# Etichettatura energetica nei concorsi a premi online

> La CGUE considera commercianti gli organizzatori di concorsi online commerciali e impone dati sull’efficienza energetica dei premi.

Source: https://www.mtrlegal.com/it/etichettatura-energetica-concorsi-a-premi-online/ · Language: it · Updated: 2026-10-28

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Con sentenza del 15 ottobre 2026 nella causa C-120/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea (EuGH, CGUE) ha interpretato in senso ampio la nozione di commerciante prevista dalla normativa europea sull’etichettatura energetica. Di conseguenza, è considerata commerciante anche una persona che, nell’ambito della propria attività commerciale, organizza un concorso a premi online mettendo in palio un televisore. Nella pubblicità visiva deve pertanto indicare la classe di efficienza energetica dell’apparecchio e la gamma delle classi di efficienza riportate sull’etichetta.

## Controversia sull’etichettatura di un televisore messo in palio

### Newsletter online priva di indicazioni sull’efficienza energetica

La società convenuta gestisce un programma bonus multipartner finalizzato alla fidelizzazione della clientela e all’acquisizione di clienti per le imprese partner aderenti. Gli utenti possono accumulare punti effettuando acquisti e, una volta raggiunta una determinata soglia minima, utilizzarli per effettuare pagamenti presso le imprese partner.

Il 1° febbraio 2022, l’impresa pubblicizzò in una newsletter online un concorso nel quale ogni giorno era possibile vincere un nuovo premio. Tra i premi figuravano due esemplari di un modello di televisore specificamente indicato. La newsletter conteneva sia un’immagine del televisore sia una tabella riepilogativa dei possibili premi.

Tuttavia, sia nell’immagine sia nell’elenco mancavano due indicazioni:

- Secondo quanto riportato nell’ordinanza di rinvio, che il Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia tedesca) deve ancora valutare in via definitiva, non sarebbe stata indicata la classe di efficienza energetica del televisore messo in palio.
- Stando alle medesime informazioni, non sarebbe stata indicata neppure la gamma delle classi di efficienza riportate sull’etichetta energetica per questo gruppo di prodotti.

Un’associazione per la tutela della concorrenza contestò tale impostazione. Poiché la sua diffida rimase senza esito, propose dinanzi al Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco I) un’[azione inibitoria](https://www.mtrlegal.com/wiki/unterlassungsklage/).

### Valutazioni divergenti dei giudici di merito

Con sentenza contumaciale, il Landgericht München I condannò la convenuta, tra l’altro, ad astenersi dal diffondere pubblicità visiva relativa a un determinato modello di display elettronico qualora mancassero le indicazioni sull’efficienza energetica previste dalla legge. A seguito dell’opposizione della convenuta, il giudice confermò tale decisione.

L’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco) annullò successivamente la sentenza e respinse la domanda in quanto infondata. Secondo la sua valutazione, la convenuta non era una commerciante ai sensi dell’art. 2, punto 13, del regolamento (UE) 2017/1369. Un concorso a premi non avrebbe lo scopo di offrire o esporre i prodotti messi in palio ai fini della vendita, della locazione o della vendita a rate. Inoltre, secondo tale interpretazione, i partecipanti non sceglierebbero il televisore, bensì soltanto di partecipare al concorso.

L’associazione propose ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof. Chiese l’annullamento della sentenza d’appello e il ripristino della decisione del Landgericht München I.

## Norme determinanti in materia di etichettatura energetica

### Definizione di commerciante

L’art. 2, punto 13, del regolamento (UE) 2017/1369 definisce commerciante un dettagliante o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende, affitta, offre in vendita rateale o espone prodotti, a titolo oneroso o gratuito, ai clienti o agli installatori o per loro conto.

Ai sensi dell’art. 2, punto 16, del regolamento, per cliente si intende una persona fisica o giuridica che acquista, affitta o riceve un prodotto per uso proprio. È irrilevante che essa agisca per fini privati oppure nell’ambito di attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali.

Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, i commercianti devono esporre in modo visibile l’etichetta fornita dal fornitore. Tale obbligo si applica espressamente anche alle vendite a distanza online.

