Decisione dell’OLG Francoforte sul Meno sull’obbligo di fornire dati di contatto all’acquisto di biglietti
Con ordinanza del 14 giugno 2024, l’Oberlandesgericht Francoforte sul Meno (n. causa: 6 U 14/24) si è occupato della questione se le imprese ferroviarie possano esigere obbligatoriamente dai propri clienti, al momento dell’acquisto dei biglietti, l’indicazione di un indirizzo e-mail o di un numero di telefono cellulare. Il tribunale ha chiarito che una tale raccolta obbligatoria di dati è illegale, ove non strettamente necessaria per l’esecuzione del contratto.
Fatti e motivi della controversia giudiziaria
Nel caso in esame, un’associazione per la tutela dei consumatori aveva citato in giudizio una grande azienda di trasporto che, per l’acquisto online dei biglietti ferroviari, richiedeva obbligatoriamente l’indicazione di dati personali – nello specifico un indirizzo e-mail o un numero di telefono cellulare. Senza l’inserimento di tali dati di contatto, l’acquisto dei biglietti tramite la piattaforma elettronica non era tecnicamente possibile. L’attore ha considerato questa pratica come una violazione delle normative sulla protezione dei dati e dei diritti dei consumatori.
Elementi principali della decisione giudiziaria
L’OLG Francoforte sul Meno ha confermato, nell’ottica della tutela dei consumatori, che per la conclusione del contratto possono essere raccolti in linea generale solo quei dati necessari per adempiere al contratto di trasporto e per garantire la corretta esecuzione del servizio prenotato. L’obbligo di fornire un indirizzo e-mail o un numero di cellulare eccede questo ambito ove l’impresa ferroviaria non sia in grado di dimostrare un motivo oggettivamente valido che renda tali informazioni indispensabili.
Necessità e proporzionalità del trattamento dei dati
Il tribunale ha chiarito che, secondo le pertinenti normative europee e nazionali in materia di protezione dei dati – in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) – il trattamento dei dati personali deve essere limitato a quanto strettamente necessario per l’esecuzione del contratto. La semplice procedura di vendita dei biglietti può essere garantita anche senza la comunicazione obbligatoria di dati di contatto elettronici. Nella misura in cui l’azienda abbia invocato, a giustificazione, eventuali esigenze di comunicazione con i clienti – come notifiche di ritardi – tali comunicazioni possono avvenire, se necessario, anche su base volontaria.
Conseguenze pratiche per la vendita dei biglietti
Con questa decisione vengono fissati standard elevati per una gestione conforme alla protezione dei dati dei processi di ordinazione online. I fornitori di biglietti devono in futuro verificare con attenzione la raccolta dei dati e apportare, se necessario, adeguamenti tecnici alle proprie piattaforme online. L’obbligo di minimizzazione e proporzionalità dei dati assume un peso ancora maggiore. In particolare, occorre considerare che l’obbligo di fornire ulteriori dati di contatto non può essere giustificato da interessi unilaterali dell’azienda, fintanto che esistono alternative per le notifiche e per il pagamento.
Collocazione nel contesto della protezione dei dati e dei diritti dei consumatori
Rilevanza per la protezione dei dati
La decisione sottolinea l’elevata importanza persistente del principio di minimizzazione dei dati. Soprattutto nell’acquisto di servizi di trasporto, per i quali ai fini dell’esecuzione del contratto di trasporto sono di regola necessari solo pochi dati personali (come nome, eventualmente prova dell’età), un accesso più ampio a dati sensibili deve essere valutato criticamente. Il tentativo di raccogliere ulteriori dati, per motivi di prudenza aziendale o a fini di marketing, è soggetto a limiti regolatori stringenti.
Conseguenze sulla formulazione contrattuale nell’e-commerce
La decisione è di rilievo, oltre il caso concreto, anche per numerosi modelli commerciali dell’e-commerce. Viene nuovamente sottolineata la necessità di considerare già in fase di predisposizione contrattuale e nei processi di ordine digitali i vincoli posti dalla normativa sulla protezione dei dati. Le aziende sono tenute a definire con precisione la finalità del trattamento dei dati e a non imporre ostacoli non necessari alla conclusione del contratto per le utenti finali.
Indicazioni sulle incertezze persistenti e sulle procedure in corso
Va osservato che la decisione non è vincolante per tutte le possibili situazioni di vendita dei biglietti nel settore dei trasporti o in altri settori. Casi simili e possibili adeguamenti da parte delle aziende coinvolte devono essere valutati singolarmente. Resta da vedere se e in che misura future pronunce di grado superiore – o adeguamenti delle basi legislative rilevanti – avranno impatto sulla prassi della raccolta dati nei processi di vendita.
Se emergono quesiti in merito agli obblighi di trattamento dei dati, agli obblighi informativi contrattuali o ad altri aspetti della stipula digitale dei contratti correlati a questa tematica, il team di MTR Legal Rechtsanwalt è a disposizione per un approfondimento giuridico.