Competenza giurisdizionale per i ricorsi di divorzio – Informazioni importanti

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Competenza giurisdizionale per le domande di divorzio nel contesto europeo – Nuovi impulsi dalla sentenza della Corte di giustizia dell’UE

La tensione tra diritto di famiglia internazionale e competenza giurisdizionale transfrontaliera viene chiarita significativamente dalla recente decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, sentenza del 20.01.2022, causa C-289/20) per quanto riguarda la competenza sulle domande di divorzio e i relativi limiti. Di seguito vengono analizzati ed espansi i principali punti chiave e le loro implicazioni sulle procedure di divorzio con carattere internazionale.

Significato e contesto della decisione

Situazione di partenza: Matrimoni internazionali e il ruolo del Regolamento Bruxelles II bis

La crescente mobilità all’interno dell’Unione europea fa sì che i matrimoni con riferimenti internazionali vengano discussi sempre più spesso davanti ai tribunali europei. Il cosiddetto Regolamento Bruxelles II bis (Regolamento [CE] n. 2201/2003) disciplina la competenza e il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale a livello unionale. Le domande principali sono: quale tribunale è competente per una procedura di divorzio transfrontaliera? Quando un tribunale adito può occuparsi di una domanda di divorzio o respingerla?

Punto controverso davanti alla Corte di giustizia dell’UE

Nel caso sottoposto all’esame, un coniuge aveva presentato domanda di divorzio in uno Stato membro. La particolarità – nonché il motivo di rimessione pregiudiziale – era rappresentata dal fatto che l’altro coniuge nel frattempo era deceduto prima che sulla domanda si potesse pronunciare la corte. Il dubbio consisteva nel sapere se il tribunale adito potesse ancora pronunciarsi sulla domanda di divorzio o se la procedura doveva considerarsi estinta per la morte di una parte. Questa situazione di fatto ha dato origine al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE.

Questioni giuridiche centrali e considerazioni

Vincolatività diretta del Regolamento Bruxelles II bis

La Corte di giustizia dell’UE ha dovuto in particolare interpretare gli articoli 3 e 6 del Regolamento Bruxelles II bis. Queste disposizioni regolano la competenza internazionale in materia di scioglimento del matrimonio, separazione e annullamento delle nozze.

Estinzione del procedimento in caso di morte di uno dei coniugi

La Corte ha ritenuto che lo scioglimento del matrimonio per morte produca un effetto giuridico definitivo, neutralizzando tutte le domande di divorzio in corso. La competenza del tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda di divorzio viene meno con il decesso. Il principio di fondo è che l’oggetto della controversia – l’esistenza del matrimonio – si estingue automaticamente. Di conseguenza non vi è spazio per ulteriore trattazione o prosecuzione della procedura di divorzio.

Distinzione tra considerazione processuale e sostanziale

Fondamentale è il richiamo della Corte di giustizia dell’UE sulla distribuzione delle competenze all’interno dell’Unione: la questione se una procedura pendente possa comunque essere proseguita dopo il decesso di una parte non è, secondo la Corte, di natura unionale, bensì regolata dal diritto nazionale applicabile. È dunque compito del legislatore nazionale determinare come debbano essere gestite, nel dettaglio, le cause di divorzio non ancora concluse dopo la morte di un coniuge.

Implicazioni e rilevanza pratica

Limitazione del rischio per le procedure successive

La decisione della Corte di giustizia apporta chiarezza soprattutto per le controversie ereditarie e le dispute di successione. Non appena uno dei coniugi muore durante una procedura di divorzio pendente, la sopravvivenza del matrimonio non può più essere oggetto di lite – la morte, quale fatto risolutivo, prevale sulla sentenza di divorzio. Un divorzio “retroattivo” che avrebbe effetto oltre il decesso non è previsto dal diritto unionale.

Distinzione per le procedure di mantenimento e di divisione patrimoniale

Anche se la procedura di divorzio si estingue, rimane da verificare se eventuali questioni accessorie – ad esempio in tema di mantenimento o divisione dei beni – possano essere proseguite secondo il diritto interno. Su questo punto la Corte indirizza espressamente alle pertinenti disposizioni nazionali, rendendo imprescindibile una valutazione differenziata, in considerazione delle normative di ciascun Paese.

Convergenza tra diritto di competenza UE e norme nazionali

La sentenza sottolinea la necessità di distinguere tra la competenza oggettiva e territoriale applicabile a livello UE (diritto processuale civile internazionale) e le disposizioni nazionali sull’estinzione del processo. Ne deriva la necessità di tener sempre presente entrambe le discipline normative.

Inquadramento nel contesto generale del diritto di famiglia europeo

L’interpretazione della Corte di giustizia assicura un quadro giuridico uniforme per la gestione della morte di un coniuge durante una procedura di divorzio pendente in ambito transfrontaliero. In definitiva, la netta separazione tra le questioni di competenza e le circostanze estintive del processo aumenta la certezza del diritto e protegge i tribunali da decisioni contrastanti tra livello unionale e nazionale.

Riferimenti e dichiarazioni di sospetto giornalistico

Le precedenti considerazioni si basano sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 20 gennaio 2022 (C-289/20), consultabile sul sito ufficiale curia.europa.eu nonché nel riassunto di riferimento su urteile.news. Si segnala che le procedure pendenti seguono il principio della priorità e che l’accertamento dei fatti è soggetto alla valutazione del giudice.

Conclusione

La decisione sottolinea l’importanza di una attenta valutazione delle regole internazionali sulla competenza giurisdizionale e dell’impatto delle normative nazionali sulle cause matrimoniali con elementi di internazionalità. Per società, investitori o privati con patrimoni significativi che si trovano ad affrontare questioni di diritto di famiglia interculturale, questa giurisprudenza fornisce rilevanti implicazioni per le strategie procedurali future e per la valutazione dei rischi potenziali.

Per questioni giuridiche più approfondite sui procedimenti di divorzio transfrontaliero e sulla competenza internazionale in materia matrimoniale, gli avvocati di MTR Legal sono sempre a disposizione per analizzare individualmente le sfide specifiche.

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