Il 23 gennaio 2025 il Tribunale tributario dell’Assia (Az. 3 K 663/24) ha confermato che la nuova legge regionale sull’imposta fondiaria dell’Assia (HGrStG) soddisfa i requisiti costituzionali .
Contesto della causa
Una proprietaria privata di un terreno, che possiede una casa bifamiliare su un terreno edificato, ha presentato ricorso contro l’importo determinato dall’Agenzia delle Entrate per l’imposta fondiaria alla data del 1° gennaio 2022. Ha sostenuto che il nuovo modello regionale viola il principio di determinatezza secondo l’art. 20 comma 3 GG e il principio di uguaglianza tratto dall’art. 3 comma 1 GG. A suo avviso, la valutazione si basa eccessivamente su parametri superficiali, senza considerare adeguatamente i reali costi infrastrutturali, in particolare perché si sarebbe mirato solamente a mantenere invariato il livello delle entrate .
Struttura normativa del modello assiano
H3 Sistema del Fattore-Superficie
Nel valutare i terreni, la HGrStG si concentra principalmente sulla superficie del terreno e dell’edificio, moltiplicate per coefficienti standardizzati e fattori legati alla posizione, basati sui valori di riferimento del suolo .
Ruolo dei valori di riferimento del suolo
I valori di riferimento del suolo vengono utilizzati solo per determinare un fattore legato alla posizione, senza essere essi stessi una base imponibile riferita al valore . Pertanto, la procedura di calcolo rimane tipizzata ma non esplicitamente orientata al valore.
Valutazione del tribunale
Principio di determinatezza
Il tribunale tributario ha seguito la Corte costituzionale federale nell’affermare che, al momento dell’emanazione dell’avviso di accertamento, l’importo concreto dell’imposta non deve essere già noto con precisione – è sufficiente che l’ordine di grandezza possa essere prevedibilmente stimato . Poiché le raccomandazioni dei moltiplicatori per i comuni sono orientate alla neutralità di gettito e le fluttuazioni previste sono temporaneamente limitate, non vi è violazione del principio di legalità .
Principio di capacità contributiva e di equivalenza
Il tribunale ha rilevato che la proprietà di un terreno indica, di norma, capacità contributiva ai sensi dell’art. 3 GG. Il riferimento a superficie e posizione è giustificato, poiché oggetti più grandi comportano tipicamente un maggiore utilizzo delle infrastrutture – indipendentemente dall’anno di costruzione . Inoltre, la distinzione tra edificato/non edificato non è solo fondata sotto il profilo sostanziale, ma anche giuridicamente necessaria, poiché le superfici non edificate comportano significativamente minori prestazioni comunali .
Principio di coerenza & infrastruttura comunale
L’assunto che terreni di maggiori dimensioni richiedano maggior utilizzo di infrastrutture comunali è stato valutato dal tribunale come uno strumento tipizzante ammissibile. La rilevazione dei reali costi strutturali dei comuni non è ammessa né necessaria, poiché l’imposta fondiaria non rappresenta una controprestazione diretta per servizi specifici .
Costituzione dell’Assia
Infine, il tribunale ha ritenuto che l’art. 47 comma 1 della Costituzione regionale dell’Assia, che richiede la considerazione delle differenze sociali e familiari nell’imposizione, non venga violato. L’imposta fondiaria è concepita come imposta oggettiva e non tiene conto di aspetti personali .
Prospettive future
Il ricorso al Bundesfinanzhof è stato ammesso in ragione della rilevanza fondamentale . Ciò potrebbe portare a una sentenza definitiva sull’effettiva costituzionalità della normativa assiana.
Significato per gli interessati
- Sicurezza di pianificazione
- Proprietarie e proprietari possono ora stimare con maggiore prevedibilità il carico fiscale, poiché la HGrStG utilizza parametri trasparenti.
- Nessun ritorno ai valori uniformi senza calcolo
- Rinunciando alla considerazione dei costi infrastrutturali specifici di ciascun comune, il sistema mantiene la sua praticità e comparabilità.
- Future decisioni sui moltiplicatori
- Un’ulteriore fonte di rischio rimane la potestà delle municipalità di fissare i moltiplicatori – con moltiplicatori più elevati, si devono prevedere maggiori oneri a partire da ora.
Conclusione
Con la sua sentenza, il Tribunale tributario dell’Assia conferma la costituzionalità della legge regionale per la riforma dell’imposta fondiaria. Essa si ispira ai principi costituzionali – in particolare rispetto a determinatezza, uguaglianza e capacità contributiva – e conferma che la tipizzazione tramite fattori superficie e posizione è giustificata e pratica. La convalida giurisprudenziale conferisce maggiore sicurezza giuridica ai proprietari interessati e all’amministrazione fiscale assiana. L’ultima parola spetterà ora al Bundesfinanzhof.
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