Nessuna esenzione automatica: Patrocinio a spese dello Stato e Agenzia Federale per il Lavoro
La Corte d’Appello di Francoforte sul Meno, con il provvedimento del 19 luglio 2024 (Az.: 4 W 13/24), ha chiarito che l’Agenzia Federale per il Lavoro non è fin dall’inizio esentata dall’obbligo di compartecipazione ai costi processuali secondo la normativa. Questa decisione riguarda la questione fondamentale dell’applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (PKH) agli enti di diritto pubblico e chiarisce i limiti giuridici dell’alleggerimento degli enti pubblici nel processo civile.
Patrocinio a spese dello Stato nel diritto processuale civile tedesco
Il patrocinio a spese dello Stato è stato istituito dal legislatore come strumento per consentire alle parti a basso reddito l’accesso ai tribunali. Rilevanti a tal fine sono le disposizioni degli artt. 114 e segg. del Codice di Procedura Civile tedesco (ZPO), che prevedono che il richiedente debba dichiarare la propria indigenza. In caso di accoglimento, a seguito di verifica giudiziale, le spese legali possono essere assunte dallo Stato, in tutto o in parte, previo sempre giudizio discrezionale. Lo stato di bisogno non si applica solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, purché venga dimostrato un interesse alla tutela o difesa legale (§ 116 ZPO).
La posizione particolare degli enti di diritto pubblico
Rimane spesso aperta la questione in che misura gli enti di diritto pubblico – come l’Agenzia Federale per il Lavoro – siano obbligati a utilizzare fondi propri di bilancio per sostenere le spese processuali prima di poter ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Ai sensi dell’art. 116 frase 1 n. 2 ZPO, il patrocinio a spese dello Stato viene concesso a persone giuridiche e associazioni capaci di essere parte solo qualora i costi processuali prevedibili non possano essere coperti né dal loro patrimonio né, tenuto conto della situazione economica dei membri o dei soci, dai medesimi.
Giurisprudenza dell’OLG Francoforte sul Meno
Nel procedimento in esame, l’Agenzia Federale per il Lavoro agiva per un obiettivo ricadente nel proprio ambito di competenza. Ha chiesto la concessione del patrocinio a spese dello Stato, appellandosi alla propria funzione di diritto pubblico e alla carenza di fondi adeguati nel bilancio per l’anno in corso.
L’OLG Francoforte sul Meno ha precisato che l’Agenzia Federale per il Lavoro, quale ente pubblico federale dotato di autonomia finanziaria e di bilancio, non è esclusa di principio dall’obbligo di sostenere le spese nel procedimento di patrocinio a spese dello Stato. Piuttosto, essa è tenuta ad attingere in primo luogo ad eventuali fondi liberi di bilancio per coprire i costi della causa. Non esiste un diritto automatico e preferenziale al patrocinio a spese dello Stato unicamente per status pubblicistico.
Aspetti rilevanti della valutazione giudiziale
Il tribunale ha sottolineato che, in base al principio dell’autonomia di bilancio e nell’ambito dei suoi compiti legali, anche l’Agenzia Federale per il Lavoro è tenuta a un uso economico delle risorse. La richiesta di patrocinio a spese dello Stato non deve portare a un vantaggio delle istituzioni statali rispetto alle persone fisiche o alle imprese. Solo in casi eccezionali – come vincoli legali o fondi vincolati a scopi specifici – può essere presa in considerazione una deroga. Nel caso concreto, tali presupposti secondo il tribunale non sussistevano.
Conseguenze per la prassi e per le parti processuali
Questa decisione sottolinea che la concessione del patrocinio a spese dello Stato secondo gli artt. 114 e segg. ZPO deve essere interpretata in modo restrittivo, anche quando i richiedenti sono enti di diritto pubblico. Le parti devono quindi essere consapevoli che la copertura con mezzi propri ha priorità e il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso solo in via subordinata. Ciò implica per le istituzioni statali un maggiore onere di verifica e prova riguardo ai capitoli di bilancio invocati.
Indicazioni sullo stato della procedura
Le presenti osservazioni riproducono una decisione definitiva (OLG Francoforte s/Meno, decisione del 19.07.2024, Az.: 4 W 13/24). Ulteriori dettagli, in particolare riguardo a eventuali mezzi di impugnazione, sono riportati nel provvedimento e nelle fonti pubbliche (cfr. https://urteile.news/OLG-Frankfurt-am-Main_4-W-1324).
Conclusione
Con questa decisione viene sottolineata la necessità di una valutazione differenziata del patrocinio a spese dello Stato per gli enti di diritto pubblico. Il privilegio previsto dall’art. 116 ZPO è sottoposto a condizioni stringenti e non comporta un’esenzione automatica dall’obbligo di sostenere spese processuali con mezzi propri.
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