# La nuova disciplina sulla responsabilità da prodotto si applicherà da dicembre 2026

> Dal 9 dicembre 2026 nuove regole su responsabilità da prodotto per software, prodotti digitali, supply chain e prodotti modificati.

Source: https://www.mtrlegal.com/it/nuova-responsabilita-da-prodotto-dicembre-2026/ · Language: it · Updated: 2026-10-20

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## La nuova disciplina sulla responsabilità da prodotto entrerà in vigore il 9 dicembre 2026

Il [Bundestag (Parlamento federale tedesco) ha approvato l’8 ottobre 2026](https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw41-de-produkthaftungsrecht-1222456), in seconda e terza lettura, la “Legge per la modernizzazione della responsabilità da prodotto e per la modifica di ulteriori disposizioni”. È stata adottata la versione basata sulla [raccomandazione di deliberazione e sulla relazione](https://dserver.bundestag.de/btd/21/084/2108429.pdf) della Commissione per gli affari giuridici e la tutela dei consumatori del 7 ottobre 2026. Il disegno di legge è stato approvato con i voti di CDU/CSU, SPD e Bündnis 90/Die Grünen, con un voto contrario.

Il Bundesrat (Consiglio federale tedesco) ha esaminato definitivamente la legge il 16 ottobre 2026 in seconda lettura e non ha adito la commissione di conciliazione. Poiché non si tratta di una legge soggetta ad approvazione obbligatoria, l’iter legislativo parlamentare è così concluso. Le nuove disposizioni diverranno efficaci il 9 dicembre 2026. Tale data coincide quindi anche con la scadenza del termine di recepimento della Direttiva (UE) 2024/2853.

## Contesto della riforma della responsabilità da prodotto

Con la nuova disciplina, il diritto tedesco della responsabilità da prodotto viene riformulato in modo organico per la prima volta dal 1989. La base è costituita dalla Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e che abroga la Direttiva 85/374/CEE del Consiglio.

Il progetto era stato approvato dal Bundeskabinett (Governo federale tedesco) il 17 dicembre 2025. La competenza principale era del Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Ministero federale della Giustizia e della Tutela dei consumatori). Dopo il parere del Bundesrat in prima lettura il 30 gennaio 2026, il progetto è stato esaminato per la prima volta dal Bundestag il 4 marzo 2026 e successivamente deferito alla Commissione per gli affari giuridici e la tutela dei consumatori.

### Audizione e discussione parlamentare

Il 13 aprile 2026 la Commissione giuridica ha svolto un’audizione pubblica. In quella sede, il previsto recepimento 1:1 delle prescrizioni europee è stato valutato da alcuni come eccessivo e da altri come non sufficientemente ambizioso. In qualità di esperti hanno partecipato, tra gli altri, una giurista accademica nonché ulteriori rappresentanti del mondo scientifico, della prassi e delle associazioni.

Le critiche hanno riguardato in particolare le disposizioni previste sulla disclosure dei mezzi di prova. In tale contesto, la DIHK aveva contestato che tali prescrizioni potessero entrare in tensione con principi fondamentali del diritto processuale civile tedesco. Nel prosieguo del procedimento, la Commissione giuridica ha apportato in particolare adeguamenti alla disclosure dei mezzi di prova nei procedimenti in materia di responsabilità da prodotto.

## Una nuova legge quadro sostituisce l’attuale Produkthaftungsgesetz

L’attuale Produkthaftungsgesetz (legge tedesca sulla responsabilità da prodotto) viene sostituita da una nuova legge quadro. Inoltre, la legge contiene anche una modifica dell’Arzneimittelgesetz (legge tedesca sui medicinali).

Gli obiettivi centrali della riforma sono l’adeguamento ai prodotti e ai modelli di business digitali, la considerazione delle catene globali di fornitura e del valore, nonché l’inquadramento delle modifiche dei prodotti nel contesto dell’economia circolare e del riutilizzo.

## Nozione ampliata di prodotto e inclusione del software

### Il software come prodotto nel regime di responsabilità

In futuro il software sarà ricompreso indipendentemente dalla forma in cui viene fornito o utilizzato. Di conseguenza, la disciplina sulla responsabilità da prodotto potrà assumere rilievo anche per i produttori di sistemi di intelligenza artificiale.

Resta escluso il software open source nella misura in cui sia sviluppato o fornito al di fuori di un’attività commerciale. Tale limitazione è di notevole importanza per l’estensione della nuova responsabilità, poiché non ogni forma di messa a disposizione di software viene inclusa allo stesso modo nel nuovo sistema di responsabilità.

### Documentazione digitale di progettazione

La nozione di prodotto comprenderà in futuro anche la documentazione digitale di progettazione. In tal modo, la responsabilità da prodotto non sarà più orientata esclusivamente a beni materiali e forme classiche di prodotto, ma terrà conto anche delle fasi preliminari digitali e dei componenti digitali dei moderni processi produttivi.

## Responsabilità in caso di modifiche sostanziali del prodotto

Un ulteriore punto centrale riguarda i prodotti che vengono modificati in modo sostanziale dopo la loro immissione sul mercato. Possono essere ricomprese in particolare le ipotesi in cui un prodotto, a seguito di una trasformazione successiva, acquisisca un profilo di rischio modificato.

Come esempio può venire in considerazione un prodotto significativamente trasformato mediante “upcycling”. Se, sotto il profilo della responsabilità, un prodotto viene così considerato un nuovo prodotto, il legislatore ritiene in linea di principio appropriato includere nella responsabilità anche chi immette sul mercato il prodotto sostanzialmente modificato.