### Obblighi informativi nella pubblicità

L’art. 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369 impone ai fornitori e ai commercianti di riportare, nella pubblicità visiva o nel materiale promozionale tecnico relativo a un determinato modello, le seguenti informazioni:

- Deve essere indicata la classe di efficienza energetica del prodotto pubblicizzato.
- Deve essere altresì indicata la gamma delle classi di efficienza riportate sull’etichetta.

Per i display elettronici, tale prescrizione è precisata dall’art. 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2013. In base a tale disposizione, ogni pubblicità visiva relativa a un determinato modello di display elettronico, compresa la pubblicità su Internet, deve contenere entrambe le indicazioni.

## La questione sottoposta dal Bundesgerichtshof alla CGUE

Il Bundesgerichtshof ritenne necessario chiarire se l’organizzatore di un concorso a premi online dovesse essere qualificato come commerciante in relazione a un televisore messo in palio. Da ciò dipendeva l’applicabilità dei requisiti relativi all’indicazione della classe di efficienza energetica e della gamma di classi disponibile. Con ordinanza del 23 gennaio 2025 (Az. I ZR 53/24, numero di ruolo tedesco), il BGH decise di sottoporre la questione alla CGUE.

Il giudice osservò che una compravendita a titolo gratuito non corrisponde né al diritto civile tedesco né alla nozione di contratto di compravendita propria del diritto dell’Unione. Al contempo, la nozione di cliente potrebbe comprendere anche persone che ricevono un prodotto senza corrispettivo.

Un’ulteriore possibilità interpretativa consisteva nel considerare l’esposizione di un prodotto come un’alternativa autonoma rispetto alla sua offerta in vendita, in locazione o in vendita rateale. In tal caso, poteva essere determinante stabilire se la presentazione di un televisore quale premio di un concorso online costituisse già un’esposizione ai sensi del regolamento.

Nelle conclusioni del 26 febbraio 2026, l’avvocata generale aveva proposto di considerare commerciante l’organizzatore di un simile concorso a premi online. A suo avviso, questi avrebbe dovuto essere tenuto a indicare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza.

## Interpretazione ampia della nozione di commerciante

### Differenze tra le versioni linguistiche

La CGUE ha innanzitutto constatato che un televisore è un prodotto connesso all’energia ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369. Nell’interpretare la nozione di commerciante, ha tenuto conto del tenore letterale, del contesto normativo e degli obiettivi del regolamento.

La versione in lingua tedesca differisce al riguardo da diverse altre versioni linguistiche. Secondo la formulazione tedesca, tanto l’offerta quanto l’esposizione possono essere linguisticamente riferite alla finalità della vendita, della locazione o della vendita rateale. In base a tale interpretazione, sarebbero necessari cumulativamente sia l’esercizio di un’attività commerciale sia il collegamento con una di queste forme contrattuali.

Altre versioni linguistiche distinguono più chiaramente l’offerta di un prodotto in vendita, in locazione o in vendita rateale dalla sua esposizione. Secondo tale interpretazione, la semplice esposizione di un prodotto nell’ambito di un’attività commerciale può già determinare la qualificazione come commerciante. Secondo la valutazione della Corte, in tutte le versioni linguistiche esaminate l’inciso «a titolo oneroso o gratuito» si riferisce sia alle forme contrattuali indicate sia all’esposizione.

Il tenore letterale non esclude pertanto che la nozione di commerciante comprenda anche persone che espongono un prodotto connesso all’energia per motivi diversi dall’ottenimento di un corrispettivo finanziario.

### Obiettivi dell’etichettatura energetica

Il regolamento mira a consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti sulla base di informazioni uniformi e di ridurre il proprio consumo energetico. Informazioni corrette, pertinenti e comparabili devono agevolare la scelta di prodotti con un consumo energetico inferiore. Al contempo, devono essere promossi l’innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.

Secondo la CGUE, un’interpretazione restrittiva, che comprendesse soltanto le attività dirette a ottenere un corrispettivo finanziario, potrebbe pregiudicare tali obiettivi. Le informazioni sull’efficienza energetica possono essere rilevanti per la decisione relativa all’acquisizione o all’utilizzo di un prodotto. Gli apparecchi meno efficienti possono inoltre comportare costi di esercizio più elevati.

