Corte Costituzionale federale sulla liceità della trasmissione di pubblicità elettorale: nessun obbligo per la ZDF di trasmettere uno spot dell’NPD alle elezioni europee 2019
La giurisprudenza sulla pubblicità elettorale dei partiti politici in ambito radiotelevisivo solleva ripetutamente la questione della misura in cui gli enti mediatici siano obbligati a trasmettere contenuti la cui compatibilità con i beni protetti costituzionalmente è dubbia. Soprattutto per la pubblicità elettorale di partiti estremisti, l’accento cade sulla tensione tra libertà d’espressione, principio di parità di trattamento e tutela di altri beni giuridici. La decisione della Corte Costituzionale federale del 29 aprile 2019 (Az. 1 BvQ 36/19) offre un’interessante panoramica sui criteri costituzionali da adottare nella valutazione di tali casi.
Contesto e iter del procedimento
In relazione alle elezioni europee del 2019, il Partito Nazionaldemocratico di Germania (NPD) ha richiesto che la Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) fosse obbligata a trasmettere uno spot elettorale. Dopo che il competente Consiglio radiotelevisivo della ZDF aveva deciso di non trasmetterlo, il partito ha presentato ricorso d’urgenza alla Corte Costituzionale federale. Il rigetto del ricorso costituisce un esempio delle persistenti limitazioni legali alla pubblicità politica sui media pubblici.
La ZDF ha motivato il rifiuto principalmente sostenendo che i contenuti dello spot elettorale contestato potessero integrare il reato di istigazione all’odio. In precedenza, anche i tribunali amministrativi di primo e secondo grado avevano deciso che la ZDF non fosse obbligata a trasmettere lo spot.
Valutazione costituzionale delle motivazioni della decisione
Libertà di espressione e principio di parità di trattamento
In linea di principio, la Legge Fondamentale garantisce ai partiti politici il diritto, nell’ambito della parità di opportunità, ad un trattamento eguale nella trasmissione di spot elettorali sulla radiodiffusione pubblica (art. 5 comma 1 e art. 21 GG). Tuttavia, la Corte Costituzionale federale ha sottolineato che tale diritto non si applica in modo illimitato: qualora il contenuto di uno spot elettorale integri il reato di istigazione all’odio, la trasmissione non è costituzionalmente necessaria.
Tutela di altri valori costituzionali
In questo caso, il tribunale ha anteposto la tutela della dignità umana e dell’ordine pubblico al diritto del partito alla libertà di espressione politica. Pubblicità elettorale illecita, idonea a disturbare la pace pubblica o a costituire reato ai sensi del § 130 StGB (istigazione all’odio), può essere rifiutata dai media pubblici.
In questo contesto, è spettato alla Corte Costituzionale federale, nel quadro del bilanciamento degli interessi, decidere se l’interesse pubblico alla protezione da dichiarazioni penalmente rilevanti prevalesse sull’interesse del partito alla libertà di propaganda elettorale. Il tribunale ha chiarito che, in presenza di dubbi fondati sulla rilevanza penale, la trasmissione deve essere rifiutata finché vi siano validi indizi di contenuto incostituzionale.
Significato per la libertà di stampa e radiodiffusione
La presente decisione sottolinea la responsabilità delle emittenti pubbliche di non diffondere contenuti penalmente rilevanti, riconoscendo loro, entro tali limiti, il dovere di esaminare e verificare i contenuti. L’obbligo di parità di trattamento tra i partiti è dunque subordinato al rispetto dei limiti costituzionali dei contenuti da trasmettere.
Effetti pratici e rilevanza per partiti politici ed emittenti radiotelevisive
La decisione chiarisce ulteriormente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la parità di trattamento tra i partiti in campagna elettorale non comporta che il servizio pubblico sia obbligato a fungere da piattaforma per contenuti penalmente rilevanti o di istigazione all’odio. Per i partiti ciò implica una maggiore responsabilità nell’aderire scrupolosamente alle disposizioni legali e costituzionali durante la redazione del materiale elettorale.
Per le emittenti radiotelevisive, questa sentenza comporta una chiara definizione dei propri obblighi: sono tenute ad effettuare un attento esame circa il superamento dei limiti del diritto penale o di altri beni giuridici. Il rifiuto della trasmissione si giustifica nel singolo caso laddove sia constatata una sufficiente probabilità di rilevanza penale.
Indicazione delle fonti e della giurisprudenza
I fatti e le valutazioni giuridiche di questo articolo derivano essenzialmente dall’ordinanza della Corte Costituzionale federale del 29 aprile 2019 (Az. 1 BvQ 36/19). Ulteriori riferimenti normativi rilevanti si ricavano dagli artt. 5 comma 1 GG, 21 GG e § 130 StGB.
Conclusione
La decisione della Corte Costituzionale federale sulle elezioni europee 2019 rappresenta un importante precedente in materia di gestione della pubblicità elettorale dei partiti estremisti e dei relativi obblighi delle emittenti pubbliche. Evidenzia come i principi costituzionali della libertà d’espressione, della parità di trattamento e della tutela di altri beni protetti dalla Legge Fondamentale possano essere armonizzati.
Per ulteriori domande sulla valutazione della liceità della pubblicità politica e sulle relative questioni giuridiche, gli avvocati di MTR Legal sono a disposizione come referenti.