Introduzione alla tutela contro il licenziamento
La tutela contro il licenziamento per un amministratore di una S.r.l. è una questione complessa che riveste grande importanza sia per la società che per l’amministratore stesso. In linea di principio vale quanto segue: gli amministratori di una S.r.l. operano come organo della società e pertanto non rientrano automaticamente nella tutela generale contro il licenziamento prevista dalla legge sulla tutela contro il licenziamento (KSchG), in particolare non ai sensi del § 1 KSchG. Questo significa che le disposizioni applicabili ai lavoratori dipendenti ai sensi del KSchG normalmente non si estendono agli amministratori. Tuttavia, esistono situazioni in cui un amministratore di una S.r.l. può rivendicare il diritto alla tutela contro il licenziamento. Ciò può avvenire, ad esempio, se l’amministratore deve essere qualificato come lavoratore ai sensi della nozione europea di lavoratore oppure se specifici accordi contrattuali individuali stabiliscono tale diritto. L’inquadramento preciso dipende sempre dalle circostanze del singolo caso e richiede un esame attento della posizione giuridica specifica e delle basi contrattuali. Per le società e gli amministratori è quindi fondamentale conoscere le disposizioni rilevanti del KSchG e le peculiarità legate alla posizione di organo, così da poter agire in modo giuridicamente sicuro in caso di licenziamento.
Posizione giuridica dell’amministratore della S.r.l.
La posizione giuridica dell’amministratore di una S.r.l. è caratterizzata da una particolare duplicità di funzioni: da un lato l’amministratore, in qualità di organo della società, è responsabile della rappresentanza della S.r.l. verso l’esterno e della gestione delle attività. Dall’altro lato può essere considerato anche lavoratore dipendente – a seconda delle effettive circostanze – ad esempio se è soggetto a direttive e si trova in una situazione di dipendenza personale rispetto alla società. Questa distinzione tra posizione di organo e un’eventuale natura di lavoratore è fondamentale per la questione della tutela contro il licenziamento. Solo se l’amministratore può essere qualificato, nel caso concreto, come lavoratore, potrà avvalersi delle norme a tutela dal licenziamento della relativa legge. La valutazione esatta dipende da vari fattori, quali il grado di assoggettamento alle direttive, l’integrazione nell’organizzazione aziendale e la struttura del contratto di lavoro. È quindi importante sia per la società che per l’amministratore definire chiaramente la rispettiva posizione giuridica, onde evitare successivi conflitti sull’applicazione della tutela contro il licenziamento.
Sentenza del LAG Hessen del 28.02.2025 – Az. 14 SLa 578/24
Anche un amministratore revocato può godere della tutela contro il licenziamento. Lo ha stabilito il Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen con sentenza del 28 febbraio 2025 (Az. 14 SLa 578/24). Secondo questa decisione, la tutela contro il licenziamento sussiste se la posizione di organo dell’amministratore era già stata revocata.
Un amministratore nominato, in quanto organo della società, non è considerato lavoratore dipendente ai sensi di legge e pertanto, in linea di principio, non rientra nell’applicazione della legge sulla tutela contro il licenziamento. Solo in casi eccezionali un amministratore può godere della tutela contro il licenziamento, ad esempio quando di fatto sussiste un rapporto di lavoro o quando il socio-amministratore è già stato revocato dall’organo ma il contratto di servizio non è stato ancora risolto, come spiega lo studio MTR Legal Rechtsanwalt, specializzato anche in diritto societario.
Posizione di organo terminata
Nella causa davanti al LAG Hessen, il ricorrente era stato assunto presso la società convenuta da aprile 2021 sulla base di un contratto di lavoro scritto ed era stato in seguito nominato amministratore (o “Vice President”). Tale nomina era stata iscritta nel Registro delle Imprese.
Il 1° febbraio 2023 il ricorrente era stato revocato dalla carica di amministratore tramite decisione dei soci; la registrazione del suo successore al Registro delle Imprese era avvenuta il 13 febbraio 2023. Da quel momento in poi il ricorrente era stato indicato nell’organigramma aziendale come “Special Project Manager”, ma in realtà non gli era stato assegnato alcun nuovo incarico. Nel giugno 2023, la società aveva comunicato il licenziamento ordinario del suo contratto di lavoro con effetto dal 31 dicembre 2023. Contro tale licenziamento, il ricorrente aveva proposto ricorso per tutela contro il licenziamento.
Il Tribunale del lavoro di Darmstadt aveva respinto la domanda, sostenendo che, in ragione della precedente posizione di amministratore, il ricorrente non rientrasse nel campo di applicazione della legge sulla tutela contro il licenziamento.
LAG Hessen: Applicazione della legge sulla tutela contro il licenziamento
Il LAG Hessen ha però annullato questa decisione. Ha stabilito che il licenziamento non era socialmente giustificato e che pertanto era invalido. Il Tribunale ha motivato che lo status del ricorrente al momento della ricezione del licenziamento fosse decisivo per l’applicazione della legge sulla tutela contro il licenziamento (KSchG). Poiché al momento del licenziamento il ricorrente era già stato revocato dalla carica di amministratore e quindi non ricopriva più la posizione di organo, egli poteva beneficiare della protezione offerta dalla KSchG. Secondo il LAG, la posizione di organo del ricorrente si era conclusa al più tardi con l’iscrizione del successore nel Registro delle Imprese. Tuttavia, il licenziamento era stato comminato mesi dopo.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che l’esclusione legale della tutela contro il licenziamento prevista dal § 14 comma 1 KSchG si applica solo alle persone che, di fatto, esercitano la funzione di datore di lavoro nei confronti del personale. Tale presupposto non ricorre più in capo a un amministratore revocato. Di conseguenza, non rileva solo la precedente funzione bensì la reale posizione giuridica al momento del licenziamento.
