L’acquisto di oro nell’attività ambulante è soggetto a divieto di acquisto e vendita

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Inquadramento giuridico delle azioni temporanee di acquisto d’oro nell’ambito del commercio ambulante

Il Tribunale amministrativo superiore della Renania Settentrionale-Vestfalia, con sentenza del 17 marzo 2022 (Az. 4 A 1381/18), ha chiarito questioni di principio circa l’ammissibilità delle azioni temporanee di acquisto d’oro nell’ambito del commercio ambulante. La decisione affronta la portata del divieto di acquisto e vendita di metalli preziosi nell’esercizio del commercio itinerante, offrendo così impulsi importanti per la prassi degli operatori commerciali nel settore dell’oro e degli altri metalli preziosi.

Contesto: Il divieto nel commercio ambulante

Ai sensi del § 56 comma 1 n. 1 GewO è generalmente vietato agli operatori ambulanti acquistare o vendere metalli preziosi, pietre preziose non lavorate nonché prodotti in oro, argento o platino al di fuori di una sede fissa. Questa normativa serve a tutelare i consumatori, che, in assenza di locali commerciali abitualmente frequentati, potrebbero essere esposti a un rischio maggiore di pratiche commerciali scorrette e di essere sopraffatti.

Giurisprudenza dell’OVG Renania Settentrionale-Vestfalia

Al centro del procedimento vi era la questione se acquisti di oro, organizzati a livello commerciale ma svolti in diversi luoghi e solo temporaneamente sotto il profilo spaziale e temporale, rientrino nel divieto di acquisto e vendita di metalli preziosi nell’ambito del commercio ambulante. La ricorrente aveva svolto così dette azioni di acquisto d’oro nella regione Renania Settentrionale-Vestfalia e ha sostenuto che tali azioni, per via della loro esecuzione locale e temporanea, non ricadessero nel divieto.

Il tribunale ha tuttavia chiarito che anche tali azioni, svolte in luoghi diversi e, in parte, appositamente affittati per un periodo limitato di tempo, non perdono il carattere di commercio ambulante. Rilevante non è l’eventuale affitto temporaneo di locali, ma il fatto che l’attività commerciale non sia legata a uno spazio commerciale stabilmente predisposto. Anche se la forma di acquisizione – ad esempio tramite pubblicità a breve termine, annunci o presenza in luoghi diversi – viene utilizzata, restano i tratti essenziali del commercio ambulante ai sensi della Gewerbeordnung.

In particolare, l’OVG ha sottolineato che il divieto di cui al § 56 GewO non può essere aggirato cambiando costantemente località o creando punti vendita o acquisto provvisori che esteriormente assomigliano solo a un’attività stabile. Decisivo rimane l’assenza di una sede permanente e i rischi che ne derivano per le controparti contrattuali.

Significato della decisione per la prassi

La sentenza fornisce chiarezza e conferisce alle autorità di controllo una base solida per intervenire in modo mirato contro le azioni di acquisto d’oro non consentite nell’ambito del commercio ambulante. Questo riguarda non solo i classici acquirenti d’oro “mobili”, che operano ad esempio in fiere, hotel o parcheggi. Anche gli operatori che utilizzano occasionalmente locali commerciali o spazi solo per brevi periodi, simulando così una sede fissa, possono essere destinatari di interventi da parte dell’autorità.

Per le aziende e i commercianti del settore dei metalli preziosi, la sentenza comporta maggiori requisiti nel verificare la propria struttura aziendale. L’inquadramento come commercio ambulante può avere conseguenze di ampia portata sull’ottenimento o sulla conservazione della licenza commerciale e può comportare anche conseguenze di natura regolamentare. Parimenti rilevante è la trasparenza nei confronti delle controparti contrattuali nonché il costante rispetto delle norme a tutela del consumatore.

Problematica di distinzione rispetto alla sede fissa

La sentenza sottolinea che non è solo l’aspetto esteriore di un esercizio commerciale a essere determinante per distinguerlo da una sede fissa, bensì la sua concreta destinazione e il suo utilizzo. Nel caso tipico delle azioni di acquisto d’oro – a prescindere che si svolgano in camere d’hotel affittate, pop-up shop allestiti temporaneamente o sale comunali – il commercio ambulante rimane caratterizzante, purché l’attività commerciale non venga svolta in modo permanente e regolare nello stesso luogo.

Prospettive e sviluppi in corso

La decisione dell’OVG Renania Settentrionale-Vestfalia fornisce indicazioni sulla gestione restrittiva del divieto di commercializzazione secondo la Gewerbeordnung e può fungere da orientamento per casi analoghi a livello federale. Le imprese che operano a livello transfrontaliero o che possiedono sedi nazionali sono quindi tenute a verificare attentamente le normative locali.

Va sottolineato che le procedure in materia di diritto del commercio ambulante e dei metalli preziosi sono spesso caratterizzate da valutazioni complesse e che nel singolo caso concreto possono essere possibili valutazioni differenti.

La sentenza si basa su una decisione pubblicata, disponibile alla seguente fonte: urteile.news/OVG-Nordrhein-Westfalen_4-A-138118_Goldankaufaktionen-fallen-unter-das-An-und-Verkaufsverbot-im-Reisegewerbe~N31534.


Alla luce della complessità normativa illustrata per l’acquisto temporaneo di metalli preziosi, in caso di ulteriori questioni giuridiche, può risultare utile un’analisi individuale. Gli avvocati di MTR Legal sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.

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