Pignorabilità del pagamento straordinario Covid per funzionarie e funzionari pubblici nello Schleswig-Holstein – Decisione del Tribunale di Lubecca
Con decisione del 9 dicembre 2022 (Az.: 7 T 365/22), il Tribunale di Lubecca ha chiarito che il pagamento straordinario Covid concesso alle funzionarie e funzionari pubblici nello Schleswig-Holstein è, in linea di principio, soggetto all’accesso dei creditori. La decisione evidenzia aspetti rilevanti del diritto dell’esecuzione forzata e mostra la distinzione tra reddito pignorabile e prestazioni impignorabili secondo il Codice di Procedura Civile.
Contesto: Introduzione del pagamento straordinario Covid
Per attenuare gli oneri causati dalla pandemia di COVID-19, il Land Schleswig-Holstein aveva previsto per i funzionari e le funzionarie pubblici un pagamento straordinario una tantum fino a 1.300 euro. Questa prestazione mirava a compensare parzialmente le maggiori esigenze e i sovraccarichi legati alla pandemia. L’erogazione è avvenuta in analogia a regolamentazioni comparabili per dipendenti sia del settore privato che pubblico.
Questione controversa: Pignorabilità del pagamento straordinario
Al centro della controversia vi era la questione se questo pagamento straordinario statale dovesse essere classificato come reddito da lavoro ai sensi del §§ 850 ss. ZPO e quindi soggetto a pignoramento. La persona interessata sosteneva che si trattasse di una prestazione sociale vincolata a uno scopo specifico, che – similmente alle prestazioni sociali o ai rimborsi per oneri aggiuntivi – gode della protezione dell’art. 850a ZPO. Al contrario, si obiettava che il pagamento fosse strettamente collegato alla prestazione di servizio e dovesse pertanto essere trattato come un normale reddito da lavoro, dunque pignorabile.
Valutazione giuridica del Tribunale di Lubecca
Classificazione come reddito da lavoro pignorabile
Il Tribunale ha concordato, ritenendo che il pagamento straordinario Covid non configurasse una prestazione sociale impignorabile, bensì una retribuzione aggiuntiva per il lavoro svolto. Il pagamento una tantum è stato erogato nell’ambito del rapporto di pubblico impiego come parte della retribuzione complessiva e doveva, secondo il tribunale, essere trattato con gli stessi criteri delle retribuzioni ordinarie che, in base alle disposizioni generali sulla pignorabilità del ZPO, possono essere assoggettate all’esecuzione forzata.
Nessun vincolo di destinazione per far fronte a situazioni di emergenza pandemica
Secondo la motivazione del tribunale, sebbene il pagamento straordinario Covid sia stato concesso quale risposta alle maggiori difficoltà legate alla pandemia, non si poteva tuttavia dedurre un vincolo di scopo esplicito ai sensi del § 850a n. 1 o n. 3 ZPO. Mancava infatti una regolamentazione precisa per la quale la prestazione fosse destinata esclusivamente a copertura di specifici costi pandemici; al contrario, l’erogazione è avvenuta in modo forfettario e senza una verifica del singolo caso. Anche il legislatore federale ha assoggettato pagamenti simili ai dipendenti alle norme sulla pignorabilità ex § 850 ZPO.
Confronto con altri pagamenti straordinari
Il Tribunale ha operato un confronto con prestazioni straordinarie tradizionali, come la tredicesima o le maggiorazioni salariali, che sono generalmente pignorabili, a meno che non sia imposto per legge il rispetto di un vincolo di destinazione specifico. Anche in questo caso è emerso che, secondo la sua struttura giuridica, il pagamento straordinario Covid non può richiedere alcuna eccezione.
Implicazioni della decisione
Conseguenze per funzionarie e funzionari pubblici con titoli esecutivi
Il chiarimento del tribunale ha effetti diretti per funzionarie e funzionari pubblici soggetti a pignoramento. Il pagamento straordinario Covid trattenuto o pignorabile aumenta l’onere economico dei soggetti interessati, poiché non viene considerato come erogazione protetta. Di conseguenza, i creditori hanno la possibilità di agire anche su questa parte del reddito nell’ambito delle misure esecutive esistenti.
Rilevanza per futuri pagamenti straordinari
La sentenza ha valore orientativo anche oltre il singolo caso. In assenza di uno specifico vincolo di destinazione o di una protezione legale esplicita, i pagamenti straordinari una tantum ai dipendenti pubblici sono generalmente considerati come reddito pignorabile. Per la definizione di future misure, il legislatore e i datori di lavoro pubblici dovrebbero prestare maggiore attenzione a definire con precisione l’ambito di applicazione, laddove si ravvisi una necessità di particolare tutela.
Conclusione e prospettive
La decisione evidenzia che la distinzione tra prestazioni sociali impignorabili e redditi pignorabili nel diritto dell’esecuzione forzata richiede una valutazione attenta del singolo caso. Il pagamento straordinario Covid ai funzionari e alle funzionarie nello Schleswig-Holstein è, secondo la giurisprudenza attuale del Tribunale di Lubecca, soggetto all’azione dei creditori.
Le persone coinvolte possono avere ulteriori domande giuridiche riguardo all’interpretazione delle norme sulla protezione dal pignoramento e la loro applicazione ai pagamenti straordinari analoghi. In caso di dubbi o richieste specifiche su questa tematica, interessati e soggetti coinvolti possono rivolgersi con fiducia agli avvocati di MTR Legal Rechtsanwalt.