I requisiti in materia di etichettatura energetica devono inoltre apportare vantaggi alle imprese che sviluppano e offrono prodotti particolarmente efficienti sotto il profilo energetico. Nella propria interpretazione, la Corte ha tenuto conto anche degli obiettivi generali del regolamento in materia di efficienza energetica e di tutela dell’ambiente e del clima.

### Evoluzione della definizione normativa

La CGUE ha inoltre considerato la genesi del regolamento. Nella proposta della Commissione europea del 15 luglio 2015, il commerciante era ancora descritto come un dettagliante o un’altra persona che vende, affitta, offre in vendita rateale o espone prodotti ai clienti.

Il successivo testo del regolamento ha aggiunto espressamente gli elementi «a titolo oneroso o gratuito». La Corte non ha pertanto ravvisato alcun elemento dal quale risultasse che il legislatore dell’Unione intendesse escludere dall’ambito di applicazione le persone che, nell’ambito della propria attività commerciale, espongono un prodotto connesso all’energia senza corrispettivo finanziario.

## I partecipanti a un concorso a premi possono essere clienti

L’art. 2, punto 16, del regolamento qualifica come cliente anche una persona che «riceve» un prodotto. A tale riguardo, la CGUE ha constatato che questa espressione non è limitata ai trasferimenti a titolo oneroso.

Poiché la compravendita e la locazione, in quanto importanti forme contrattuali a titolo oneroso, sono già menzionate separatamente, il ricevimento di un prodotto può comprendere anche la sua cessione a titolo gratuito. Secondo la Corte, tale interpretazione è conforme agli obiettivi del regolamento, che non si ricollegano esclusivamente a un acquisto, bensì, più in generale, alle decisioni informate dei clienti.

Il regolamento (UE) 2017/1369 ha sostituito la direttiva 2010/30/UE. Mentre la precedente direttiva faceva riferimento ai consumatori finali e alle decisioni di acquisto, il regolamento utilizza la nozione più ampia di cliente. La CGUE vi ha ravvisato un’indicazione del fatto che gli obblighi di etichettatura devono applicarsi anche nei confronti delle persone alle quali viene offerto gratuitamente come premio un prodotto connesso all’energia.

Può quindi essere cliente anche una persona che partecipa a un concorso nel quale è possibile vincere un prodotto di questo tipo. Secondo la Corte, la tesi opposta, in base alla quale un partecipante riceverebbe soltanto una possibilità di vincita e non il prodotto stesso, restringerebbe eccessivamente la nozione di cliente.

## La messa in palio su Internet costituisce un’esposizione

### È sufficiente la presentazione unilaterale di un prodotto

Il regolamento non definisce espressamente la nozione di esposizione. Secondo il suo significato ordinario, l’esposizione è un atto unilaterale. Anche la messa in palio di un prodotto nei confronti dei partecipanti a un concorso presenta tale carattere unilaterale.

L’operazione si distingue quindi da una vendita, che, per quanto riguarda il prodotto interessato, si fonda su un contratto ed è direttamente finalizzata al suo trasferimento. La CGUE ha pertanto qualificato la messa in palio del televisore come esposizione ai sensi dell’art. 2, punto 13, del regolamento, limitandosi tuttavia a rispondere alla questione interpretativa sottopostale; la valutazione definitiva del caso concreto, compresa la questione dell’eventuale violazione delle norme sulla concorrenza da parte della convenuta, spetta al Bundesgerichtshof, il cui procedimento non si è ancora concluso con decisione definitiva.

### Nessuna limitazione a una presentazione fisica

Secondo la sentenza, l’esposizione non presuppone una presentazione fisica all’interno di un negozio. Diverse disposizioni del regolamento includono espressamente anche i prodotti presentati online.

Il considerando 21 comprende infatti i prodotti presentati su Internet. L’art. 5, paragrafo 1, lettera a), menziona la vendita a distanza online, mentre l’art. 11, paragrafo 4, e paragrafo 13, lettera c), distingue tra l’esposizione nei negozi e l’esposizione online. Tali disposizioni presuppongono che un prodotto possa essere esposto anche in formato digitale.