Questa disciplina non si ricollega a qualsiasi modifica, bensì a una modifica sostanziale con rilevanza ai fini della responsabilità. La delimitazione può assumere notevole importanza per le imprese nel singolo caso.

## Ampliamento della cerchia dei possibili soggetti convenuti

Poiché sul mercato dell’Unione i prodotti provengono sempre più spesso da produttori stabiliti al di fuori dell’Unione europea, le persone danneggiate possono incontrare difficoltà pratiche nell’esercizio delle proprie pretese. La nuova disciplina amplia pertanto, a determinate condizioni, la cerchia dei soggetti che possono essere chiamati a rispondere accanto al produttore.

In futuro potranno essere ricompresi in particolare:

- importatori,
- mandatari del produttore,
- prestatori di servizi di logistica in fulfilment,
- fornitori,
- determinati fornitori di piattaforme online.

In questo modo il legislatore reagisce alle strutture distributive globali e ai modelli di business nei quali il produttore diretto può essere difficilmente raggiungibile per i danneggiati. La responsabilità di questi ulteriori operatori non sussiste tuttavia incondizionatamente, ma solo alle condizioni previste dalla legge.

## Modifiche ai danni risarcibili e ai limiti di responsabilità

La riforma modifica anche l’ambito dei danni risarcibili. Viene eliminata la precedente franchigia di 500 euro per i danni a cose. Viene altresì eliminato il precedente massimale di responsabilità di 85 milioni di euro per i danni alla persona.

Diventano inoltre risarcibili i danni a dati non utilizzati per scopi professionali. Sono inoltre inclusi i danni alla salute psichica aventi rilevanza patologica. In tal modo, la nozione di danno viene adeguata alle forme di utilizzo digitale e a pregiudizi alla salute riconosciuti.

Le pretese continueranno in linea di principio a prescriversi in tre anni dal momento della conoscenza. Esse si estinguono di norma dieci anni dopo l’immissione sul mercato. In caso di danni fisici o alla salute che si manifestano con ritardo, ossia in presenza di periodi di latenza, il termine è esteso a 25 anni.

## Disclosure dei mezzi di prova e onere della prova

### Agevolazione dell’esercizio delle pretese

La nuova disciplina contiene disposizioni sulla disclosure dei mezzi di prova e sull’onere della prova. Ciò mira ad agevolare per gli attori l’esercizio delle pretese risarcitorie.

Il contesto è rappresentato dalla crescente complessità tecnica dei prodotti moderni. Per i danneggiati può essere difficile esporre un difetto del prodotto, la causa del danno o informazioni interne relative allo sviluppo del prodotto e alla sicurezza del prodotto. Le nuove disposizioni intendono contrastare almeno in parte tale squilibrio.

### Adeguamenti in Commissione giuridica

Nel corso dell’iter legislativo, la Commissione per gli affari giuridici e la tutela dei consumatori ha apportato modifiche in particolare alle disposizioni sulla disclosure dei mezzi di prova. Tali adeguamenti sono stati effettuati alla luce delle preoccupazioni espresse nel procedimento e dei requisiti della direttiva.

Le norme sulla disclosure restano nondimeno un elemento centrale della riforma. Esse possono svolgere un ruolo significativo nei procedimenti in materia di responsabilità da prodotto quando le informazioni rilevanti si trovano tipicamente presso il produttore o presso un altro operatore economico coinvolto.

## Ulteriore risoluzione del Bundestag

Oltre alla legge, è stata approvata una risoluzione. Nella risoluzione si invita il Governo federale a verificare se, per i mandatari di produttori con sede al di fuori dell’Unione europea, possa essere opportuna l’introduzione di un obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile o strumenti comparabili. L’obiettivo sarebbe garantire che i mandatari dispongano di mezzi finanziari sufficienti per soddisfare eventuali pretese dei consumatori.

Inoltre, dovrà essere esaminato se siano necessarie prescrizioni relative alla qualità dell’attività dei mandatari. Vengono menzionate in particolare la reperibilità, l’affidabilità e sufficienti competenze tecniche. Dovrà inoltre essere verificato se, oltre alle assicurazioni di responsabilità civile o a strumenti di garanzia comparabili, possano essere necessarie ulteriori misure per assicurare le legittime pretese in materia di responsabilità da prodotto.

Il Bundesrat aveva già evidenziato criticamente nel proprio parere che requisiti aggiuntivi potrebbero aumentare l’onere finanziario per le imprese.

## Rilevanza per le imprese

La nuova disciplina sulla responsabilità da prodotto si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio il 9 dicembre 2026 o successivamente. Le imprese si trovano quindi di fronte a un quadro di responsabilità modificato, che tiene maggiormente conto in particolare dei prodotti digitali, del software, delle catene globali di fornitura e delle modifiche successive dei prodotti.

La riforma può assumere rilievo, tra gli altri, per produttori, importatori, distributori, fornitori di piattaforme, prestatori di servizi di fulfilment e mandatari di produttori extraeuropei. Anche le imprese che trasformano ulteriormente prodotti, li modificano in modo sostanziale o li reimmettono sul mercato possono essere interessate dalle nuove prescrizioni.

La modernizzazione della responsabilità da prodotto incide su numerosi rapporti contrattuali lungo la catena di fornitura e distribuzione. Per questioni giuridiche relative all’inquadramento contrattuale dei rischi di responsabilità, ai rapporti di fornitura o alle responsabilità, MTR Legal Rechtsanwälte offre un’ampia [consulenza legale in materia di diritto contrattuale](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/handelsrecht/vertragsrecht/).
