Contenuto decisionale della Corte federale di giustizia riguardo ai requisiti formali per le donazioni a fondazioni
Con sentenza del 7 ottobre 2009 (n. Xa ZR 80/08), la Corte federale di giustizia ha chiarito aspetti fondamentali relativi ai requisiti formali nei contratti di donazione di fondi a fondazioni. Al centro della questione vi era la domanda se tali contratti di donazione richiedano l’autenticazione notarile qualora in essi vengano previsti semplicemente delle promesse di conferimenti a una fondazione già esistente.
Situazione iniziale e motivi della decisione
La decisione riguardava l’accordo contrattuale tra due parti, di cui una intendeva trasferire in futuro beni patrimoniali a una fondazione già costituita. La controversia verteva sull’efficacia di tale contratto, in particolare riguardo all’eventuale applicazione analogica delle disposizioni formali dell’art. 518 BGB in materia di donazione o dell’art. 311b BGB riguardante atti di trasferimento immobiliare, tali da rendere necessaria un’autenticazione notarile.
Considerazioni centrali della Corte federale di giustizia (BGH)
Requisiti formali per la donazione di fondi a fondazioni
La Corte federale di giustizia ha stabilito che un contratto con cui si promette di destinare fondi a una fondazione già esistente non è soggetto all’obbligo di autenticazione notarile. Decisiva in questo senso è la distinzione fra la costituzione di una fondazione in sé e la semplice donazione di patrimoni a una fondazione già esistente.
La costituzione di una fondazione quale atto giuridico è, nella maggior parte dei Länder federali, assoggettata a specifici requisiti formali, quali l’atto scritto o l’autenticazione notarile a seconda dello scopo della fondazione, in particolare se si apporta patrimonio immobiliare. Se invece il contratto riguarda esclusivamente la successiva dotazione patrimoniale di una fondazione già costituita, senza che a tali donazioni venga attribuita una specifica finalità – come, ad esempio, nel caso di trasferimento immobiliare – non sussiste un obbligo legale alla forma notarile.
Distinzione rispetto alla donazione e al trasferimento immobiliare
In particolare, la Corte ha chiarito che la previsione contenuta nell’art. 518 BGB (requisito formale per donazioni) non si applica direttamente a tali donazioni a fondazioni. Sebbene il successivo trasferimento di patrimoni a una fondazione possa rientrare nella forma prevista dall’art. 518 BGB, ciò riguarda unicamente l’atto di trasferimento in sé. L’obbligo contrattuale di donazione può essere efficacemente adempiuto anche mediante esecuzione materiale (atto reale), senza necessità di autenticazione notarile, purché la promessa di donazione venga adempiuta con la successiva donazione stessa.
Inoltre, l’art. 311b comma 1 BGB, che prescrive la forma notarile per i contratti relativi ad atti immobiliari, diventa rilevante solo se il trasferimento immobiliare è oggetto vincolante della donazione. Se l’impegno riguarda altri beni patrimoniali, non sussiste alcun obbligo di forma notarile ai sensi della suddetta disposizione.
Rilevanza pratica e implicazioni per fondazioni e donatori
La decisione della Corte federale di giustizia riveste un’importanza considerevole per la prassi nel diritto delle fondazioni. Fornisce chiarezza sui requisiti formali che i donatori e gli organi direttivi delle fondazioni devono considerare nella negoziazione e nella strutturazione dei relativi contratti.
Possibilità di strutturazione e certezza del diritto
Le fondazioni e i potenziali donatori possono definire contrattualmente le promesse in modo flessibile, senza dover ricorrere al dispendio supplementare dell’autenticazione notarile. Anche banche, gestori patrimoniali e investitori istituzionali ricevono, grazie a questa decisione, indicazioni affidabili per la redazione di contratti e per l’adempimento normativo.
Aspetti fiscali
Sebbene la Corte federale di giustizia non si sia espressa esplicitamente sulle implicazioni fiscali nella fattispecie in esame, si può affermare che i requisiti formali della donazione a fondazione possono influire anche sul riconoscimento fiscale nell’ambito della deducibilità delle donazioni o delle valutazioni ai fini dell’imposta sulle donazioni. Ciò richiede un’analisi dettagliata del singolo accordo e della possibilità per l’Agenzia delle Entrate di accedere ai contenuti contrattuali concreti.
Riferimenti internazionali
Per situazioni transfrontaliere, ad esempio donazioni di fondi a fondazioni estere o da parte di enti stranieri, dalla decisione della Corte federale di giustizia non deriva alcun effetto vincolante diretto per altre giurisdizioni, ma può fungere da orientamento nell’applicazione del diritto tedesco.
Conclusione
Con la sua decisione, la Corte federale di giustizia invia un chiaro segnale riguardo alla gestione dei requisiti formali per contratti di donazione a favore di fondazioni già esistenti. Né la forma della donazione dell’art. 518 BGB, né la più rigorosa forma notarile dell’art. 311b BGB sono necessarie, salvo che non siano coinvolti atti immobiliari o istituite nuove fondazioni. Tuttavia, è sempre opportuno verificare il singolo caso concreto tenendo conto di tutte le implicazioni giuridiche, in particolare fiscali.
Per eventuali domande in merito ai requisiti legali e alle possibilità di strutturazione delle donazioni a fondazione, i Rechtsanwalt di MTR Legal sono a vostra disposizione con competenza qualificata e profonda conoscenza del settore.