Sentenza dell’OLG Hamm del 16.04.2024 – Az.: 4 U 151/22
“Valuta il tuo acquisto” – così o in modo simile i clienti sono spesso invitati a valutare il loro acquisto online. Ci sono sempre rivali che usano questa opportunità per screditare i loro concorrenti su Internet, lasciando recensioni negative e danneggiandoli così. Tuttavia, l’OLG Hamm, con sentenza del 16 aprile 2024, ha posto chiari limiti a tale comportamento e ha chiarito che potrebbe configurarsi come un danno intenzionale contrario all’etica secondo il § 826 BGB (Az.: 4 U 151/22).
Chi opera nel commercio online offre solitamente ai propri clienti anche la possibilità di valutare il loro acquisto. Con stelline o brevi commenti possono esprimere la loro soddisfazione o insoddisfazione. Non ogni cliente può essere soddisfatto e fa parte del mestiere ricevere anche valutazioni negative, come afferma lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che offre consulenza, tra l’altro, nel diritto IT. Tuttavia, questa funzione non deve essere sfruttata per danneggiare un concorrente.
Ordini e resi senza senso
Se il venditore offre tale possibilità di valutazione, deve accettare che i clienti la utilizzino anche per esprimere la loro insoddisfazione. Tuttavia, non deve tollerare che un concorrente utilizzi questa funzione per denigrare l’offerta e caricare sistematicamente il concorrente con ordini senza senso e ritorni successivi. L’OLG Hamm ha chiarito, con la sua sentenza del 16 aprile 2024, che tale comportamento può costituire un danno intenzionale contrario all’etica.
Nel caso in oggetto, due dipendenti di un rivenditore di materassi avevano ripetutamente ordinato materassi da un concorrente su Internet e li avevano restituiti. Sulle piattaforme di vendita online hanno lasciato regolarmente recensioni negative. I commenti variavano da “(…) Articolo danneggiato” a “materasso emana un odore incredibile, l’ho già ventilato ma non migliora” e “(…) il cliente ha ricevuto un’eruzione dall’articolo” fino a “Il pacco non è mai arrivato! Ho comprato una materassa in negozio nel frattempo. Voglio indietro i miei soldi.” Non ci sono prove che queste affermazioni fossero veritiere.
Comportamento sleale e danno contrario all’etica
Il commerciante interessato ha quindi avvertito il concorrente. Il comportamento dei due dipendenti, per il quale la convenuta è responsabile secondo la legge del delitto, è sleale e costituisce un danno intenzionale contrario all’etica. L’attore ha quindi richiesto una dichiarazione di cessazione con penale ed un risarcimento danni. La convenuta ha respinto la responsabilità dichiarando di non aver incaricato alcun dipendente con gli ordini. Il tribunale distrettuale di Paderborn ha riconosciuto all’attore diritti di cessazione e risarcimento.
L’OLG Hamm ha confermato la decisione di primo grado in appello. Il tribunale distrettuale ha giustamente rilevato un danno intenzionale contrario all’etica. Inoltre, la corte d’appello ha stabilito che già la pubblicazione di dichiarazioni negative sul concorrente attore, nei confronti di terzi, in questo caso le piattaforme di vendita, rappresenta un’intrusione nell’ambito giuridico dell’attore, da considerarsi come causazione di danno secondo § 826 BGB. Un interesse giuridicamente riconoscibile della convenuta nel comportamento controverso dei suoi due dipendenti non si vede neppure in minima parte. Piuttosto, sembrava servire solo allo scopo evidente di sminuire la reputazione del concorrente attore nel pubblico e presso i gestori delle piattaforme come suoi contraenti, e di sovraccaricare l’attore sistematicamente con la gestione di ordini senza senso e resi successivi, ha continuato l’OLG Hamm.
Diritto alla cessazione e risarcimento danni
L’OLG ha inoltre chiarito che il comportamento dei suoi dipendenti è imputabile anche alla convenuta. Una semplice e generica smentita della responsabilità non è sufficiente.
L’attore ha diritto alla cessazione e al risarcimento danni, ha confermato l’OLG Hamm la decisione di primo grado.
Danneggiare i concorrenti con ordini, resi e recensioni negative poco trasparenti può portare a conseguenze nel diritto della concorrenza e nel diritto dei delitti, come dimostra la sentenza dell’OLG Hamm. MTR Legal Rechtsanwälte fornisce consulenza nel diritto IT ed è anche un esperto competente nel diritto della concorrenza, per far valere o respingere le richieste.
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