Esclusività di mercato per Orphan Drugs: Basi legali ed effetti

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Introduzione all’esclusività di mercato dei “farmaci orfani”

L’esclusività di mercato per i cosiddetti “farmaci orfani”, ovvero medicinali destinati al trattamento di malattie rare, rappresenta un meccanismo centrale nel diritto farmaceutico europeo. Il suo obiettivo è promuovere lo sviluppo di farmaci per patologie per le quali, a causa del basso numero di pazienti, spesso mancavano incentivi economici sostenibili. Queste normative speciali garantiscono, per un periodo limitato, l’esclusione dei prodotti concorrenti e offrono così una tutela significativa degli investimenti per le imprese farmaceutiche.

Basi giuridiche della disciplina sui farmaci orfani

Panoramica sul Regolamento (CE) n. 141/2000

Il Regolamento europeo sui farmaci orfani (CE) n. 141/2000 ha creato un quadro giuridico vincolante e valido in tutta l’Unione. Le imprese che sviluppano e ottengono l’autorizzazione per un farmaco orfano ricevono, per l’indicazione autorizzata, un’esclusività di mercato di dieci anni. Durante tale periodo, nessun prodotto concorrente con indicazione identica o simile può entrare sul mercato, salvo che intervengano specifiche eccezioni previste.

Requisiti per l’esclusività di mercato

Per ottenere lo status di medicinale destinato a malattie rare devono essere soddisfatte le seguenti condizioni essenziali:

  • La malattia in questione colpisce non più di cinque persone su 10.000 nell’Unione Europea.
  • Non esiste un’opzione terapeutica soddisfacente oppure il medicinale offre un beneficio significativo rispetto alle terapie esistenti.
  • La tutela vale per lo stesso principio attivo e la stessa indicazione.

Eccezioni alla protezione dell’esclusività

Il legislatore non ha previsto un’esclusività di mercato assoluta. Questa può essere interrotta quando

  • il titolare dell’autorizzazione non è in grado di garantire forniture adeguate,
  • il nuovo concorrente dimostra che il prodotto offre ai pazienti un beneficio maggiore,
  • il periodo di tutela termina dopo dieci anni.

La sentenza del Tribunale di Monaco I sull’esclusività di mercato dei farmaci orfani

Fatti rilevanti

Al centro di una controversia davanti al Tribunale di Monaco I vi era la questione della portata della protezione dei diritti esclusivi di commercializzazione. In concreto, la causa riguardava un farmaco per il trattamento di rare malattie del complemento. L’attrice, titolare dell’autorizzazione per il farmaco orfano, si oppose all’immissione sul mercato di un prodotto concorrente che presentava un meccanismo d’azione simile.

Decisione del tribunale

Il Tribunale di Monaco I, con sentenza del 1° marzo 2024 (Az. 2 O 6235/23), ha chiarito che la portata dell’esclusività di mercato per i farmaci orfani si estende esclusivamente all’indicazione autorizzata. Pertanto, l’immissione in commercio di un altro medicinale con lo stesso principio attivo è vietata solo se riguarda la stessa indicazione terapeutica per la quale sussiste l’esclusività.

Il tribunale ha sottolineato che la finalità della normativa è garantire un equilibrio tra la tutela dell’innovazione e l’accesso a terapie alternative. Il solo fatto che prodotti concorrenti presentino un meccanismo d’azione simile non comporta automaticamente una violazione dell’esclusività di mercato, fintantoché l’indicazione autorizzata differisce.

Implicazioni per gli operatori di mercato

La decisione del tribunale concretizza l’applicazione pratica del regime dei farmaci orfani: le aziende farmaceutiche devono orientare lo sviluppo e la strategia di autorizzazione del prodotto in base alla relativa indicazione approvata. La limitazione della protezione dell’esclusività all’indicazione autorizzata offre ai concorrenti, in determinate circostanze, la possibilità di sviluppare e commercializzare prodotti propri per altri ambiti terapeutici.

Inquadramento e rilevanza per le imprese

Implicazioni per le strategie di autorizzazione

La decisione sottolinea l’importanza strategica della scelta dell’indicazione nell’autorizzazione dei farmaci orfani. Le imprese attive in questo settore altamente specializzato dovrebbero esaminare con attenzione, nella pianificazione, la precisa delimitazione dell’esclusività rispetto ai medicinali esistenti.

Aspetti di diritto della concorrenza e regolatori

L’interpretazione giudiziaria rafforza da un lato la tutela delle innovazioni, ma garantisce al contempo l’equilibrio concorrenziale consentendo l’immissione sul mercato di preparati alternativi per altre indicazioni. Va inoltre considerato che la violazione dell’esclusività di mercato può comportare conseguenze regolatorie e, se del caso, anche civili.

Aspetti internazionali

In virtù dell’armonizzazione operata dal Regolamento (CE) n. 141/2000, la situazione giuridica descritta si applica, in linea generale, all’interno di tutta l’Unione Europea. Gli accordi e le collaborazioni internazionali devono tenerne conto, in particolare per quanto riguarda la concessione di licenze o la distribuzione dei farmaci orfani.

Sviluppi attuali e tendenze

La disciplina delle malattie rare e l’esclusività di mercato rimangono al centro del dibattito farmaceutico e regolatorio. Da un lato, sono in discussione modifiche in merito alla durata e all’ambito dell’esclusività, dall’altro, le questioni di fornitura e sicurezza dell’approvvigionamento stanno assumendo crescente importanza. La giurisprudenza, come precisato ad esempio dal Tribunale di Monaco I, garantisce maggiore trasparenza e certezza del diritto – ma richiede agli operatori di mercato molta attenzione nella distinzione precisa delle indicazioni autorizzate e del loro quadro regolatorio.

Conclusione

La questione dell’esclusività di mercato per i farmaci orfani resta estremamente rilevante e complessa sia dal punto di vista giuridico che economico. La giurisprudenza attuale chiarisce entro quali limiti può essere rivendicata l’esclusività di mercato e quali criteri debbano essere applicati. Imprese, investitori e altri attori del settore sanitario dovrebbero monitorare costantemente gli sviluppi in questo ambito e considerarne le implicazioni per le proprie attività.

Per domande sui presupposti regolatori e giuridici relativi ai farmaci orfani e alla loro esclusività di mercato, i Rechtsanwalt presso MTR Legal Rechtsanwälte sono a disposizione per un contatto riservato. Fonti: sentenza LG München I, Az. 2 O 6235/23, Regolamento (CE) n. 141/2000.

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