Principali considerazioni della Corte Federale di Giustizia sulle dimensioni ingannevoli del packaging
La Corte Federale di Giustizia (BGH) si è nuovamente occupata, in data 30 maggio 2024 nel procedimento I ZR 43/23, della questione sotto quali condizioni un cosiddetto “Mogelpackung” debba esser qualificato come inganno illecito ai sensi del diritto della concorrenza. Al centro della valutazione è la rilevanza concorrenziale di confezioni il cui contenuto effettivo si trova in un evidente squilibrio rispetto alle dimensioni del packaging. La sentenza precisa i requisiti per la progettazione del prodotto e al contempo apre a questioni ulteriori per produttori, distributori e il commercio.
Quadro giuridico: inganno nel diritto sulla correttezza commerciale
Codificazione legale in § 5 UWG
Il § 5 UWG (Legge contro la concorrenza sleale) stabilisce chiaramente che sono vietate condotte commerciali idonee a indurre in errore i consumatori riguardo caratteristiche essenziali di un prodotto. Il legislatore considera esplicitamente l’aspetto esteriore delle merci, in particolare il loro packaging, come mezzo potenzialmente ingannevole. Il termine “Mogelpackung” nel linguaggio comune descrive confezioni il cui volume è sovradimensionato rispetto al prodotto effettivamente contenuto.
Requisiti sostanziali nella trasmissione delle informazioni
Il criterio determinante è rispondere alla domanda se l’aspetto esteriore del packaging – in particolare le sue dimensioni – possa generare nel consumatore un’impressione errata sulla quantità del prodotto. L’inganno si verifica quando il comportamento del destinatario medio, adeguatamente informato e attento alla situazione, può essere influenzato e, in tal modo, la decisione commerciale viene orientata in maniera scorretta.
Inquadramento sistematico alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema
Contenuto e portata della sentenza BGH del 30 maggio 2024
Nel caso in esame, un’associazione di concorrenza contestava che il packaging del prodotto oggetto della controversia contenesse poco meno della metà rispetto alla capacità di riempimento della confezione. Il produttore convenuto ha motivato le dimensioni dell’involucro con ragioni tecniche e funzionali.
La BGH ha stabilito che neppure le dimensioni di confezioni motivate da esigenze tecniche sono automaticamente esenti dal rischio di inganno. È decisivo valutare se il packaging nasconda il contenuto reale e favorisca così una falsa supposizione. Ogni specifico caso deve essere valutato alla luce delle aspettative del mercato. Un volume di confezionamento tecnicamente necessario può costituire giustificazione nel singolo caso, ma non è di per sé sufficiente per escludere l’assunzione di un inganno concorrenziale.
Rapporto con gli obblighi informativi di legge
La BGH sottolinea che la presenza di indicazioni obbligatorie di legge – come la precisa indicazione della quantità netta sulla parte frontale della confezione – non esclude necessariamente un inganno. L’aspetto reale del prodotto rimane determinante per le aspettative del cliente, poiché, come dimostrato dall’esperienza, molti consumatori non prestano attenzione attiva alla quantità indicata ma si lasciano guidare dall’apparenza esterna al momento dell’acquisto.
Implicazioni per la pratica aziendale e la compliance
Rilevanza per produttori e commercio
La decisione dimostra chiaramente che la semplice osservanza degli obblighi di etichettatura relativi al prodotto non protegge in ogni caso da azioni legali per violazioni del diritto della concorrenza. Le imprese devono curare attentamente il design esteriore e le proporzioni delle confezioni per non indurre in errore riguardo al contenuto. Tuttavia, la questione dei criteri di differenziazione specifici del prodotto – ad esempio necessità tecniche nel processo produttivo – richiede un esame completo e non viene risolta in modo definitivo dalla sentenza.
Ulteriori questioni di diritto della concorrenza
Soprattutto per le aziende che operano con nuovi concetti di packaging o forme di presentazione innovative, lo spazio di manovra nella progettazione resta limitato. La giurisprudenza attuale evidenzia che con ogni modifica dell’aspetto esteriore abituale aumenta il rischio di essere ammoniti da concorrenti per inganno illecito. Si consiglia pertanto di mantenere processi interni per la verifica costante e documentata delle confezioni e delle attività di marketing.
Sicurezza giuridica nel continuo cambiamento degli standard legali
La sentenza BGH del 30 maggio 2024 stabilisce linee guida importanti in materia di responsabilità del prodotto e tutela del consumatore, senza perdere di vista i singoli casi. La valutazione concorrenziale sulle dimensioni ingannevoli del packaging continuerà a essere caratterizzata da un bilanciamento caso per caso che tiene conto sia delle esigenze tecniche sia delle aspettative legittime dei clienti. Al di là della concreta fattispecie, tali decisioni di principio offrono spunti per lo sviluppo delle strutture interne di compliance e per una progettazione del prodotto orientata alla gestione del rischio.
Per aziende e investitori che operano in questo complesso contesto normativo, una valutazione adeguata dei rischi legali è indispensabile. Per questioni più approfondite riguardanti il tema dell’inganno commerciale, della presentazione del prodotto o delle domande relative alla distribuzione nel diritto della concorrenza, i team specializzati di MTR Legal Rechtsanwälte operano a livello nazionale e internazionale. Per esigenze legali più specifiche, i lettori trovano ulteriori informazioni e contatti per una consulenza legale personalizzata in diritto della concorrenza.