Contributo ecclesiastico nel matrimonio misto: Esame costituzionale

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Incostituzionalità della particolare imposta ecclesiastica nelle unioni miste: decisione della Corte Costituzionale Federale

Il 18 novembre 2024 la Corte Costituzionale Federale (BVerfG – Az.: 2 BvL 6/19) ha stabilito che la riscossione della cosiddetta particolare imposta ecclesiastica nelle unioni di religione diversa viola la Legge Fondamentale. Questa decisione di portata storica ha implicazioni di rilievo per la prassi della tassa ecclesiastica in Germania, l’assetto del rapporto tra Chiesa e Stato, nonché per la tutela costituzionale della libertà religiosa e del principio di uguaglianza.

Contesto: la particolare imposta ecclesiastica e il suo ambito di applicazione

La particolare imposta ecclesiastica nelle unioni di religione diversa costituiva una particolarità fiscale che colpiva le coppie in cui solo uno dei coniugi apparteneva a una comunità religiosa che riscuote l’imposta e l’altro non apparteneva ad alcuna chiesa o era affiliato ad altra comunità religiosa. Se la persona soggetta all’imposta ecclesiastica non disponeva di un proprio reddito, o solo di redditi modesti, la particolare imposta ecclesiastica veniva calcolata sul reddito complessivo della famiglia o dei coniugi.

Lo scopo era quello di impedire strategie elusorie (“uscita dalla chiesa del coniuge con reddito più alto”) e allo stesso tempo garantire il finanziamento delle attività ecclesiastiche. Proprio nelle situazioni in cui un coniuge, unico o principale percettore di reddito, non apparteneva a una comunità religiosa soggetta a imposizione, mentre l’altro aveva redditi bassi o nulli, ciò conduceva di fatto all’estensione della base imponibile anche ai redditi del partner non appartenente alla chiesa.

Nucleo della problematica costituzionale

Libertà religiosa e libertà religiosa negativa

La riscossione della particolare imposta ecclesiastica incideva sulla libertà religiosa sancita dalla Legge Fondamentale (art. 4 par. 1 e 2 GF). La cosiddetta libertà religiosa negativa protegge non solo il diritto di praticare una religione, ma anche la libertà di non appartenere ad alcuna comunità religiosa. Nel procedimento è stato sostenuto che la particolare imposta ecclesiastica comportava un onere indiretto per il coniuge senza confessione o di fede diversa, circostanza difficilmente conciliabile con la tutela della libertà religiosa negativa.

Principio di uguaglianza e divieto di arbitrarietà

Un ulteriore aspetto centrale dal punto di vista costituzionale è il generale principio di uguaglianza (art. 3 GF). La costruzione fiscale determinava uno svantaggio per le unioni di religione diversa rispetto a quelle in cui entrambi condividono la stessa fede o nessuna. Inoltre la Corte Costituzionale Federale ha esaminato se vi fosse una giustificazione oggettiva per tale disparità di trattamento, o se si trattasse di una discriminazione tra gruppi in contrasto con il principio di uguaglianza.

Rapporto Stato-Chiesa e finanziamento delle attività ecclesiastiche

La decisione tocca questioni di principio riguardanti l’autonomia delle comunità religiose, in particolare il finanziamento attraverso il sistema delle imposte ecclesiastiche riscosse dallo Stato. Mentre lo Stato consente e promuove in linea di principio l’acquisizione di entrate da parte delle comunità religiose tramite le imposte ecclesiastiche, è chiamato – nel rispetto della separazione prevista dall’art. 140 GG in collegamento con l’art. 137 WRV – a fissare dei limiti per escludere violazioni dei diritti fondamentali.

La decisione della Corte Costituzionale Federale nel dettaglio

La Corte Costituzionale Federale è giunta alla conclusione che la normativa, secondo la quale le coppie di religione diversa sono chiamate a contribuire con il reddito del partner non appartenente alla chiesa, non è conforme alla Legge Fondamentale. L’onere della particolare imposta ecclesiastica è idoneo a sottoporre indirettamente il partner senza appartenenza religiosa a un contributo ecclesiastico, sebbene egli non sia membro né beneficiario della rispettiva comunità religiosa.

La Corte ha comunque riconosciuto che il finanziamento delle chiese rappresenta un obiettivo legittimo e che è permesso contrastare eventuali pianificazioni fiscali. Tuttavia, ciò non deve portare a un’ingiustificata disparità di trattamento o a un obbligo indiretto di appartenenza religiosa, in contrasto con il principio della libertà religiosa negativa. In particolare, poiché la particolare imposta ecclesiastica non si basa solo sulla capacità contributiva del membro della chiesa ma sulle condizioni economiche dell’intera famiglia, la normativa è stata dichiarata incostituzionale.

Ripercussioni per i soggetti passivi d’imposta e per la disciplina della tassa ecclesiastica

Con questa decisione, la Corte Costituzionale Federale ha dato un segnale chiaro: l’obbligo fiscale non può essere esteso – nemmeno indirettamente – a terzi che non hanno personalmente dato causa a tale appartenenza religiosa. Le chiese e le autorità fiscali sono ora chiamate ad adeguare la loro prassi.

I contribuenti che in passato hanno dovuto versare la particolare imposta ecclesiastica in presenza di unione di religione diversa dovrebbero verificare se sussistono diritti di rimborso o possibilità di rettifica degli avvisi di accertamento. Inoltre, da questa decisione possono derivare nuovi spunti per la pianificazione delle proprie condizioni fiscali.

Inquadramento nel contesto della giurisprudenza generale sulle imposte ecclesiastiche

La giurisprudenza della Corte Costituzionale Federale si collega alla linea seguita fino a oggi, in cui la normativa fiscale sulle imposte ecclesiastiche deve essere strettamente orientata ai diritti fondamentali nonché ai principi della capacità contributiva e dell’appartenenza religiosa individuale. La decisione rafforza la posizione giuridica delle coppie di religione diversa e funge da linea guida per la futura impostazione dei sistemi di contribuzione di matrice ecclesiastica.


Qualora abbiate domande sugli effetti di questa decisione sulla vostra situazione fiscale individuale o sull’inquadramento delle norme sulle imposte ecclesiastiche a livello comunitario e nazionale, gli Avvocati esperti in diritto tributario e commerciale di MTR Legal sono a vostra disposizione.

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