Secondo una decisione dell’OLG Oldenburg, la nomina testamentaria del partner convivente come erede può restare valida anche se questo ha un nuovo partner (Az.: 3 W 55/22).
Nella successione legale, il partner convivente non sposato non è incluso secondo il diritto ereditario. Con la redazione di un testamento, questo può essere modificato e il partner convivente può essere nominato erede dal testatore. Se la relazione di coppia termina, ciò può portare all’invalidità del testamento, spiega lo studio legale MTR Rechtsanwälte, che consiglia i suoi clienti anche nel diritto ereditario.
Tuttavia, ci possono essere eccezioni, come dimostra la decisione dell’OLG Oldenburg del 26 settembre 2022. Nel caso in questione, il testatore aveva nominato sua figlia e il suo allora partner convivente eredi testamentari nel 2005. Alcuni anni dopo, il testatore ha sviluppato una demenza progressiva e si è trasferito in una casa di cura, dove è deceduto. Nel frattempo, il suo partner convivente aveva sposato un altro partner. Il testatore non aveva modificato il testamento.
La figlia del testatore ha contestato il testamento. Ha motivato la sua impugnazione affermando che suo padre non avrebbe designato il suo ex partner convivente come erede e avrebbe modificato il testamento se avesse saputo che quest’ultimo avrebbe intrapreso una nuova relazione e si sarebbe sposato prima della sua morte.
L’OLG Oldenburg ha esaminato se il testamento fosse impugnabile per errore di motivo del testatore. È giunto alla conclusione che non esistono motivi per invalidarlo. Si può presumere che il testatore, al momento della redazione del testamento, pensasse che la relazione con il suo partner convivente continuasse. Tuttavia, se la convivenza termina, il testamento può in linea di principio essere invalido, secondo l’OLG. Ci sono però eccezioni.
Una tale eccezione si applica in questo caso. La relazione non è fallita perché i partner si sono disinnamorati o si sono rivolti ad altri partner. Il motivo, piuttosto, è che la grave e progressiva demenza del testatore ha reso praticamente impossibile la continuazione della convivenza. Secondo la cosiddetta volontà ipotetica del testatore, si presume che non avrebbe voluto modificare il testamento in queste circostanze, ha deciso l’OLG.
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