La messa in palio unilaterale di un prodotto connesso all’energia quale premio di un concorso online rientra pertanto nella nozione di esposizione.

## Il concorso a premi come attività commerciale

Il regolamento non contiene una propria definizione di attività commerciale. La CGUE ha interpretato tale nozione in senso ampio, al fine di garantire l’effetto utile delle disposizioni in materia di etichettatura.

A tal fine, ha preso in considerazione la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. L’art. 2, lettera d), di tale direttiva comprende qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresi la pubblicità e il marketing, direttamente connessa alla promozione, alla vendita o alla fornitura di un prodotto ai consumatori.

Questa definizione distingue la fornitura e la promozione dalla vendita. Poiché la fornitura a titolo oneroso è di norma già ricompresa nella vendita, la nozione di fornitura può includere anche la cessione di un prodotto senza corrispettivo.

Coerentemente con tale impostazione, secondo la sentenza l’attività commerciale ai sensi del regolamento sull’etichettatura energetica comprende sia la fornitura gratuita sia la promozione di un prodotto. L’esposizione di un televisore quale premio di un concorso organizzato a fini commerciali rientra quindi in tale nozione.

La Corte ha precisato al contempo che da ciò non deriva un obbligo generale di etichettatura per qualsiasi menzione mediatica di un prodotto connesso all’energia. Occorre distinguere tra la mera menzione nell’ambito di un servizio giornalistico o di un’informazione e una presentazione direttamente connessa alla vendita, alla promozione o alla fornitura del prodotto.

## L’immagine del prodotto costituisce pubblicità visiva

Infine, la CGUE ha esaminato se l’immagine del televisore contenuta nella newsletter online dovesse essere considerata pubblicità visiva. Né il regolamento (UE) 2017/1369 né il regolamento delegato (UE) 2019/2013 stabiliscono a tal fine una quantità minima di informazioni tecniche o economiche.

L’esclusione dall’ambito di applicazione delle presentazioni di prodotti prive di ulteriori informazioni potrebbe compromettere l’efficacia del sistema di etichettatura. Inoltre, secondo la Corte, la presentazione del televisore unitamente alla denominazione del modello era già di per sé idonea a indurre il pubblico interessato ad acquistare il prodotto.

Un’immagine online che mostri un prodotto e la denominazione del relativo modello costituisce pertanto pubblicità visiva anche in assenza di informazioni aggiuntive. Essa è soggetta alle prescrizioni dell’art. 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369, in combinato disposto con l’art. 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2013.

## Decisione e conseguenze per i concorsi a premi commerciali

La CGUE ha stabilito che una persona deve essere qualificata come commerciante ai sensi dell’art. 2, punto 13, del regolamento (UE) 2017/1369 quando, nell’ambito della propria attività commerciale, organizza un concorso a premi online e mette in palio un televisore. Nella pubblicità visiva deve pertanto indicare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza riportate sull’etichetta.

Con riferimento alla controversia principale concreta, tale qualificazione resta soggetta alla verifica del Bundesgerichtshof. Anche la decisione sulle spese delle parti del procedimento principale spetta a tale giudice. Le spese sostenute dagli altri soggetti interessati per presentare osservazioni dinanzi alla CGUE non sono rimborsabili.

La decisione non riguarda quindi soltanto le classiche situazioni di vendita. Essa comprende anche i concorsi utilizzati a fini commerciali nei quali un prodotto soggetto all’obbligo di etichettatura viene messo in palio senza un corrispettivo diretto e presentato online.

## Consulenza in materia di etichettatura e concorrenza

La pubblicità relativa ai concorsi a premi può essere soggetta, oltre che alle prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di etichettatura energetica, anche agli obblighi informativi previsti dal diritto della concorrenza. MTR Legal Rechtsanwälte assiste le imprese nelle questioni giuridiche concernenti l’impostazione della comunicazione commerciale e la portata degli obblighi legali di etichettatura. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina [consulenza legale in materia di diritto della concorrenza](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/wettbewerbsrecht/).
