Decisione attuale del Tribunale dell’Unione Europea – Rifiutata la tutela del marchio per la forma del Cubo di Rubik
Il Tribunale dell’Unione Europea (TUE) ha nuovamente discusso, con sentenza del 10 luglio 2024 (causa T-117/23), questioni centrali relative alla tutela dei marchi tridimensionali. Al centro era la possibilità di registrare come marchio la forma del celebre Cubo di Rubik. La decisione evidenzia i severi requisiti richiesti per la protezione delle forme dei prodotti e fornisce indicazioni importanti sull’ambito e i limiti dei diritti sui marchi nel mercato interno europeo.
Contesto giuridico – La registrazione dei marchi tridimensionali nell’Unione Europea
Definizione e requisiti di tutela
La registrazione dei marchi tridimensionali ai sensi del Regolamento sul marchio dell’Unione (RMUE) richiede che la forma presentata possegga il cosiddetto carattere distintivo ai sensi dell’art. 7 par. 1 lett. b RMUE. Ciò significa che il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre. Per le forme dei prodotti, inoltre, si richiede che non siano determinate esclusivamente dalla natura propria del prodotto stesso (art. 7 par. 1 lett. e RMUE). Tale disposizione mira a evitare che caratteristiche fondamentali, legate alla funzione tecnica, siano monopolizzate.
Storia del marchio del Cubo di Rubik
Già in passato, sia l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) sia diversi tribunali hanno affrontato la questione se la forma del Cubo di Rubik potesse godere della tutela del marchio. La registrazione originaria del marchio tridimensionale, avvenuta nel 1999, è stata cancellata nel 2017 dopo un lungo iter di esame e diverse impugnazioni. L’attuale controversia riguarda il tentativo di una nuova registrazione da parte del titolare del marchio.
La decisione del Tribunale: la forma del Cubo di Rubik non è registrabile come marchio
Fatti e sviluppo della procedura
Nel procedimento principale, il titolare del marchio aveva richiesto la registrazione di una specifica forma cubica con motivo a losanghe distintivo. L’EUIPO aveva respinto la domanda motivando che la forma non presentava carattere distintivo ed era, inoltre, imposta tecnicamente. Il ricorso contro questo diniego è stato ora respinto dal Tribunale dell’Unione Europea.
Motivazione del Tribunale
Dopo un esame approfondito, il Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO. La considerazione centrale è stata che l’aspetto tridimensionale del Cubo di Rubik è determinato in misura fondamentale dalla sua funzione tecnica – ossia la possibilità di ruotare e girare i segmenti. Inoltre, al design manca la capacità distintiva, poiché la forma è dettata dalla funzionalità e non può essere percepita come indicazione di origine commerciale.
I giudici hanno sottolineato che la tutela del marchio non deve portare alla monopolizzazione permanente di soluzioni tecniche. Per tali scopi esiste il diritto dei brevetti, che è limitato nel tempo e dovrebbe promuovere l’innovazione. Già in precedenti decisioni, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva chiarito che la funzione tecnica non può essere il fondamento della tutela del marchio.
Rilevanza per la pratica
La decisione attuale evidenzia l’approccio restrittivo delle autorità e dei tribunali europei nella valutazione delle forme tecniche come marchio. Essa è coerente con la finalità della tutela dei marchi dell’Unione, la quale protegge solo quei segni che possono effettivamente indicare l’origine commerciale di un prodotto e non devono sottrarre – in maniera permanente ed esclusiva – soluzioni tecniche generali dalla concorrenza.
Implicazioni per i titolari di marchi e le imprese
Tutela di forme alternative di design
Le imprese che sviluppano design innovativi dei prodotti si devono confrontare sempre più con il fatto che la tutela come marchio per forme meramente tecniche sia fortemente limitata. Oltre alla protezione brevettuale, che è a durata limitata, può essere opportuno valutare lo sviluppo strategico di altri segni distintivi e concetti di marketing, ad esempio la registrazione di marchi verbali o figurativi che possono rivendicare protezione indipendentemente dalla forma tecnica.
Distinzione da altri diritti di protezione
La decisione illustra anche i rischi derivanti da una strategia di protezione sovrapposta. Occorre sempre un’accurata valutazione su quale diritto di protezione sia adeguato per quale innovazione. Va evitato che il tentativo di registrare un marchio per soluzioni tecniche possa diventare una fonte di rischio di sanzioni in materia di concorrenza o di diritto antitrust.
Significato per procedimenti in corso e futuri
La sentenza potrebbe influenzare anche altri procedimenti ancora pendenti nei quali è contestata la capacità di registrazione di elementi di design non funzionali. I richiedenti il marchio dovrebbero quindi, nei singoli casi, esaminare attentamente se la forma rivendicata serve solo ad una funzione tecnica o possieda un effettivo elemento distintivo.
Conclusione e prospettive
La sentenza del TUE rappresenta un chiaro orientamento in merito ai requisiti di distintività e di condizionamento tecnico dei marchi tridimensionali. Aziende e investitori che operano nel settore del design di prodotti o nelle innovazioni tecniche ricevono così nuovamente linee guida per lo sviluppo della propria strategia di tutela nel mercato europeo. La materia resta in evoluzione – soprattutto alla luce dello sviluppo tecnologico e della globalizzazione dei mercati.
Il team di MTR Legal Rechtsanwalt, attivo a livello nazionale e internazionale nel diritto della proprietà industriale, societario, commerciale, fiscale e informatico, segue costantemente l’evoluzione del diritto dei marchi per conto della propria clientela. In caso di domande approfondite in materia di strategie di tutela dei marchi correlate a design di prodotto o marchi di forma, i Rechtsanwalt di MTR Legal sono volentieri a disposizione come interlocutori.
Nota sulle fonti: la decisione menzionata si riferisce alla sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 10 luglio 2024, causa T-117/23. Stato: agosto 2024. Al momento della pubblicazione, i procedimenti potrebbero non essere ancora conclusi.