Gestione complessa della risoluzione nel caso di acquisto di un motoscafo – Motivi della decisione del tribunale di Lubecca
In relazione alla risoluzione di un contratto di acquisto di un motoscafo, il tribunale di Lubecca con sentenza dell’11 giugno 2024 (Rif. 15 O 37/23) ha esaminato numerose questioni pratiche rilevanti sia per le imprese che per i privati facoltosi, riguardanti l’instaurazione e l’esecuzione di contratti di acquisto – in particolare nel settore costoso di yacht e imbarcazioni. La decisione giudiziaria offre una visione dettagliata delle problematiche derivanti da vizi della cosa, questioni periti e particolarità dell’acquisto da consumatore.
Situazione di partenza e controversia principale
L’acquirente di un motoscafo chiedeva la risoluzione del contratto di acquisto invocando vizi che, a suo avviso, rendevano inutilizzabile l’imbarcazione. Al centro della controversia vi era la questione se i difetti tecnici accertati comportassero una diminuzione rilevante del valore – e quindi un diritto di recesso ai sensi dei §§ 437 n. 2, 323 BGB – o se fosse indicata soltanto una riduzione del prezzo di acquisto.
Vizio della cosa e idoneità all’uso
Il tribunale doveva accertare se il motoscafo oggetto di controversia fosse un bene difettoso. Determinante era in particolare l’entità dei problemi tecnici riscontrati e la loro incidenza sulla sicurezza e sull’idoneità all’uso. I punti controversi principali erano:
Difetti tecnici
Sono stati riscontrati, tra gli altri, errori nel meccanismo di cambiata e un guasto nella guida del cavo. In base alla valutazione di più perizie tecniche è stato confermato che tali difetti erano presenti al momento della consegna. I componenti difettosi compromettevano la gestione dello sterzo e quindi anche l’utilizzo sicuro dell’imbarcazione, pertanto è stato riconosciuto oggettivamente un vizio della cosa ai sensi del § 434 BGB.
Importanza dell’idoneità all’uso
La valutazione giuridica centrale consisteva nel definire se l’idoneità all’uso fosse limitata in modo così significativo da giustificare un recesso. Secondo il tribunale, a causa dei difetti l’imbarcazione non poteva essere utilizzata secondo la destinazione per determinati periodi di tempo. Tuttavia, il tribunale non ha considerato tali limitazioni così gravi da far venire meno completamente l’interesse contrattuale dell’acquirente, per cui le condizioni per il recesso non sono state ritenute sussistenti.
Diritti relativi ai vizi contrattuali e loro limiti
La decisione sottolinea che il diritto di recesso negli acquisti da consumatore è subordinato a una limitazione sostanziale della finalità contrattuale. Ai sensi del § 323 comma 5 frase 2 BGB il recesso è escluso se il difetto è irrilevante; in tal caso si applica solo una riduzione del prezzo come conseguenza giuridica.
Irrelevanza del difetto
Il tribunale ha distinto con precisione tra riduzione del prezzo e recesso completo. Bilanciando il difetto riscontrato rispetto al valore complessivo e all’uso del motoscafo, ha riconosciuto che i difetti accertati comportavano sì una diminuzione di valore, ma non una completa perdita di valore del bene acquistato. La valutazione del perito circa il valore ridotto ha confermato questa conclusione.
Procedura periti e onere della prova
La situazione processuale è stata ulteriormente complicata dal fatto che i punti tecnici controversi hanno dovuto essere oggetto di più accertamenti peritali. Il tribunale ha valutato le prove raccolte e la loro attendibilità riguardo al momento dell’origine e alla rimediabilità dei difetti. Da ciò è emerso che i difetti erano già presenti alla consegna, ma l’acquirente non aveva diritto a ulteriori pretese oltre alla riduzione del prezzo.
Rilevanza per le parti contrattuali nel commercio
La decisione sottolinea che, soprattutto negli acquisti costosi di beni speciali come i motoscafi, è di grande importanza una stipulazione contrattuale accurata e una documentazione precisa delle caratteristiche concordate. Considerata la frequente complessità tecnica di tali beni, si possono ridurre future controversie circa l’esistenza o la rilevanza dei difetti solo attraverso regolamentazioni dettagliate.
Particolarità negli acquisti da consumatore
Il tribunale ha evidenziato che nelle vendite di motoscafi nuovi o usati a consumatori i meccanismi di tutela del diritto locatizio e di acquisto previsti dal BGB devono essere accompagnati da una gestione contrattuale adeguata, per garantire risultati giuridicamente sicuri in caso di controversia.
Risoluzione del contratto come extrema ratio
Il diritto di recesso resta uno strumento eccezionale, applicabile quando i difetti compromettono gravemente l’interesse prestazionale concordato e non esistono soluzioni alternative. La mera limitazione dell’uso, anche se significativa per un certo periodo, non conduce automaticamente alla risoluzione, purché l’utilità complessiva del bene acquistato sia preservata o possa essere ripristinata.
Conclusioni e prospettive
La sentenza del tribunale distrettuale di Lubecca evidenzia i rigidi requisiti per la risoluzione dei contratti di acquisto, in particolare quando si tratta di beni tecnicamente impegnativi e di alto valore come le imbarcazioni a motore. Essa fornisce un orientamento per le parti contraenti, sia venditori sia acquirenti, sottolineando gli aspetti cui prestare particolare attenzione nella redazione e nell’esecuzione del contratto.
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