Nuove disposizioni della legge sul design entrate in vigore il 1° luglio 2025
Con effetto dal 1° luglio 2025 è entrata in vigore la riforma integrale del diritto europeo sul design. Con il Regolamento (UE) 2024/2822 e la direttiva di accompagnamento (UE) 2024/2821, l’Unione Europea ha radicalmente modernizzato il sistema finora vigente della protezione del disegno comunitario. La riforma pone la tutela legale del design su una nuova base normativa.
Il diritto del design, o diritto sui modelli ornamentali, è un ambito classico della proprietà industriale. Con la riforma europea, basata sulla legge relativa alla tutela legale dei diritti di design, si intende modernizzare la normativa datata adattandola alle innovazioni digitali e tecnologiche, come afferma lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che fornisce consulenza in materia di diritto del design e altri temi di proprietà industriale.
La riforma del diritto europeo sul design mira a semplificare le procedure e rafforzare la tutela contro le imitazioni. Le novità riguardano sia la terminologia sia l’estensione del diritto sostanziale e le possibilità di applicazione. La modifica delle disposizioni di legge comporta per designer, imprese e titolari di marchi importanti conseguenze da considerare tempestivamente nella pratica.
Modifiche della terminologia
In primo luogo, la denominazione finora utilizzata “Disegno Comunitario” viene sostituita dal nuovo termine “Disegno dell’Unione” o “Disegno UE”. Questa uniformazione linguistica si integra nel concetto già esistente di “Marchio dell’Unione”. Il carattere del diritto di protezione resta invariato: è tutelato l’aspetto estetico di un prodotto o di una sua parte, che risulta in particolare da linee, contorni, colori, forma o struttura superficiale. Ai fini della tutela sono decisive soprattutto le caratteristiche visibili, poiché solo queste possono fondare la novità e l’originalità del design. I disegni comunitari esistenti mantengono la loro tutela senza necessità di una nuova registrazione.
Anche il concetto di “prodotto” è stato ridefinito e comprende ora espressamente anche oggetti non fisici. Pertanto, può essere considerato un prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, ad eccezione dei programmi per computer. Non importa se sia utilizzato in un oggetto fisico o in una forma non fisica, mentre sono rilevanti per la novità anche le caratteristiche visibili di elementi costruttivi di un prodotto. La novità del design è determinata in particolare dalle caratteristiche visibili degli elementi costruttivi.
Estensione della tutela nel diritto del design
La tutela è estesa a forme di design digitali e animate. In futuro non saranno protette solo le forme classiche dei prodotti, ma anche interfacce utente grafiche, simboli animati, transizioni o oggetti virtuali in ambienti di realtà aumentata o realtà virtuale. I design le cui caratteristiche sono esclusivamente determinate dalla funzione tecnica restano invece esclusi dalla tutela.
Questa adeguamento tiene conto del fatto che il design moderno non si limita più agli oggetti fisici e considera l’uso previsto dei design digitali. Ad esempio, un produttore automobilistico può ora registrare come disegno dell’Unione non solo la forma esterna di un veicolo ma anche il layout dello strumento combinato digitale o le animazioni nel sistema di infotainment. Per aziende software, sviluppatori di app e produttori di dispositivi digitali si apre così una nuova dimensione di tutela che finora era solo parzialmente coperta.
Stampa 3D
Un punto essenziale della riforma è l’adattamento del diritto del design alle nuove tecnologie di produzione, in particolare alla stampa 3D. Di conseguenza, la protezione del design si applica anche ai modelli 3D.
La divulgazione di un modello 3D, cioè la sua messa a disposizione pubblica, è centrale per la tutela del design. I design sviluppati in riservatezza e non divulgati pubblicamente possono essere esclusi dalla tutela.
La creazione, il download, la copia, la condivisione o la diffusione di qualsiasi mezzo o software su cui è registrato il modello ornamentale a terzi costituisce una violazione dei diritti. Tuttavia, la stampa 3D privata e non commerciale di design protetti deve rimanere consentita. Con questo il legislatore intende non frenare lo sviluppo tecnico ma allo stesso tempo prevenire le imitazioni commerciali.
Clausola di riparazione per ricambi in relazione a interventi di riparazione
Un altro elemento centrale della riforma è l’introduzione permanente della cosiddetta clausola di riparazione (esclusione della tutela del design in caso di riparazione). Essa era prevista finora solo come misura transitoria nel vecchio regolamento sul disegno comunitario. Ora diventa permanente e armonizzata a livello di Unione. La disposizione stabilisce che non esiste tutela del design per componenti di un prodotto complesso che servono esclusivamente a ripristinare il suo aspetto originale. Ciò vale però esclusivamente per scopi di riparazione, mentre il pezzo di ricambio deve corrispondere all’aspetto dell’originale. L’esclusione dalla tutela riguarda in particolare componenti utilizzati esclusivamente per la riparazione, per garantire che siano possibili le riparazioni del prodotto.
