie, incluse le richieste di indennizzo.

Clausola di estinzione generale inefficace

Le precedenti istanze hanno dato ragione al ricorrente e il BAG ha respinto il ricorso del datore di lavoro. Ha stabilito che la clausola „I diritti alle ferie sono concessi in natura” contenuta nella transazione giudiziaria è inefficace nella parte in cui prevede una rinuncia al diritto minimo legale alle ferie o alla sua indennità. Tale clausola viola il § 13 comma 1 frase 3 della BUrlG (Legge federale sulle ferie), secondo cui il diritto minimo alle ferie è inderogabile. La clausola è quindi nulla ai sensi del § 134 del Codice civile tedesco (BGB).

L’ordinamento giuridico vigente e le norme del diritto del lavoro vietano espressamente che si rinunci al diritto minimo legale alle ferie tramite clausole generali in transazioni giudiziarie. Tali norme esistono a tutela di lavoratrici e lavoratori e sono vincolanti per tutti i tribunali nell’ambito della giurisdizione del lavoro.

La BAG ha ulteriormente chiarito che né il diritto legale alle ferie retribuite né un eventuale diritto futuro, derivante dalla cessazione giuridica del rapporto di lavoro, al pagamento delle ferie legali non godute possono essere esclusi o limitati anticipatamente – nemmeno tramite un accordo giudiziario. Ciò vale anche se al momento della stipula dell’accordo giudiziario è già noto che il lavoratore non potrà più usufruire delle ferie legali per motivi di malattia.

Secondo l’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa ad taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, il periodo minimo di ferie retribuite non può essere sostituito da un compenso finanziario, ad eccezione della cessazione del rapporto di lavoro. Nel corso di un rapporto di lavoro esistente, il lavoratore non può rinunciare al proprio diritto alle ferie in denaro, nemmeno dietro pagamento di un compenso, così ha affermato la BAG.

Normativa manifestamente illegittima

Il tribunale ha inoltre stabilito che il lavoratore non viola i principi di buona fede se fa valere l’invalidità della clausola pattuita nell’accordo giudiziario. Infatti, il datore di lavoro non può fare affidamento sulla validità di una disposizione manifestamente illegittima.

La sentenza evidenzia che le ferie minime legali sono una norma di protezione imprescindibile. Non possono essere limitate, alienate o “indennizzate” a svantaggio del lavoratore mediante accordi contrattuali – né tramite accordi conciliativi, né mediante accordi di risoluzione o altre intese – finché il rapporto di lavoro è ancora in corso. Clausole generiche quali “i diritti alle ferie sono concessi in natura” o “tutti i diritti sono stati indennizzati” sono inefficaci se includono anche le ferie minime legali. I datori di lavoro devono pertanto utilizzare formulazioni chiare e differenziate in fase di accordi di risoluzione e conciliativi, poiché disposizioni ambigue possono generare incertezze sul diritto all’indennizzo delle ferie.

Pagamento delle ferie

Il pagamento delle ferie è previsto dal diritto del lavoro tedesco solo in casi eccezionali. Secondo la legge federale sulle ferie (BUrlG), le ferie devono essere concesse in natura, ossia mediante l’effettiva astensione dal lavoro. Il pagamento del diritto alle ferie è consentito solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e se il lavoratore non può più usufruire delle ferie residue. In tale ipotesi sorge il diritto all’indennizzo delle ferie, calcolato in base alla retribuzione media delle ultime 13 settimane precedenti la cessazione del rapporto. La Bundesarbeitsgericht (BAG) ha ribadito in numerose decisioni che il pagamento durante il rapporto di lavoro in corso non è ammissibile. Pertanto, datori di lavoro e lavoratori dovrebbero chiarire tempestivamente la gestione dei diritti alle ferie non godute per evitare controversie successive. La giurisprudenza della BAG garantisce il rispetto rigoroso delle norme sul pagamento delle ferie a tutela dei lavoratori.

Nessuna tutela garantita da un accordo giudiziario

Ogni disposizione dovrebbe chiarire che le ferie minime sono state già concesse oppure verranno regolarmente compensate al termine del rapporto di lavoro, considerando che questo rischio sussiste soprattutto in caso di cessazione del rapporto. In caso contrario, sussiste il rischio che il lavoratore possa agire con successo per ottenere l’indennizzo delle ferie, costringendo il datore di lavoro a sostenere oltre al pagamento anche interessi e spese processuali. Anche un accordo giudiziario non conferisce tutela, come dimostra la sentenza della BAG.

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