Classificazione della giurisprudenza del VG Berlino sul contributo cinematografico per le serie TV in DVD
La decisione del Tribunale Amministrativo di Berlino, secondo cui le cofanetti DVD con serie TV in genere non sono soggetti al contributo cinematografico ai sensi del § 66 e seguenti della legge sul sostegno al cinema (FFG), assume una posizione centrale nel contesto del finanziamento della promozione cinematografica tedesca. Il fulcro della valutazione giuridica è stata la distinzione tra l’obbligo di contributo per i cosiddetti “videoprogrammi”, classificati come film, e il trattamento delle serie televisive commercializzate su DVD. L’analisi seguente inquadra la decisione nel sistema del contributo cinematografico e considera le implicazioni economico-legali e di sostegno per produttori, distributori e investitori.
Struttura sistematica del contributo cinematografico secondo il FFG
Scopo e ambito di applicazione del contributo cinematografico
L’Ente per il sostegno al cinema (FFA) è autorizzato ai sensi del § 66 FFG a riscuotere un contributo da determinati sfruttatori. L’obiettivo di tale contributo è la promozione sostenibile dei film tedeschi, la cui finanziamento non è lasciato esclusivamente ai meccanismi di mercato. L’obbligo contributivo si riferisce, tra l’altro, alla prima immissione sul mercato di “videoprogrammi”, laddove si tratti di lungometraggi. La direttiva legislativa persegue l’obiettivo di generare un prelievo concertato di quote di valore nei processi di sfruttamento per il finanziamento di nuovi progetti cinematografici.
Distinzione tra lungometraggi e serie TV
I responsabili della FFA così come la giurisprudenza si trovano sempre di fronte alla sfida di delimitare adeguatamente il concetto di “lungometraggio”. Il termine non è espresso esplicitamente definito nel FFG. Secondo un’interpretazione tradizionale, i lungometraggi comprendono opere narrative coerenti, concepite con una trama conclusa o almeno organica, e sono progettate specificamente per una proiezione cinematografica, non da ultimo anche nelle sale.
I formati seriali, invece, si differenziano regolarmente per la loro struttura episodica, una narrazione che si sviluppa in singoli episodi distinti e il ritorno ricorrente di personaggi e ambientazioni. Le puntate di film originariamente destinate alla trasmissione televisiva si distinguono quindi sotto aspetti fondamentali dai requisiti di un lungometraggio “classico” e, secondo la prassi amministrativa e giurisdizionale prevalente, non sono considerate opere soggette a contributo ai sensi del § 66 comma 1 n. 2 FFG.
Considerazioni giuridiche sulla decisione del VG Berlino
Fatti di causa e criteri decisionali
Nel caso controverso, la ricorrente, un editore licenziante di cofanetti DVD contenenti serie TV trasmesse in televisione, contestava un ordine di contribuzione emesso dalla FFA. La disputa riguardava la qualificazione della commercializzazione di DVD di serie TV come “prima immissione sul mercato di un videoprogramma soggetto a contributo” (§ 66 comma 1 FFG).
Il Tribunale Amministrativo di Berlino ha esplicitamente escluso l’obbligo di contributo per le edizioni DVD che contengono episodi sequenziali sciolti di una serie televisiva. Secondo la motivazione, tali serie non sono “lungometraggi” ai sensi del FFG. Tipici delle serie sono la struttura episodica e l’allestimento sviluppato per la trasmissione televisiva, mentre manca una drammaturgia unitaria e superiore, che è decisiva per un lungometraggio soggetto a contributo. Le caratteristiche tecniche del supporto – ad esempio la memorizzazione su DVD – sono irrilevanti ai fini della valutazione.
Criteri di distinzione rilevanti
Il tribunale si è basato su criteri contenutistici oggettivi: decisivo è se l’opera presenta una trama autonoma, conclusa e artisticamente elaborata, che superi il livello dell’intrattenimento televisivo seriale. Nel caso di cofanetti DVD composti esclusivamente da episodi televisivi, tale requisito è di norma assente.
La decisione distingue pertanto tra la mera raccolta formale di singoli episodi su un supporto e la constatazione qualificante che tramite tale compilazione si presenti un’opera nuova soggetta a contributo con un carattere artistico autonomo. Se vengono sfruttate in seconda battuta soltanto serie TV proprie o acquistate in questo modo, in linea di principio non sussiste alcun obbligo contributivo verso la FFA.
Rilevanza economica e di sostegno della decisione
Conseguenze per produttori, distributori e detentori dei diritti
La giurisprudenza del Tribunale Amministrativo di Berlino offre particolare sicurezza giuridica agli operatori economici del settore media riguardo al carico contributivo nel segmento della commercializzazione di serie. Per produttori, detentori dei diritti e publisher, la chiarificazione dei criteri di distinzione costituisce una base di calcolo più affidabile per la definizione di modelli distributivi, licenze e decisioni di investimento.
Impatto sul sistema di sostegno
In conclusione, la decisione influisce anche sul gettito del contributo cinematografico e sul potenziale di finanziamento della FFA, poiché il potenziale di sfruttamento delle serie TV e delle relative edizioni DVD non è soggetto al sistema di contributo. Il finanziamento della promozione cinematografica si basa pertanto prevalentemente sullo sfruttamento di lungometraggi soggetti a contributo, che nella loro funzione dedicata sono determinanti per la salvaguardia della cultura cinematografica tedesca.
Classificazione di ulteriori procedimenti
Si deve tener presente che la decisione del Tribunale Amministrativo di Berlino relativa al fascicolo VG 21 K 146.10 del 27 gennaio 2011 si basa innanzitutto sul singolo caso oggetto di giudizio. Una chiarificazione definitiva della questione per tutti i possibili formati di serie resta pertanto riservata a ulteriori gradi di giudizio e a un’eventuale giurisprudenza della Corte Suprema. Fino a quando non emergerà una linea giurisprudenziale consolidata, le questioni di confine devono continuare a essere valutate caso per caso (Fonte: VG Berlino, sentenza del 27.01.2011 – VG 21 K 146.10).
Prospettive e avviso sulla necessità di consulenza
Le distinzioni previste dalla normativa interna e di promozione nel campo del contributo sul film richiedono, in ciascun caso, una valutazione precisa dei modelli di sfruttamento e delle configurazioni di diritti coinvolte. Gli effetti riguardano sia i calcoli fiscali sia la pianificazione strategica aziendale nel settore dei media e dell’intrattenimento. Aziende, investitori e titolari di diritti che operano in questo contesto complesso possono ottenere informazioni più approfondite in materia di obblighi fiscali e contributivi tramite consulenza legale specializzata in diritto tributario.