# EuGH sulla detrazione parziale dell’IVA negli ospedali

> La EuGH chiarisce quando gli ospedali possono detrarre parzialmente l’IVA sulle dotazioni obbligatorie destinate a un uso promiscuo.

Source: https://www.mtrlegal.com/it/eugh-detrazione-parziale-iva-ospedali/ · Language: it · Updated: 2026-11-03

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## La EuGH precisa la detrazione parziale dell’IVA negli ospedali

La EuGH (Corte di giustizia dell’Unione europea) ha precisato i presupposti per la [detrazione parziale dell’IVA assolta a monte](https://www.mtrlegal.com/wiki/vorsteuerabzug/) relativa alle dotazioni mediche minime prescritte dalla legge (EuGH, decisione del 19 marzo 2026 – C-513/24). Il solo fatto che beni e servizi siano necessari, in forza di disposizioni nazionali, per l’erogazione di prestazioni sanitarie esenti e siano al contempo utilizzati per prestazioni imponibili non rende ancora le relative spese costi generali.

Resta determinante il nesso oggettivo tra le prestazioni acquistate a monte e le operazioni effettuate a valle. Solo quando non è possibile un’imputazione diretta a determinate operazioni a valle può essere presa in considerazione la qualificazione come spesa generale dell’intera attività economica.

## Controversia sulle dotazioni tecniche e materiali di un ospedale

Il procedimento riguardava un ospedale nella Repubblica Ceca. La sua principale attività economica consisteva nell’erogazione di prestazioni sanitarie che non conferivano il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte. L’ospedale svolgeva inoltre ulteriori servizi per i quali, in linea di principio, sussisteva un diritto alla detrazione.

### Prestazioni aggiuntive imponibili

Tra tali attività aggiuntive rientravano, tra l’altro:

- L’ospedale conduceva studi clinici sugli effetti dei medicinali.
- Metteva a disposizione alloggi per gli accompagnatori dei pazienti.
- Consentiva ai medici di svolgere tirocini.
- Sterilizzava strumenti per conto di terzi.
- Offriva corsi di preparazione al parto.
- Effettuava esami radiografici, ecografici e veterinari.

Per il mese di dicembre 2016, mediante una dichiarazione fiscale integrativa, l’ospedale fece valere una detrazione dell’IVA assolta a monte, calcolata pro quota, pari a 4.176.327 corone ceche. Tale importo corrispondeva a circa 164.500 euro.

L’amministrazione finanziaria competente riconobbe una parte della detrazione. Per un importo di 3.287.723 corone ceche, pari a circa 129.500 euro, ritenne invece che non fosse stata fornita la prova necessaria. A suo giudizio, le prestazioni acquistate a monte in questione erano state destinate e utilizzate principalmente per prestazioni sanitarie che non conferivano il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte.

### Accoglimento solo parziale del ricorso amministrativo

Il ricorso amministrativo proposto contro l’avviso di accertamento integrativo ebbe successo solo in parte. L’ospedale adì quindi il Regionalgericht Prag (Tribunale regionale di Praga).

Quest’ultimo respinse il ricorso. I costi dell’intera dotazione tecnica e materiale che gli ospedali devono mantenere per garantire il proprio funzionamento e l’erogazione delle loro prestazioni non potevano essere considerati costi generali. Secondo il giudice, le dotazioni non costituivano un elemento di costo dei beni o dei servizi che conferivano il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte. Pertanto, non era consentita una detrazione pro quota in funzione dell’utilizzo.

## Dotazione minima prevista dalla legge quale requisito per l’autorizzazione

L’ospedale propose ricorso per cassazione dinanzi all’Oberste Verwaltungsgericht der Tschechischen Republik (Corte suprema amministrativa della Repubblica Ceca). Sosteneva che le spese relative alle dotazioni tecniche e materiali rientrassero tra i suoi costi generali.

A sostegno della propria tesi, l’ospedale affermò di poter erogare i servizi aggiuntivi imponibili solo disponendo di un’autorizzazione per le prestazioni sanitarie. Ai sensi del regolamento ceco n. 92/2012, tale autorizzazione presupponeva una dotazione tecnica e materiale minima. L’acquisto, la riparazione, la manutenzione ordinaria e la manutenzione conservativa delle dotazioni erano quindi necessari anche per i servizi aggiuntivi.

