Le perizie tecniche possono godere della protezione del diritto d’autore. Tuttavia, il Tribunale regionale di Düsseldorf ha applicato criteri rigorosi per la protezione del diritto d’autore con sentenza del 9 febbraio 2022 (Az.: 12 O 114/21).
Il diritto d’autore protegge, secondo il § 2 comma 1 numero 7 della legge sui diritti d’autore (UrhG), anche rappresentazioni di natura scientifica o tecnica, come disegni, piani, schizzi, tabelle e rappresentazioni plastiche, a condizione che l’opera derivi da una creazione intellettuale personale. Tuttavia, una perizia tecnica deve soddisfare criteri chiari per godere della protezione del diritto d’autore, secondo la sentenza del Tribunale regionale di Düsseldorf, come sottolinea l’impresa di consulenza legale MTR Legal Rechtanwälte, che assiste i suoi clienti in questioni di protezione della proprietà industriale e diritto d’autore.
Attore nel procedimento davanti al LG Düsseldorf era uno studio di ingegneria che nel 2018 fece realizzare una perizia tecnica in un determinato ambito della rivestimento delle facciate e detiene il diritto esclusivo di utilizzo della perizia. L’imputata nel 2020 ha presentato a un ministero statale anch’essa una perizia su questa questione, adottando il testo della perizia dell’attore del 2018. L’attore ha visto in ciò una violazione del suo diritto d’autore e ha intentato una causa per ingiunzione e risarcimento dei danni. La perizia sarebbe protetta dal diritto d’autore, in quanto non potrebbe essere redatta secondo uno schema prefissato, bensì si baserebbe sulla prestazione intellettuale del suo autore. Sarebbe quindi un’opera tutelabile di natura scientifica e tecnica ai sensi del § 2 UrhG.
Il LG Düsseldorf non ha seguito l’argomentazione e ha respinto il ricorso. La protezione del diritto d’autore non deriva dal § 2 comma 1 numero 7 UrhG, poiché le parti del rapporto coperte dalla richiesta non contenevano disegni. Anche i requisiti per un’opera linguistica protetta dal diritto d’autore secondo il § 2 comma 1 numero 1 UrhG non erano soddisfatti, come ha affermato il tribunale.
Per la classificazione come opera, deve esistere una creazione intellettuale propria dell’autore. Per questo, l’oggetto protetto deve riflettere la personalità del suo autore, esprimendo la sua libera scelta creativa. Tuttavia, se non c’è spazio per la libertà artistica perché devono essere seguite determinate regole per considerazioni tecniche, in genere non è presente l’originalità richiesta per una classificazione come opera, ha dichiarato ulteriormente il LG Düsseldorf.
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