Gli aiuti ponte per il Coronavirus sono soggetti all’imposta sul reddito

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Sussidio ponte per il Coronavirus come reddito rilevante ai fini del diritto agli alimenti – Sviluppi attuali

La valutazione delle prestazioni di sostegno statale nell’ambito della pandemia di COVID-19 continua a sollevare questioni significative nel diritto agli alimenti. In particolare, per quanto riguarda il cosiddetto sussidio ponte per il Coronavirus, si pone il problema se e in che misura tali contributi debbano essere considerati come reddito ai sensi del diritto agli alimenti. Con sentenza del 6 aprile 2022 (Az. 2 UF 23/22), l’Oberlandesgericht Bamberg ha confermato che il sussidio ponte per il Coronavirus deve essere attribuito al reddito rilevante ai fini degli alimenti. La sentenza chiarisce il trattamento ai fini degli alimenti di tali pagamenti legati alla pandemia e offre indicazioni importanti per obbligati, beneficiari e loro consulenti.

Contesto del sussidio ponte per il Coronavirus

I sussidi statali sono stati istituiti per attenuare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19, in particolare per imprenditori autonomi, lavoratori autonomi singoli e liberi professionisti. L’obiettivo era compensare cali di fatturato tali da minacciare l’esistenza e mantenere la capacità operativa delle persone interessate. Nell’ambito della domanda, è necessario fornire informazioni dettagliate sui costi aziendali, i ricavi e la situazione economica; i contributi sono erogati di norma come sovvenzioni vincolate a coprire i costi fissi aziendali.

La qualificazione dei contributi Covid ai fini del diritto agli alimenti

Principio della rilevanza reddituale

Secondo la giurisprudenza consolidata, nel contesto degli alimenti devono essere considerati tutti i redditi effettivamente percepiti di cui l’obbligato dispone per sostenere il proprio mantenimento, a meno che non si tratti esplicitamente di redditi vincolati a uno scopo specifico o di mere partite di giro. Secondo la prassi costante, tra questi redditi rientrano, oltre ai ricavi da attività autonoma o dipendente, anche le prestazioni statali di trasferimento, purché non siano destinate esclusivamente a uno scopo professionale specifico.

Decisione dell’OLG Bamberg

L’OLG Bamberg presume che le somme erogate come sussidio ponte per il Coronavirus debbano in linea di principio essere considerate reddito del beneficiario ai sensi del § 1603 BGB. Questo vale in ogni caso se i fondi servono a compensare costi aziendali che, in mancanza di ciò, sarebbero stati sostenuti con introiti privati – e dunque con reddito rilevante ai fini degli alimenti. Un diverso giudizio è possibile, secondo la corte, solo ove il vincolo di destinazione dei fondi sia tanto stretto da escludere dall’inizio il loro impiego diretto per il mantenimento personale.

Implicazioni sulla valutazione della capacità alimentare

Includendo i sussidi ponte nel calcolo del reddito, si aumenta il reddito determinante per il calcolo dell’assegno alimentare. Tali pagamenti devono quindi essere presi in considerazione nella valutazione della capacità reddituale dell’obbligato, a condizione che, dopo aver detratto i costi fissi effettivamente pagati con tali fondi, rimanga un’eccedenza o l’esatto ammontare delle spese aziendali considerate non sia accertabile con certezza nel singolo caso.

Distinzione rispetto ad altre forme di sostegno

Va fatta una distinzione tra sussidi ponte e altri contributi legati alla pandemia, come la cassa integrazione, i contributi di immediato sostegno o le agevolazioni fiscali. Ad esempio, la cassa integrazione viene in linea di massima considerata reddito, mentre i fondi utilizzati esclusivamente a fini aziendali, come talvolta avviene per i contributi di immediato sostegno, possono in casi eccezionali essere esclusi, purché sia comprovato un vincolo di destinazione rigoroso.

Implicazioni pratiche e incertezze

Obblighi di restituzione e decisioni prognostiche

Nella pratica vi è spesso incertezza circa la possibilità che i contributi ottenuti vengano successivamente ritenuti eccessivi e richiesti indietro. Ai fini del diritto agli alimenti, tuttavia, rileva il reddito di cui l’obbligato dispone al momento del calcolo degli alimenti. Le decisioni prognostiche sull’andamento dei redditi in tempi di crisi vanno sempre adottate con cautela e richiedono una documentazione accurata delle singole somme e del loro impiego.

Obblighi di comunicazione e trasparenza

L’obbligato ha un ampio onere di dichiarazione nei confronti del beneficiario e dinanzi ai tribunali per quanto riguarda tutte le componenti rilevanti del reddito. A ciò si aggiungono le informazioni sull’ammontare, il periodo di concessione e l’utilizzo dei sussidi Covid ricevuti. La trasparenza di tali informazioni è essenziale per consentire un calcolo dell’assegno alimentare corretto e conforme alla realtà.

Conclusioni e prospettive

La decisione dell’OLG Bamberg conferma la tendenza della giurisprudenza a considerare rilevanti ai fini del reddito le misure di sostegno legate alla pandemia e dunque rilevanti anche ai fini del diritto agli alimenti. Data la complessità e la molteplicità dei programmi di aiuto statali, resta da vedere come la giurisprudenza si pronuncerà in futuro su situazioni analoghe. Imprenditori, lavoratori autonomi e liberi professionisti che si trovano tra obblighi alimentari e supporti statali dovrebbero seguire attentamente gli sviluppi attuali.

Fonte

La sentenza dell’Oberlandesgericht Bamberg del 6 aprile 2022 (Az. 2 UF 23/22) è disponibile su urteile.news.

Per domande o incertezze riguardanti la valutazione ai fini degli alimenti dei contributi Covid, così come per altre tematiche di diritto economico, gli avvocati di MTR Legal – uno studio legale d’affari attivo a livello nazionale e internazionale – sono a vostra disposizione.

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