La decisione del Tribunale di Monaco I porta chiarezza sulla qualifica di autore delle opere “Paris Bar Version 1-3” di Martin Kippenberger
Con sentenza del 2 agosto 2023 (n. 42 O 7449/22) il Tribunale di Monaco I, tenendo conto dei criteri rilevanti in materia di diritto d’autore, ha stabilito che Martin Kippenberger è da considerarsi l’unico autore della serie di dipinti “Paris Bar Version 1-3”. Il procedimento, condotto nell’ambito dei diritti morali d’autore e dell’attribuzione del diritto d’autore, ha riguardato aspetti centrali dell’attribuzione della creatività artistica nelle arti visive.
Contesto e oggetto della controversia
Martin Kippenberger è annoverato tra le personalità più rinomate dell’arte contemporanea internazionale. La sua serie “Paris Bar Version 1-3” non solo fa parte di importanti collezioni, ma è anche regolarmente oggetto di vivaci discussioni in materia di diritto d’autore. Nel caso in questione, la paternità di queste opere è stata messa in discussione per la prima volta in sede giudiziaria, poiché si sosteneva che una terza persona avesse contribuito in modo determinante alla realizzazione delle opere e detenesse pertanto un diritto di coautoria.
Quesiti centrali della valutazione giudiziaria
Criteri per la sussistenza della coautoria
Ai sensi dell’art. 8 della legge sul diritto d’autore (UrhG), si ha coautoria quando più persone creano insieme un’opera, e i rispettivi contributi risultano così uniti da non poter essere percepiti come opere singole. Il tribunale ha quindi verificato se eventuali contributi di terzi andassero oltre la semplice collaborazione o assistenza tecnica, e se, dal punto di vista creativo, dovessero essere considerati come coautorialità intellettuale ai sensi della tutela del diritto d’autore.
Distinzione tra assistenza e contributo creativo
Il Tribunale di Monaco I ha stabilito che non ogni partecipazione a un’opera conduce automaticamente alla coautoria. È determinante se il contributo caratterizza in modo essenziale il contenuto creativo dell’opera oppure se costituisce soltanto una realizzazione tecnica delle indicazioni artistiche del principale autore. Nella fase istruttoria è stato analizzato fino a che punto si spingesse il coinvolgimento dell’altro artista e se la sua attività andasse oltre la mera esecuzione su istruzione. Testimonianze confermate in giudizio hanno dimostrato che la concezione artistica centrale e le principali direttive creative furono impartite da Kippenberger, mentre il supporto del terzo si limitava all’attuazione tecnica.
Diritti della personalità e diritto morale d’autore
La sentenza ha sottolineato l’importanza fondamentale del diritto morale d’autore, che ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge sul diritto d’autore (UrhG) spetta in linea di principio solo all’autore. Il diritto esclusivo alla denominazione e al riconoscimento dell’opera spettava, secondo il giudizio del tribunale, esclusivamente a Martin Kippenberger.
Rilevanza per il mercato artistico e per gli artisti
La decisione del Tribunale di Monaco I è di particolare importanza per gallerie, amministratori di eredità e collezionisti. L’attribuzione univoca della paternità dell’opera aumenta la certezza giuridica nelle transazioni e nelle esposizioni delle opere in questione. Allo stesso tempo, la sentenza evidenzia che la distinzione tra attività creativa e esecuzione tecnica richiede una valutazione approfondita caso per caso, che deve basarsi sulle specifiche modalità di collaborazione nel contesto artistico.
Conclusioni
La decisione del Tribunale di Monaco I sottolinea l’importanza di una precisa determinazione delle attribuzioni in materia di diritto d’autore per le opere d’arte realizzate congiuntamente. Chiarisce che solo i contributi creativi conducono alla coautoria, mentre i semplici lavori ausiliari o collaborazioni tecniche, di regola, non danno origine a un diritto d’autore proprio.
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(Fonte: Landgericht München I, Urteil vom 2. August 2023, Az. 42 O 7449/22)