Diritto al mantenimento senile senza prova di inidoneità al lavoro dovuta all’età

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Mantenimento per l’età: nessun requisito che l’incapacità lavorativa sopraggiunga durante il periodo matrimoniale

Il Tribunale Superiore Regionale di Hamm, con decisione del 13 dicembre 2023 (Az.: II-4 UF 36/23), ha fornito un importante chiarimento sul diritto al mantenimento per l’età ai sensi dell’art. 1571 BGB. Nel caso specifico, si trattava di stabilire se l’insorgere dell’incapacità lavorativa dovuta all’età dovesse necessariamente avvenire durante il periodo matrimoniale per poter far valere il diritto al mantenimento per l’età nell’ambito dell’assegno post-matrimoniale. La decisione affronta una questione centrale del diritto di famiglia e definisce in modo preciso i presupposti in base ai quali un coniuge divorziato avente diritto al mantenimento possa richiedere sostegno dopo il divorzio.

Fatti e sviluppo processuale

Nel caso in questione, la richiedente aveva domandato dopo lo scioglimento del matrimonio al proprio ex marito il mantenimento per l’età. Ella sosteneva di non poter svolgere alcuna attività lavorativa a causa di limitazioni di salute e per il raggiungimento dell’età pensionabile secondo le disposizioni dell’assicurazione pensionistica legale. Tuttavia, la richiedente aveva acquisito lo status di incapacità lavorativa per motivi di età solo dopo il passaggio in giudicato del divorzio. In primo grado, la richiesta era stata respinta. Tuttavia, il Tribunale Superiore Regionale di Hamm ha accolto in larga parte l’impugnazione della richiedente chiarendo che il diritto al mantenimento per l’età non presuppone che l’incapacità lavorativa si verifichi già durante il periodo matrimoniale.

Inquadramento giuridico del mantenimento per l’età ex art. 1571 BGB

Il mantenimento per l’età costituisce una categoria autonoma nel quadro degli assegni post-matrimoniali. L’art. 1571 BGB stabilisce che il coniuge divorziato può richiedere il mantenimento se, a causa dell’età, non gli può più essere pretesa alcuna attività lavorativa. La norma collega quindi il diritto al mantenimento esclusivamente alla mancanza di capacità lavorativa per ragioni legate all’età, senza specificare ulteriormente il momento in cui questa limitazione – ad esempio rispetto al periodo matrimoniale – debba manifestarsi.

Nessuna data di riferimento “periodo matrimoniale” per il verificarsi delle ragioni legate all’età

Secondo il parere dell’OLG Hamm, è determinante che il verificarsi del fatto costitutivo del diritto – ossia il raggiungimento del criterio legato all’età per il diritto al mantenimento – non sia necessariamente circoscritto al periodo di matrimonio esistente. È invece essenziale che il beneficiario, dopo il divorzio, non sia in grado di intraprendere un’attività lavorativa e ciò sia riconducibile principalmente all’avanzata età nonché al conseguente ritiro dal mondo del lavoro.

Motivazione del tribunale

Il tribunale ha affermato che né il tenore letterale né lo scopo della norma di cui all’art. 1571 BGB indicano di collegare la nascita del diritto a un limite di età da raggiungersi durante il periodo matrimoniale. La disposizione mira a garantire una sicurezza sociale al coniuge divorziato bisognoso durante la vecchiaia, e vincola la necessità a un limite oggettivo – il raggiungimento dell’età pensionabile secondo legge o la presenza dei presupposti sanitari. Una limitazione della tutela solo alle ragioni legate all’età sopravvenute durante il matrimonio contrasterebbe con la finalità della legge.

Inquadramento sistematico nel diritto sugli assegni di mantenimento

La decisione sottolinea inoltre l’inserimento sistematico del mantenimento per l’età. Diversamente dal mantenimento in caso di malattia ai sensi dell’art. 1572 BGB, per il quale può essere richiesto un nesso causale con il periodo matrimoniale, questa connessione espressa manca nell’art. 1571 BGB. L’obiettivo è la tutela del coniuge divorziato economicamente svantaggiato in età avanzata, indipendentemente dal fatto che l’incapacità lavorativa sia sopravvenuta prima o dopo il passaggio in giudicato del divorzio.

Implicazioni pratiche e distinzione rispetto ad altre tipologie di mantenimento

Rilevanza pratica

Con questa decisione, la posizione dei coniugi divorziati aventi diritto al mantenimento risulta rafforzata in modo duraturo. Le persone che dopo la fine del matrimonio non possono più svolgere attività lavorativa per motivi di età vedono aperta la via giudiziaria per la rivendicazione del diritto al mantenimento per l’età, anche se il limite di età viene raggiunto solo dopo il divorzio. In tal modo, il tribunale tiene conto della realtà sociale per cui l’uscita dal lavoro e la riduzione della capacità lavorativa spesso si verificano alla fine o addirittura dopo il periodo matrimoniale.

Distinzione dalla pensione di invalidità e da altre forme di mantenimento

L’incapacità lavorativa per motivi di età, ai sensi dell’art. 1571 BGB, deve essere nettamente distinta da altre basi giuridiche come il mantenimento per incapacità lavorativa. Facendo riferimento esclusivamente all’età e alla conseguente inammissibilità di ulteriori attività lavorative, il relativo diritto resta indipendente da ciò. Grazie a tale distinzione, i coniugi divorziati ottengono un mantenimento garantito anche laddove altre forme di prestazione, come le pensioni di invalidità, non trovino applicazione.

Rilevanza per i patti matrimoniali e gli accordi in diritto di famiglia

Il chiarimento fornito dall’OLG Hamm ha un impatto anche sulla redazione dei patti matrimoniali e sulle intese stragiudiziali nell’ambito del divorzio. In caso di regolamentazione del mantenimento post-matrimoniale, va tenuto presente che il mantenimento per l’età non è vincolato al momento di insorgere dell’incapacità lavorativa durante il matrimonio. Una pianificazione accurata e una valutazione lungimirante dei rischi connessi all’età rivestono pertanto importanza per tutte le parti coinvolte.

Sintesi e prospettive future

Con la sua attuale decisione, l’OLG Hamm chiarisce i principi essenziali del diritto al mantenimento per l’età. Il tribunale afferma che il diritto al mantenimento per l’età ai sensi dell’art. 1571 BGB non dipende dal fatto che l’incapacità lavorativa per ragioni di età sia insorta già durante il matrimonio. È invece sufficiente che i presupposti sussistano per la prima volta dopo il passaggio in giudicato del divorzio, purché ricorrano anche gli altri requisiti come il bisogno e la capacità economica dell’obbligato. In tal modo la decisione contribuisce a una maggiore certezza e comprensibilità del riconoscimento del mantenimento in caso di ridotta capacità lavorativa dovuta all’età.

Fonte

Oberlandesgericht Hamm, decisione del 13/12/2023 – II-4 UF 36/23

Per imprese, investitori e privati con patrimoni rilevanti che si trovano ad affrontare nell’ambito di complesse questioni di diritto di famiglia domande in merito al mantenimento in caso di incapacità lavorativa per età, può essere opportuno richiedere una valutazione giuridica qualificata della situazione concreta. I Rechtsanwalt di MTR Legal sono a disposizione con la loro pluriennale esperienza pratica e conoscenze approfondite, per esaminare soluzioni individuali e possibilità di intervento nel contesto di mandati nazionali e internazionali.

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