Diritto al risarcimento del danno per acquirenti di auto in caso di consegna tardiva di un veicolo elettrico e perdita dell’ecobonus
Il tribunale di Monaco di Baviera ha emesso, con sentenza del 19.02.2024 (Az. 223 C 15954/23), una decisione di notevole rilevanza pratica in relazione all’acquisto di veicoli elettrici e alla fruizione di incentivi statali. Al centro della questione vi era la domanda se l’acquirente di un’auto elettrica abbia diritto al risarcimento danni nei confronti della concessionaria venditrice, qualora l’ecobonus originariamente promesso non possa essere ottenuto per intero a causa di una consegna ritardata del veicolo.
Contesto della controversia
Conclusione del contratto e sovvenzioni
Nel maggio 2022 un consumatore ha concluso con un concessionario un contratto di acquisto per un veicolo nuovo, completamente elettrico. Al momento della firma, era vigente la versione allora in vigore dell’agevolazione denominata “ecobonus”, che – entro una determinata scadenza e nel rispetto di specifiche condizioni – doveva compensare una parte rilevante del prezzo d’acquisto sotto forma di contributo statale e del produttore.
Consegna ritardata del veicolo e riduzione dell’ecobonus
Dopo la conclusione del contratto, tuttavia, la consegna dell’auto è stata notevolmente ritardata. Di conseguenza, l’immatricolazione è avvenuta solo in un momento in cui le condizioni per l’ecobonus erano cambiate e l’importo spettante era stato ridotto. L’acquirente ha quindi ricevuto dall’autorità competente solo una somma inferiore rispetto a quanto originariamente previsto, pur restando obbligato al pagamento dell’intero prezzo d’acquisto.
Fornire le proprie pretese
L’acquirente ha richiesto al venditore il pagamento della differenza rispetto all’ecobonus inizialmente previsto. Secondo la concessionaria, non si trattava di un danno risarcibile. Il cliente ha quindi intentato causa davanti al tribunale di Monaco.
Inquadramento giuridico e valutazioni del Tribunale
Presupposti per un diritto al risarcimento danni
Il tribunale di Monaco ha chiarito che il venditore di un veicolo è generalmente tenuto a consegnare l’auto entro i termini di consegna convenuti. Se questo termine non viene rispettato, il venditore è in mora, a condizione che l’acquirente abbia concesso un congruo termine supplementare e che il venditore non abbia eseguito la consegna entro tale termine.
Risarcibilità della riduzione dell’ecobonus
Il Tribunale ha esaminato se la perdita di parte dell’ecobonus dovuta all’immatricolazione ritardata possa essere considerata come danno imputabile al venditore. Poiché il diritto all’incentivo era vincolato a date limite relative al tempo e all’immatricolazione, e il rispetto di queste scadenze è tipicamente un obbligo contrattuale del concessionario, è stato affermato un nesso causale adeguato. L’acquirente ha subito un danno patrimoniale diretto per la prestazione tardiva, danno che corrisponde esattamente al bonus perso.
Imputazione e ambito di responsabilità del venditore
I giudici hanno sottolineato che la procedura di richiesta dell’ecobonus non costituisce un vizio giuridico autonomo o un rischio per l’acquirente, qualora l’erogazione integrale dell’incentivo sarebbe stata garantita in caso di consegna puntuale. Il ritardo nella consegna del veicolo è stato attribuito al venditore – in seguito al rispetto dei termini contrattuali e legali. Né l’incertezza delle condizioni del programma di incentivi né successivi cambiamenti nel diritto sulle agevolazioni modificano tale imputazione, purché la riduzione dell’incentivo non sarebbe intervenuta in caso di corretta esecuzione del contratto.
Quantificazione e considerazione economica della pretesa
Il tribunale ha riconosciuto all’acquirente il diritto ad ottenere la differenza tra il bonus originariamente promesso e quello effettivamente erogato. Tale danno non costituisce un pregiudizio ipotetico, ma una concreta perdita patrimoniale che il venditore è tenuto, secondo le norme generali, a risarcire.
Significato per futuri acquirenti e imprese
Questa sentenza costituisce un punto di riferimento per i rapporti contrattuali tra acquirenti di veicoli elettrici e concessionari, con riferimento alla pianificazione di incentivi pubblici. Sottolinea l’importanza dei termini di consegna vincolanti e l’obbligo di esecuzione tempestiva del contratto di acquisto, soprattutto quando condizioni economiche (quali l’ammontare degli incentivi pubblici) sono legate a scadenze concrete.
Sfide giuridiche in materia di programmi di incentivi e gestione contrattuale
Il caso dimostra che premi e strumenti di incentivazione statali comportano rischi sia per acquirenti che per venditori – in particolare qualora la loro erogazione dipenda dalle date di immatricolazione o da altri elementi temporali. In caso di scostamento dai tempi di consegna contrattualmente garantiti, possono sorgere conseguenze finanziarie rilevanti che possono essere direttamente imputate al venditore. Oltre alle pure questioni di diritto dell’acquisto, assumono rilievo considerazioni sulla responsabilità nonché la scrupolosa documentazione e considerazione di eventuali proroghe e modifiche contrattuali.
La sentenza evidenzia inoltre che modifiche alle condizioni degli incentivi nel corso della procedura non determinano necessariamente uno spostamento definitivo del rischio sull’acquirente. Il rischio di esecuzione rimane, a certe condizioni, in capo al venditore.
Conclusione
La decisione del tribunale di Monaco sottolinea il ruolo centrale degli obblighi di consegna e delle condizioni degli incentivi statali nel contesto dell’acquisto di veicoli ecologici. Per tutti gli interessati si raccomanda una particolare attenzione nella definizione dei termini di consegna, nella documentazione dei ritardi e nella tempestiva rivendicazione di eventuali pretese.
MTR Legal Rechtsanwalt è lieto di assistervi per qualsiasi questione legale relativa a rapporti contrattuali, responsabilità per ritardi nella consegna e integrazione di programmi di incentivi statali.
Fonte: AG München, Urteil vom 19.02.2024, Az. 223 C 15954/23; urteile.news