Decisione dell’OLG Zweibrücken sulla portata della tutela dell’acquirente in caso di condizioni di garanzia troppo favorevoli
Con sentenza del 21 luglio 2023 (Az. 8 U 175/22), il Tribunale regionale superiore (OLG) Zweibrücken si è pronunciato sulla questione se un acquirente possa invocare una protezione ampliata quando – apparentemente – ottiene dal venditore originario diritti di garanzia molto vantaggiosi, ma in realtà non esiste un effettivo contraente. La decisione chiarisce i limiti essenziali della correttezza nel commercio giuridico e funge da linea guida per la ripartizione dei rischi nei casi di garanzia.
Situazione iniziale e quadro giuridico
Fondamentalmente si trattava di valutare una situazione in cui un presunto venditore aveva fatto all’acquirente promesse di garanzia particolarmente ampie. Ciò riguardava in particolare le condizioni di responsabilità e le modalità di un’eventuale eliminazione dei difetti. Tuttavia, in seguito è emerso che la persona o l’organizzazione che aveva rilasciato la garanzia in realtà non era il venditore o non disponeva di una base di legittimazione adeguata.
Una delle domande centrali era se e in quale misura un acquirente sia bisognoso di tutela quando accetta offerte che sembrano insolitamente generose, e in che misura trovino applicazione in tali casi le norme generali di tutela come i §§ 242, 280 del Codice civile tedesco (BGB) o i §§ 119 ss. BGB.
Portata delle disposizioni sulla garanzia nella compravendita
Significato della garanzia e distinzione dalla responsabilità per vizi
Secondo il diritto tedesco sulla compravendita, occorre distinguere tra i diritti legali di responsabilità per vizi (§§ 434 ss. BGB) e l’eventuale garanzia aggiuntiva. Quest’ultima rappresenta di regola una promessa di prestazione volontaria da parte del venditore o di un terzo, che si estende oltre i diritti previsti per legge in caso di difetti e che deve essere valutata in base alle condizioni contrattuali concretamente convenute.
La portata di tali promesse di garanzia si determina principalmente in base al contenuto della dichiarazione e all’individuazione della persona del garante. Tuttavia, se il garante non coincide con la controparte contrattuale o non esiste alcun rapporto con l’acquirente, sorge la questione di quanto effettivamente si possa fare affidamento sulla prestazione promessa.
Trasparenza e responsabilità in presenza di condizioni insolite
Se un acquirente riceve la promessa di prestazioni ben superiori a quelle usuali di mercato senza interrogarsi in modo critico, gravano elevate esigenze riguardo alla propria diligenza. La giurisprudenza sottolinea che la buona fede circa l’esistenza di diritti o pretese straordinari non gode di tutela illimitata.
La tutela della correttezza degli scambi e degli interessi dei consumatori trova il proprio limite laddove le condizioni di garanzia risultano manifestamente eccessive e non compatibili con le consuetudini commerciali. In tal senso, il diritto civile non può proteggere l’acquirente da tutte le percezioni di interesse, qualora si tratti, in modo oggettivo, di promesse palesemente irrealistiche.
La decisione dell’OLG Zweibrücken
Criteri per la tutela dell’acquirente in presenza di apparenti estensioni della garanzia
L’OLG Zweibrücken ha chiarito che un acquirente non è meritevole di tutela se accetta promesse di garanzia manifestamente vantaggiose senza sufficientemente verificare l’identità e la legittimazione del garante. In particolare, è ragionevole esigere da lui un esame critico sui motivi per cui gli vengono assicurate prestazioni particolarmente ampie e se esista effettivamente un vincolo contrattuale con la parte che promette tale garanzia.
I giudici hanno inoltre osservato che l’ipotesi che un terzo conceda ampie garanzie senza un proprio interesse o una base contrattuale sia poco realistica. Pertanto, l’acquirente non può, in ultima analisi, pretendere l’adempimento di tali diritti se sussistono indizi oggettivi contrari alla serietà ed effettività della garanzia.
Conseguenze sulla redazione contrattuale nei rapporti commerciali
La decisione ribadisce il principio secondo cui, sia nei rapporti privati che commerciali, deve applicarsi l’autoresponsabilità e la fiducia in promesse eccezionalmente favorevoli senza un controllo di plausibilità non può imporsi in modo generalizzato. In particolare, negli scambi commerciali tra imprese, spetta alle parti verificare adeguatamente la legittimazione dei propri partner contrattuali e delle rispettive garanzie attraverso controlli normalmente previsti.
Rilevanza pratica e ulteriori considerazioni
Rilevanza per imprese, investitori e privati
Le linee guida dell’OLG Zweibrücken rivestono notevole importanza per la valutazione dei rischi nelle trattative contrattuali, soprattutto quando terzi sono coinvolti in relazione a garanzie. In particolare, imprese e investitori farebbero bene a sviluppare ulteriormente i propri processi di verifica e la documentazione delle condizioni contrattuali e di garanzia, per non ritrovarsi in caso di controversia ancorati a promesse solo apparenti la cui esigibilità si riveli impossibile. Lo stesso vale per soggetti privati facoltosi che vengano sensibilizzati, nell’ambito di acquisti o investimenti di maggiore entità, su prestazioni accessorie eccezionalmente vantaggiose.
Tutela giuridica e conseguenze processuali
Qualora insorga una controversia sull’efficacia o opponibilità di una garanzia, frequentemente si pongono questioni probatorie complesse, tra cui i motivi della concessione della garanzia e la riconoscibilità di irregolarità da parte degli interessati. I tribunali civili effettuano una valutazione articolata e considerano tutte le circostanze del caso concreto.
Osservazione sulla sentenza
La sentenza dell’OLG Zweibrücken costituisce una decisione sul caso singolo e va interpretata nel suo contesto specifico. Essa mostra però esemplarmente che l’acquisizione di regolamentazioni apparentemente particolarmente vantaggiose senza adeguati controlli comporta rischi rilevanti e che la tutela giuridica trova i suoi limiti laddove vengono violate obblighi di diligenza.
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