### Portata delle dotazioni prescritte

La normativa ceca prevedeva numerosi requisiti per le strutture sanitarie. Tra questi rientravano, in particolare, locali quali sale per trattamenti, aree di attesa, servizi igienici per i pazienti e magazzini. Erano inoltre prescritti arredi, strumenti e apparecchiature mediche sia semplici sia più complesse.

Per le unità di terapia intensiva per adulti, la normativa prevedeva, tra l’altro, un defibrillatore. Ulteriori requisiti riguardavano, ad esempio, stetoscopi, misuratori della pressione arteriosa, bilance, misuratori della glicemia, apparecchi ECG ed ecografi, laringoscopi nonché monitor per la rilevazione dei parametri vitali.

L’Oberste Verwaltungsgericht riteneva, da un lato, comprensibile considerare le spese prescritte come costi generali. Senza tali dotazioni, l’ospedale non avrebbe potuto erogare prestazioni sanitarie e, di conseguenza, nemmeno determinate prestazioni aggiuntive. Dall’altro lato, il regolamento applicabile riguardava unicamente le prestazioni sanitarie e non tutte le attività di un ospedale, come la ricerca e l’insegnamento.

## Criterio previsto dalla direttiva IVA

Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte ai sensi dell’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/CE è un elemento essenziale del sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Un soggetto passivo può detrarre l’IVA dovuta o assolta per i beni o i servizi acquistati, nella misura in cui utilizzi tali prestazioni per le proprie operazioni imponibili.

L’art. 173, par. 1, della direttiva 2006/112/CE riguarda i casi di uso promiscuo. Qualora beni o servizi siano utilizzati sia per operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, è detraibile soltanto la parte dell’IVA riferibile alle prime operazioni. Il pro rata di detrazione è determinato conformemente agli artt. 174 e 175 della direttiva.

### Nesso diretto con le operazioni a valle

Secondo la giurisprudenza della EuGH, la detrazione dell’IVA assolta a monte presuppone, in linea di principio, un nesso diretto e immediato tra una prestazione acquistata a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto alla detrazione. Le spese sostenute per la prestazione a monte devono rientrare tra gli elementi costitutivi del costo delle operazioni imponibili a valle.

In assenza di un simile nesso con determinate operazioni, può comunque sussistere un diritto alla detrazione. In tal caso, è necessario che i costi rientrino tra le spese generali del soggetto passivo e costituiscano quindi elementi di costo della sua intera attività economica. In questa ipotesi sussiste un nesso diretto e immediato con l’attività economica complessiva.

Se, invece, le prestazioni acquistate sono connesse a operazioni esenti o ad attività estranee al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, la detrazione dell’IVA assolta a monte è esclusa.

## L’obbligo legale di acquisto non è sufficiente

La EuGH ha chiarito che un obbligo normativo di acquistare determinati beni o servizi non fonda, di per sé, un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili a valle o con l’intera attività economica.

È determinante il rapporto oggettivo tra la prestazione a monte e le operazioni a valle. Diversamente, sarebbe compromessa l’applicazione uniforme del sistema dell’imposta sul valore aggiunto previsto dal diritto dell’Unione. L’obbligo legale può tuttavia essere preso in considerazione come uno degli elementi della valutazione complessiva.

### Esame di ogni singola prestazione a monte

Il giudice nazionale deve valutare separatamente ogni dotazione tecnica o materiale. Occorre anzitutto chiarire se il suo acquisto sia direttamente connesso a una o più specifiche operazioni a valle. Solo qualora non sia possibile accertare una simile imputazione si deve esaminare se la spesa possa essere qualificata come costo generale dell’intera attività economica.

Ai fini di tale valutazione possono assumere particolare rilievo l’utilizzo effettivo e l’imputazione aziendale delle dotazioni. In base agli accertamenti compiuti nel procedimento principale, le dotazioni mediche controverse sembravano inizialmente imputabili più alle prestazioni sanitarie che ai servizi aggiuntivi. La valutazione definitiva restava tuttavia rimessa al giudice del rinvio.