“D in cerchio” indica i diritti di design esistenti
Una novità visibile è l’introduzione di un nuovo simbolo: il cosiddetto “D cerchiato” può essere utilizzato per indicare la presenza di diritti di progettazione esistenti. L’obiettivo è facilitare la commercializzazione dei modelli registrati e aumentare la visibilità della tutela dei modelli. Il suo utilizzo è volontario, ma nella pratica può avere un effetto dissuasivo nei confronti dei contraffattori e in caso di controversie può fungere da prova della buona fede del titolare del diritto.
Registrazione e tariffe
Le domande devono ora essere presentate direttamente all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), non è più possibile la registrazione tramite uffici nazionali. La data di deposito è decisiva per la nascita della protezione e la priorità del design. Inoltre sono ammesse domande collettive con fino a 50 modelli. Le tasse di registrazione e di pubblicazione sono riunite in una sola tassa di deposito.
- La registrazione avviene nel registro ufficiale, che permette la consultazione dei modelli registrati.
- Gli Stati membri dell’UE devono recepire la nuova direttiva nel diritto nazionale entro 36 mesi.
- Contro le decisioni in procedura di registrazione è possibile proporre reclamo.
Tutela internazionale dei modelli secondo la legge sui disegni e modelli
La legge sui modelli (DesignG) e le disposizioni del diritto europeo dei modelli hanno efficacia ormai non solo a livello nazionale. In un’economia globalizzata, la tutela internazionale dei modelli è di fondamentale importanza per aziende e designer. Chi desidera proteggere efficacemente le proprie creazioni e innovazioni dalla contraffazione deve pensare alla tutela dei propri diritti oltre i confini nazionali.
Registrazione internazionale dei modelli secondo il Regolamento di L’Aia
Un elemento importante per la tutela internazionale dei modelli è la registrazione secondo il Regolamento di L’Aia. Con una domanda internazionale, i modelli possono essere tutelati contemporaneamente in numerosi Stati contraenti. Ciò semplifica notevolmente la procedura e assicura che la tutela giuridica del modello non si fermi ai confini nazionali. Aziende e designer beneficiano così di una modalità efficiente ed economica per tutelare i propri diritti a livello globale.
Tutela unificata dei modelli UE tramite il Regolamento sul disegno comunitario (GGV)
All’interno dell’Unione Europea, il Regolamento sul disegno comunitario (GGV) assicura una tutela uniforme dei modelli in tutti gli Stati membri. Grazie alla registrazione centralizzata presso l’EUIPO, i titolari di modelli ottengono con una sola procedura una protezione estesa in tutta l’UE. Ciò rafforza la posizione dei titolari di diritti e facilita l’applicazione delle loro rivendicazioni in caso di violazioni.
La cooperazione internazionale nella lotta alle violazioni dei diritti sui modelli assume un’importanza crescente. In particolare, le autorità doganali svolgono un ruolo decisivo nel bloccare prodotti falsificati o contraffatti alle frontiere. Possono sequestrare merci sospette e supportare efficacemente la tutela del modello. Per i titolari di modello è pertanto consigliabile depositare i propri diritti anche presso le autorità doganali per poter intervenire rapidamente in caso di necessità.
Questioni complesse e consulenza legale nel diritto internazionale dei modelli
L’applicazione della legge sui modelli a fattispecie internazionali pone tuttavia particolari sfide per imprese e titolari di diritti. Diverse normative nazionali, accordi internazionali e giurisprudenza devono essere attentamente considerate per non compromettere la tutela del proprio modello. In particolare nelle controversie transfrontaliere è importante conoscere esattamente le rispettive norme e procedure.
Data la complessità del diritto internazionale dei modelli, è consigliabile ricorrere tempestivamente a una consulenza legale qualificata. Un avvocato esperto o un consulente in brevetti può aiutare a sviluppare la strategia di tutela ottimale, coordinare la registrazione nei Paesi rilevanti e adottare le misure adeguate in caso di violazioni.
Conclusione: la tutela mondiale dei modelli come vantaggio competitivo
In generale si può constatare che la tutela internazionale dei modelli è parte essenziale di una strategia di innovazione e commercializzazione di successo. Grazie all’utilizzo mirato delle possibilità offerte dalla legge sui modelli, dalle registrazioni internazionali e dalla collaborazione con le autorità, i titolari di modelli possono far valere i propri diritti a livello globale e proteggere duraturamente le proprie creazioni.
MTR Legal Rechtsanwälte offre consulenza nel diritto dei modelli e in altri ambiti del diritto della proprietà industriale.
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