Fine di un rapporto di lavoro a termine nonostante l’elezione del consiglio di fabbrica
La questione se l’elezione di un dipendente nel consiglio di fabbrica abbia effetti sulla cessazione di un contratto di lavoro a termine occupa ripetutamente la prassi del diritto del lavoro. Una recente decisione della Corte federale del lavoro (BAG, sentenza del 19 giugno 2024 – 7 AZR 50/24) ha ora fatto chiarezza in merito, confermando nuovamente le posizioni giuridiche sia dal lato datoriale che da quello dei lavoratori.
Base giuridica fondamentale del contratto di lavoro a termine
I contratti di lavoro a termine sono, ai sensi dei §§ 14 ss. della legge sul lavoro a tempo parziale e a termine (TzBfG), ammissibili per giustificato motivo e terminano automaticamente al termine del periodo concordato, senza che sia necessario un recesso separato. Ciò li distingue fondamentalmente dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei quali la cessazione avviene solitamente tramite licenziamento. La limitazione temporale come strumento di gestione offre alle imprese flessibilità, ma comporta per i dipendenti un’accresciuta incertezza.
Tutela dei membri del consiglio di fabbrica e termine del contratto a termine
Appartenenza al consiglio di fabbrica e normative di tutela speciali
Le persone elette in un consiglio di fabbrica godono, ai sensi dell’art. 15 della legge sulla tutela contro i licenziamenti (KSchG) e di altre norme di diritto del lavoro, di una protezione rafforzata contro il licenziamento. Questa protezione particolare si riferisce tuttavia, secondo la normativa vigente, esclusivamente ai licenziamenti ordinari e – in determinate condizioni – a quelli straordinari, ma non alla cessazione concordata di un rapporto di lavoro a termine.
Principali affermazioni della giurisprudenza attuale
La BAG, nella sua attuale decisione, ha sottolineato che la semplice appartenenza a un consiglio di fabbrica non rende inefficace il termine di un contratto né comporta una proroga automatica del contratto. Il contratto a termine stipulato con il datore di lavoro esplica pienamente i suoi effetti fino alla scadenza del termine. Ciò vale anche nel caso in cui il dipendente assuma una carica nel consiglio di fabbrica durante la durata del contratto.
Motivazione e valutazione giuridica da parte della BAG
Nessuna proroga automatica del contratto
La Corte chiarisce che il legislatore, a tutela dei membri del consiglio di fabbrica, non ha previsto disposizioni che vadano oltre la protezione ordinaria contro il licenziamento e prevedano una proroga automatica di un contratto di lavoro a termine. Ciò rafforza chiaramente la posizione giuridica del datore di lavoro in termini di sicurezza nella pianificazione e flessibilità. Contestualmente, viene tutelato il principio della protezione delle minoranze, garantendo che l’esercizio del mandato e i diritti di partecipazione siano pienamente riconosciuti durante la durata del rapporto di lavoro.
Effetti sul mandato nel consiglio di fabbrica
Con la cessazione concordata del rapporto di lavoro, secondo l’art. 24 della legge sulla costituzione aziendale (BetrVG), anche l’appartenenza al consiglio di fabbrica cessa automaticamente, poiché solo un rapporto di lavoro in essere conferisce diritto all’elettorato attivo e all’esercizio del mandato. Lo svolgimento dell’incarico onorario trova dunque il suo limite naturale nella permanenza del rapporto di lavoro sottostante.
Bilanciamento degli interessi e possibili implicazioni
Interessi aziendali e compliance
Per le aziende questa situazione giuridica comporta una base d’azione chiara per quanto riguarda la pratica dei contratti a termine, anche in caso di elezione di un dipendente nel consiglio di fabbrica. È consigliabile documentare in modo trasparente e comprensibile le pattuizioni relative ai termini, per escludere eventuali accuse di discriminazione in rapporto all’attività sindacale.
Interessi e prospettive dei lavoratori
Per gli interessati rimane la possibilità, in caso di mancata proroga o di nuovo contratto a termine, di richiedere la verifica giudiziale in presenza di indizi concreti di una discriminazione illecita. Tuttavia, la rigorosa distinzione tra licenziamento e cessazione automatica del contratto viene ulteriormente corroborata dalla giurisprudenza attuale.
Nessuna conseguenza sulla validità del consiglio di fabbrica
La cessazione di un membro del consiglio di fabbrica a seguito della scadenza di un contratto di lavoro a termine non comporta necessariamente l’inefficacia dell’organo consiliare. Infatti, il BetrVG prevede, per tali casi, regole per i supplenti, così che la funzionalità del consiglio di fabbrica sia sempre garantita.
Prospettive
Resta da vedere se la situazione giuridica ora confermata rimarrà stabile anche in futuro, alla luce di possibili iniziative politiche per l’estensione della tutela dei membri del consiglio di fabbrica. Attualmente, però, si può ritenere che le regole adottate garantiscano sicurezza giuridica e gestionale nella prassi aziendale.
Per ulteriori domande relative a contratti di lavoro a termine in relazione al mandato nel consiglio di fabbrica e alle relative possibili conseguenze giuridiche, gli avvocati di MTR Legal saranno lieti di assistervi come interlocutori.