Tutela contro il licenziamento dopo la revoca dalla carica di amministratore
Ulteriori specifiche erano previste dal contratto di lavoro del ricorrente. Questo stabiliva che, dopo la revoca dalla carica di amministratore, fosse possibile una continuazione dell’impiego in altra funzione. Ciò sottolinea, secondo il Tribunale, che non si trattava di un mero rapporto organico, bensì di un vero e proprio rapporto di lavoro che poteva proseguire oltre la durata della nomina come organo. Di conseguenza, si configurava un rapporto di lavoro ordinario, e dopo la revoca era nuovamente applicabile la tutela piena contro il licenziamento.
Poiché inoltre non risultava alcuna giustificazione sociale ai sensi del § 1 comma 2 KSchG, il licenziamento è stato ritenuto invalido dal LAG Hessen. Per l’importanza fondamentale della questione, è stato ammesso il ricorso in Cassazione presso il Bundesarbeitsgericht.
Soci-amministratori e licenziamento
Per i soci-amministratori, ossia gli amministratori che detengono anche quote della S.r.l., la questione della tutela contro il licenziamento è ancora più complessa. Di norma, i soci-amministratori non beneficiano della tutela generale contro il licenziamento, poiché la loro posizione è fortemente determinata dal rapporto societario. Pertanto, il licenziamento del loro contratto di amministratore non è generalmente soggetto ai rigorosi requisiti del KSchG. Tuttavia, anche qui esistono eccezioni: un socio-amministratore può essere considerato lavoratore ai sensi del diritto europeo e pertanto vantare un diritto alla tutela contro il licenziamento, se ricorrono determinate condizioni. Decisive sono le circostanze specifiche del caso singolo, in particolare la concreta strutturazione del contratto di assunzione e la dipendenza personale dalla società. In tali casi, si possono applicare le regole generali del KSchG, purché sussistano i presupposti richiesti. Pertanto si raccomanda di esaminare attentamente i presupposti legali sia per la nomina e la revoca dei soci-amministratori sia per la cessazione del contratto di lavoro.
Diligenza nella revoca e nel licenziamento
La sentenza dimostra chiaramente che una revoca anticipata dalla posizione di organo può comportare che i dirigenti coinvolti ricadano nuovamente nell’ambito di applicazione del KSchG. Le aziende dovrebbero quindi prestare la massima attenzione nella redazione dei contratti degli amministratori così come nelle procedure di revoca e licenziamento, soprattutto quando si intende procedere al distacco dal dirigente senza una giustificazione sociale. I diritti degli ex amministratori sono stati rafforzati da questa pronuncia. Ai fini della sussistenza della tutela contro il licenziamento, rileva in particolare il momento in cui il licenziamento viene comunicato.
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Licenziamento e indennità
Il licenziamento di un amministratore di S.r.l. può avvenire sia come licenziamento ordinario nel rispetto dei termini di preavviso contrattuali, sia come licenziamento straordinario per giusta causa. Mentre per il licenziamento ordinario occorre rispettare i termini previsti dal contratto di lavoro o dalla legge, un licenziamento straordinario richiede l’esistenza di una grave inadempienza o altra giusta causa. Nella prassi, i licenziamenti degli amministratori sono spesso accompagnati da un accordo transattivo in cui viene pattuita un’indennità. L’ammontare di tale indennità dipende dalle circostanze individuali del caso, dalla durata del rapporto di lavoro e dalle disposizioni contrattuali. Per entrambe le parti – la S.r.l. e l’amministratore – è consigliabile valutare attentamente le conseguenze giuridiche ed economiche del licenziamento ed eventualmente ricercare una soluzione consensuale, al fine di evitare lunghe e costose controversie ai tribunali del lavoro.
Conclusione e prospettive
La tutela contro il licenziamento degli amministratori di S.r.l. è una materia complessa e articolata, fortemente influenzata dalla posizione giuridica individuale dell’amministratore e dalle specifiche circostanze del caso concreto. Sebbene la tutela generale contro il licenziamento prevista dalla KSchG non si applichi di norma agli amministratori, accordi contrattuali individuali, il riconoscimento della nozione europea di lavoratore o particolari normative di tutela come la maternità possono comunque fondare un diritto alla tutela contro il licenziamento. È dunque fondamentale, per società e amministratori, verificare attentamente il contesto giuridico nella redazione dei contratti di lavoro e nella gestione dei licenziamenti e, se necessario, ricorrere a consulenza legale. Solo così è possibile ridurre i rischi giuridici e tutelare gli interessi di entrambe le parti. La giurisprudenza più recente evidenzia come i tribunali valutino con sempre maggiore attenzione le singole situazioni, rafforzando la tutela degli amministratori in specifici casi. Rimane da vedere come tale giurisprudenza si evolverà in futuro e quali nuove disposizioni potrebbero intervenire nell’ambito della tutela contro il licenziamento degli amministratori.