I guadagni derivanti dalla cessione di criptovalute come il Bitcoin sono soggetti a tassazione. Questo è stato deciso dalla Corte federale delle finanze con sentenza del 14 febbraio 2023 (Az. IX R 3/22).
In passato, le criptovalute sono state soggette a grandi fluttuazioni dei prezzi. Chi acquistava e rivendeva valute virtuali come il Bitcoin al momento giusto poteva realizzare grandi profitti. Non era chiaro come venissero tassati i profitti speculativi con le criptovalute. La Corte federale delle finanze ha portato chiarezza nel diritto tributario con la sua recente decisione. Secondo questa decisione, i guadagni derivanti dal commercio di criptovalute entro il periodo speculativo di un anno sono soggetti all’imposta sul reddito, spiega lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che è specializzato in diritto tributario.
Nel caso sottostante, il ricorrente aveva scambiato i suoi Bitcoin con le criptovalute Ethereum e Monero nel 2017 e successivamente li aveva in parte scambiati nuovamente. Tutto entro un anno. In definitiva, c’era un guadagno di circa 3,4 milioni di euro, che il ricorrente aveva correttamente dichiarato all’ufficio delle imposte. Quando quest’ultimo ha quindi stabilito circa 1,4 milioni di imposta sul reddito, l’investitore ha presentato ricorso contro di esso.
Ha sostenuto che le criptovalute esistono solo virtualmente e non sono tangibili. Pertanto, non sono un “altro bene economico” soggetto a tassazione. Inoltre, esiste un deficit strutturale nell’applicazione della tassazione dei guadagni dalla vendita di criptovalute.
Come già in prima istanza, non è riuscito a far valere questa argomentazione neanche nel procedimento di revisione. La Corte federale delle finanze ha confermato la decisione della Corte tributaria di Colonia. Secondo questa decisione, le criptovalute virtuali sono “altri beni economici” ai sensi del § 23 comma 1 Nr. 2 EStG e sono soggette all’imposta sul reddito come operazioni di cessione privata.
Il concetto di bene economico deve essere interpretato in senso ampio e i dettagli tecnici delle valute virtuali non sono rilevanti per la loro qualità di bene economico, secondo il BFH. Invece, è sufficiente che le criptovalute siano scambiate su piattaforme e borse e abbiano un valore di mercato proprio. Inoltre, possono anche essere utilizzate direttamente come mezzo di pagamento. Come “altro bene economico”, sono quindi soggette a imposta sui guadagni se sono scambiate o vendute entro il termine di un anno, ha chiarito il BFH. Esistono anche ampi obblighi di informazione e possibilità di controllo, quindi non esiste un deficit strutturale nell’applicazione.
Avvocati esperti in diritto tributario forniscono consulenza presso MTR Legal Rechtsanwälte.