Se un matrimonio internazionale è in crisi e intende divorziare, sorge la questione su quale diritto nazionale debba essere applicato per il divorzio.
Secondo il regolamento Bruxelles IIa per le questioni matrimoniali, la domanda di divorzio può essere presentata solo in uno Stato membro dell’UE in cui il richiedente ha vissuto per almeno un anno prima della presentazione della domanda, spiega lo studio legale MTR Rechtsanwälte. Questo è stato confermato dalla Corte di giustizia dell’UE con la sentenza del 10 febbraio 2022 (C-522/20).
Nel caso in questione, si trattava del divorzio tra un uomo italiano e la sua moglie tedesca. La coppia aveva vissuto in Irlanda. Dopo la separazione, il marito italiano si trasferì in Austria e viveva lì da poco più di sei mesi. Ha quindi presentato la domanda di divorzio presso un tribunale austriaco. Tuttavia, questo non si sentiva competente e ha respinto la domanda.
L’italiano non accettò ciò. Argomentò che la durata minima del soggiorno necessaria dovesse essere almeno sei mesi, così come previsto dal regolamento, se il richiedente possiede la cittadinanza del paese membro dell’UE in cui presenta la domanda. Richiedere una durata di soggiorno più lunga ai cittadini di altri paesi costituirebbe una discriminazione inammissibile basata sulla nazionalità.
L’argomentazione non sembrava al Supremo Tribunale Austriaco priva di fondamento. Per chiarire questa questione, si è rivolto alla Corte di giustizia dell’UE. Questa ha chiarito che non c’è discriminazione se viene richiesta una durata di soggiorno più lunga.
Bruxelles IIa dovrebbe garantire che esista un rapporto effettivo con lo Stato membro le cui corti decidono sul divorzio di un matrimonio. Un cittadino che, a causa di una crisi coniugale, lascia il paese in cui la coppia risiede di solito e ritorna nel suo paese d’origine, mantiene inevitabilmente connessioni istituzionali, legali e per lo più culturali, linguistiche, sociali, familiari o patrimoniali con esso. Tali legami potrebbero contribuire al rapporto effettivo richiesto con lo Stato membro. Questo non è paragonabile a un richiedente che non possiede tali legami, secondo la Corte di giustizia dell’UE.
Pertanto, nei matrimoni internazionali dovrebbero sempre essere considerate le conseguenze e, se necessario, stipulato un contratto matrimoniale. Avvocati esperti in diritto di famiglia internazionale offrono consulenza.