## Conseguenze delle diverse forme di utilizzo

Secondo la decisione, il trattamento ai fini dell’IVA dipende dalle prestazioni alle quali il rispettivo bene o servizio è oggettivamente imputabile.

### Utilizzo esclusivo per prestazioni esenti

Se una parte delle dotazioni tecniche o materiali serve esclusivamente all’erogazione di prestazioni sanitarie esenti, il relativo acquisto non conferisce alcun diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte.

### Utilizzo per prestazioni sanitarie imponibili ed esenti

Se le dotazioni sono impiegate sia per prestazioni sanitarie soggette a IVA sia per prestazioni sanitarie esenti, la quota detraibile deve essere determinata ai sensi dell’art. 173, par. 1, in combinato disposto con gli artt. 174 e 175 della direttiva 2006/112/CE.

La Corte ha indicato come possibile esempio un defibrillatore. Il suo acquisto potrebbe costituire un requisito per l’autorizzazione indipendentemente dal trattamento fiscale della rispettiva prestazione sanitaria e l’apparecchio potrebbe essere utilizzato, in caso di necessità, sia nell’ambito di prestazioni imponibili sia nell’ambito di prestazioni esenti.

### Utilizzo per servizi aggiuntivi imponibili

L’assenza di un nesso automatico derivante dalla normativa nazionale non esclude che, nel singolo caso, sussista un rapporto diretto con servizi aggiuntivi imponibili. Se determinate dotazioni sono necessarie anche per tali prestazioni, il loro acquisto può conferire pro quota il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte.

Il fatto che un bene non sia effettivamente utilizzato per una determinata prestazione non è decisivo in ogni caso. Un diritto alla detrazione già sorto può permanere qualora un’attività imponibile programmata non venga successivamente svolta oppure la prestazione non possa essere utilizzata per operazioni imponibili per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto passivo. Può quindi assumere rilievo determinante anche l’imputazione originaria.

### Qualificazione come costi generali solo in un secondo momento

Solo quando non sussiste alcun collegamento con una o più specifiche operazioni a valle deve essere esaminata l’imputazione all’attività economica complessiva. I costi generali possono, ad esempio, essere presi in considerazione quando la normativa nazionale impone, per ragioni di sicurezza o comfort, una determinata dotazione dei locali e non sussiste alcun collegamento specifico con singole prestazioni.

## Principio fondamentale della EuGH

Secondo la decisione, l’art. 173, par. 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che le spese prescritte dalla normativa non sono considerate costi generali per il solo fatto che siano obbligatorie. Gli ospedali non possono quindi detrarre pro quota l’IVA assolta a monte per il solo fatto che i beni o i servizi acquistati rientrino nella dotazione minima prescritta dalla legge e siano al contempo utilizzati per prestazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.

Resta decisiva la concreta imputazione. Occorre esaminare in primo luogo il nesso con determinate operazioni a valle e solo successivamente un’eventuale connessione con l’intera attività economica. L’utilizzo effettivo di apparecchiature, locali, sistemi informatici e altre prestazioni, nonché la loro imputazione aziendale, possono pertanto assumere notevole rilievo per l’entità e la giustificazione di una detrazione parziale dell’IVA assolta a monte.

## Rilevanza ai fini della qualificazione IVA

La decisione evidenzia che i requisiti per l’autorizzazione e l’imputazione ai fini dell’IVA devono essere tenuti distinti. Un obbligo di diritto pubblico di acquistare determinate dotazioni non risponde ancora alla questione di stabilire per quali operazioni a valle esse siano economicamente utilizzate.

In presenza di attività miste, la distinzione tra prestazioni a monte direttamente imputabili, utilizzi esclusivamente esenti e spese generali può produrre conseguenze fiscali di ampia portata. Per le questioni relative alla qualificazione di tali fattispecie, MTR Legal assiste imprese e prestatori di servizi nell’ambito della [consulenza legale in materia tributaria](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/steuerrecht/).
