Cane di famiglia dopo la separazione: la decisione si basa sul benessere dell’animale

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Criteri determinanti per l’assegnazione degli animali domestici dopo la separazione di convivenze

La questione relativa all’attribuzione di un animale domestico detenuto in comune – in particolare di un cane di famiglia – in seguito a una separazione occupa sempre nuovamente la giurisprudenza. La decisione del Tribunale di Marburg del 18 giugno 2024 (Az.: 74 F 809/23 WH) offre spunti di attualità e mostra che, in caso di scioglimento di una convivenza non matrimoniale o di un matrimonio, il benessere dell’animale costituisce il principale criterio di valutazione, e non esclusivamente le situazioni proprietarie o le volontà degli ex partner.

Situazione legale e principi di assegnazione degli animali domestici nelle procedure di ripartizione domestica

Animali come “beni domestici” ai sensi del BGB

La base giuridica è rappresentata dal § 1568a comma 1 frase 2 BGB, che include anche gli animali nella definizione di beni domestici. Dopo la separazione, un animale domestico può essere assegnato al partner presso cui il benessere dell’animale risulta maggiormente tutelato, indipendentemente dal nome riportato sul libretto delle vaccinazioni o dalla registrazione presso la tassa per cani. Il tribunale si orienta in particolare su criteri di continuità, sull’entità della cura prestata e sulla prosecuzione il più possibile indenne del legame esistente dell’animale.

Importanza del benessere animale

I tribunali chiariscono espressamente che nell’assegnazione non prevalgono i rigidi diritti di proprietà, bensì prima di tutto il benessere dell’animale. Una valutazione puramente schematica non renderebbe giustizia alla natura degli animali come esseri senzienti ai sensi del § 90a BGB. Aspetti come la dimora principale, la precedente cura fornita e il legame emotivo svolgono dunque un ruolo fondamentale.

Evoluzioni nella giurisprudenza

La sentenza specifica del Tribunale di Marburg

Nel caso in oggetto, entrambi gli ex partner desideravano trattenere per sé un animale proveniente dalla loro precedente convivenza. Il tribunale ha fondato la sua decisione principalmente sull’ordinaria gestione delle cure: chi si occupava del benessere dell’animale, chi era responsabile per le passeggiate, a chi risultava un rapporto chiaramente più stretto con il cane? La giudice ha sottolineato che l’apporto economico per l’acquisto e il mantenimento dell’animale deve essere considerato, ma viene comunque meno rispetto al benessere animale.

Il fatto che un partner fosse indicato come proprietario nei documenti ufficiali, o che avesse registrato il cane presso il Comune, non è stato considerato decisivo. È stato invece valutato presso quale membro della casa fosse realisticamente garantita, anche in condizioni di vita mutate, una cura e un’assistenza adeguata e durevole per l’animale. Inoltre, è stato attribuito particolare rilievo allo stato emotivo dell’animale e alla sua capacità di adattarsi a nuovi ambienti di vita.

Nessun diritto al modello “alternato”

Una ripartizione a metà dei tempi di cura – simile al cosiddetto “modello alternato” previsto per l’affidamento e il diritto di visita dei figli – è stata esclusa dal tribunale. Questa decisione è stata motivata dalla necessità di continuità e stabilità per l’animale, che, secondo l’esperienza, non riesce a sopportare continui cambiamenti di riferimento umano.

Implicazioni pratiche per le parti

Significato per la separazione

La decisione chiarisce che, in caso di separazione con animali domestici condivisi, una valutazione realistica della futura assistenza diventa determinante. Argomentazioni di natura patrimoniale o anagrafica passano in secondo piano, laddove il benessere dell’animale richieda una valutazione differente. In caso di controversia, le parti dovranno motivare dettagliatamente come e con chi l’animale potrà proseguire la propria quotidianità abituale di cure con il minor disagio possibile.

Distinzione da altre situazioni

È stato espressamente chiarito che, per quanto riguarda animali da reddito tenuti in modo produttivo – ad esempio in aziende agricole – devono essere applicati criteri differenti. Il legame con l’uomo, la capacità di adattamento a nuovi ambienti e il rapporto emotivo sono fattori decisamente più rilevanti per gli animali domestici nelle decisioni giudiziarie.

Conclusione e prospettive

Con questa recente sentenza viene nuovamente confermata e ulteriormente precisata la giurisprudenza finora consolidata: il benessere dell’animale ha la massima priorità nell’assegnazione del cane da compagnia dopo la separazione. Le circostanze di vita individuali e i legami concreti dell’animale mantengono una forte rilevanza nel singolo caso – soluzioni generiche sono regolarmente escluse.

Nota: Si tratta di una decisione caso per caso. Contro la sentenza sono possibili mezzi d’impugnazione; occorre inoltre considerare altre fattispecie e gli sviluppi della giurisprudenza. La procedura e le parti interessate restano vincolate alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dei diritti della personalità. Le informazioni presentate si basano sulla decisione del Tribunale di Marburg (Az.: 74 F 809/23 WH).

Per chi si trova ad affrontare questioni simili riguardo l’attribuzione degli animali domestici dopo una separazione, può essere opportuno informarsi sulle possibili opzioni legali e sui criteri da valutare. Gli avvocati di MTR Legal sono a disposizione per fornire consulenza in merito.

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