Sentenza del Tribunale Tributario dell’Assia sulla tassazione di una liquidazione
Le leggi fiscali possono avere effetto retroattivo dopo una decisione del Tribunale Tributario dell’Assia del 21 novembre 2023 (Rif.: 10 K 1421/21). Di conseguenza, una liquidazione può essere tassata in Germania dal 2017, anche se il contribuente risiede ora all’estero nell’UE.
Se un dipendente ha ricevuto una liquidazione a causa della risoluzione del suo rapporto di lavoro e ha trasferito la sua residenza all’estero, il pagamento della liquidazione in Germania potrebbe essere stato esente da imposte, se al momento del ricevimento della liquidazione il contribuente aveva la residenza in un paese al quale, secondo un trattato contro le doppie imposizioni, spettava prioritariamente il diritto di tassazione. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2017, i cambiamenti legislativi consentono che anche una liquidazione occasionale possa essere soggetta a tassazione in Germania, secondo lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che offre consulenza anche nel diritto fiscale internazionale.
Residenza all’estero al momento del pagamento della liquidazione
Ora il Tribunale Tributario a Kassel ha deciso che le leggi fiscali possono avere effetto retroattivo. Nel caso alla base, una lavoratrice aveva risolto consensualmente il suo rapporto di lavoro nel 2016. In compensazione, il datore di lavoro era disposto a pagare una liquidazione. Su sua richiesta, la liquidazione le è stata versata solo nel 2017. Nel frattempo, la donna aveva trasferito la sua residenza a Malta.
Ciò non ha impedito all’ufficio delle imposte competente di considerare la liquidazione nella determinazione dell’imposta sul reddito.
La ricorrente invoca la tutela dell’affidamento
La donna ha contestato ciò. Ha sostenuto che la modifica della disposizione del § 50d comma 12 frase 1 EStG non esisteva né era prevedibile al momento dell’accordo sulla liquidazione e del suo trasferimento a Malta. Non avrebbe dovuto prevedere tale modifica legislativa e potrebbe invocare la tutela dell’affidamento.
La sua causa non ha avuto successo presso il Tribunale Tributario dell’Assia. L’obiezione di retroattività inammissibile è stata respinta. Un effetto retroattivo inammissibile può essere presunto nel diritto tributario solo quando un debito fiscale già esistente viene successivamente modificato dal legislatore. Le modifiche legislative che si applicano solo nel periodo di tassazione successivo sono generalmente ammissibili, ha dichiarato il tribunale.
Ricorso pendente presso la Corte di Cassazione
Inoltre, le modifiche nel diritto dell’imposta sul reddito di solito avvengono in riferimento al periodo di imposta. Pertanto, in generale, i contribuenti non possono invocare la tutela dell’affidamento per continuare a godere di una vecchia norma, ha continuato il Tribunale dell’Assia. In questo caso particolare si aggiunge che la ricorrente avrebbe potuto percepire la sua liquidazione già nel 2016, cosicché avrebbe potuto essere ancora esente da imposte in Germania.
La sentenza non è ancora definitiva; il ricorso è pendente presso la Corte di Cassazione con numero di riferimento VI R 3/24.
MTR Legal Rechtsanwälte offre consulenza nel diritto fiscale internazionale.
Non esitate a contattarci !