Commissione di cambio in caso di estinzione anticipata del credito: Il Tribunale Regionale di Lubecca conferma il diritto della banca cedente nei confronti della nuova banca
Nell’ambito di un recente procedimento d’appello (sentenza del LG Lübeck, n. 14 S 69/22) è stata oggetto di approfondimento l’ammissibilità di una cosiddetta “commissione di cambio” in occasione dell’estinzione anticipata di un contratto di credito immobiliare al consumo. La sentenza getta luce sui diritti e obblighi di rilievo pratico che sussistono in relazione all’estinzione interbancaria dei crediti. In particolare, è stato chiarito in che misura la banca da estinguere sia legittimata a richiedere alla nuova banca subentrante un rimborso delle spese sotto forma di commissione.
Situazione iniziale: estinzione anticipata del credito tramite rinegoziazione
Il caso di specie riguardava una rinegoziazione di un prestito al consumo avviata dalla mutuataria. La nuova banca aveva acconsentito a estinguere il debito residuo presso la banca originaria. Di conseguenza, la banca da estinguere richiese una commissione per la redazione di una richiesta di pagamento che conteneva tutte le informazioni necessarie per l’estinzione regolare del credito. La nuova banca pagò inizialmente l’importo della commissione, ma successivamente ne richiese la restituzione, sostenendo che si trattasse di una commissione non consentita ai sensi del divieto civilistico di imponibilità di oneri eccessivi nei contratti di credito al consumo.
Quadro giuridico: ammissibilità delle commissioni interne tra banche
Norme rilevanti e loro interpretazione
La decisione del LG Lübeck si basa sulle disposizioni del Codice Civile tedesco applicabili ai contratti di credito immobiliare al consumo (§§ 488 e ss. BGB) e sulle prescrizioni della Legge sulla supervisione dei servizi di pagamento (ZAG). Il tribunale ha qualificato la “commissione di cambio” richiesta come non lesiva del divieto di commissioni non consentite per i consumatori.
Criterio essenziale in questo contesto era la distinzione tra commissioni richieste direttamente al consumatore e quelle rivolte alla banca subentrante. Secondo il tribunale, la commissione non coinvolge il cliente, ma rappresenta il rimborso di un maggiore impegno amministrativo tra gli istituti di credito coinvolti.
Valutazione della specifica commissione
La banca da estinguere svolge, nell’ambito dell’estinzione anticipata del credito, una serie di attività amministrative, come la stesura di una certificazione di estinzione con tutti i dati rilevanti del prestito alla data di riferimento. Il LG Lübeck ha individuato proprio in questo servizio una prestazione accessoria che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca attrice, è in linea di principio suscettibile di compenso separato nel rapporto tra banca da estinguere e nuova banca.
Il servizio offerto dalla banca da estinguere comprende, tra l’altro, il coordinamento dei conti, la gestione simultanea dei pagamenti e il coordinamento con le conservatorie del registro fondiario, ove necessario. Conseguentemente, se tale servizio viene richiesto da un altro istituto di credito, la banca può esigere un compenso adeguato.
Nessuna elusione delle norme a tutela dei consumatori
Il tribunale ha respinto l’argomentazione della banca attrice secondo cui la “commissione di cambio” rappresenterebbe un’elusione delle norme di tutela a danno dei consumatori. Questi ultimi, infatti, non sono direttamente interessati dalla commissione e possono scegliere se procedere o meno alla rinegoziazione. L’istituto di credito paga autonomamente la commissione come banca subentrante e può autonomamente calcolarla nel proprio rapporto contrattuale con la clientela.
Importo della commissione e adeguatezza
Nel caso concreto il tribunale ha riconosciuto come giustificato e non eccessivo l’importo richiesto per la commissione di cambio. Determinanti sono in particolare il lavoro richiesto e il fatto che le attività amministrative vadano oltre la normale gestione contrattuale.
Rilevanza per la prassi bancaria
La sentenza offre chiarezza in merito alla legittima disciplina delle modalità di estinzione anticipata in caso di cambio del mutuante. Gli istituti di credito possono, purché non vi sia un addebito diretto sul consumatore e sia previsto un rimborso tra le banche, richiedere una commissione separata per i servizi resi su richiesta. Tuttavia, alle banche si consiglia di implementare processi di estinzione trasparenti e di documentare in modo esplicito i costi e la descrizione delle procedure nello scambio con la banca da estinguere.
Prassi di trasparenza e redazione contrattuale
Particolare rilievo assume la trasparenza sull’ammontare delle singole commissioni, al fine di escludere in anticipo eventuali discrepanze tra le banche. La formulazione contrattuale resta questione di accordi individuali, purché siano rispettati i limiti dettati dalla legge.
Prospettive e nota finale
La sentenza del LG Lübeck riflette lo stato attuale della normativa e si pone in linea con decisioni analoghe di altri tribunali. Tuttavia, si consiglia di monitorare regolarmente gli sviluppi, poiché il settore bancario – specie su temi di tutela del consumatore – è caratterizzato da particolare dinamicità.
In caso di incertezze riguardanti l’interpretazione e l’attuazione delle modalità di estinzione o dei regolamenti bancari interni sulle commissioni, o qualora si riscontrino necessità di adeguamento nelle procedure standard, si raccomanda di rivolgersi a una consulenza legale qualificata. MTR Legal Rechtsanwalt assiste aziende e istituti bancari in tutte le questioni relative al diritto bancario e dei mercati finanziari, forte di una consolidata esperienza.