# Esclusione dei diritti successori del coniuge in caso di procedimento di divorzio sospeso da lungo tempo

> I diritti successori del coniuge restano esclusi anche dopo 18 anni di sospensione del divorzio. BGH, 13 maggio 2026, Az. IV ZB 7/25.

Source: https://www.mtrlegal.com/it/esclusione-diritti-successori-coniuge-divorzio-sospeso/ · Language: it · Updated: 2026-11-02

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Con ordinanza del 13 maggio 2026 (Az. IV ZB 7/25, numero di ruolo), il Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia tedesca) ha dovuto esaminare se il diritto successorio legale del coniuge superstite ai sensi del § 1933 Satz 1 BGB (Codice civile tedesco) resti escluso anche quando il procedimento di divorzio precedentemente avviato sia rimasto sospeso per un periodo eccezionalmente lungo, nel caso di specie 18 anni.

La ricorrente era sposata con il futuro de cuius dal 28 luglio 1988. Nell’ottobre 2000 presentò una domanda di divorzio dinanzi all’Amtsgericht Potsdam (Tribunale distrettuale di Potsdam). Contestualmente, chiese che si procedesse al conguaglio dei diritti pensionistici e che fosse disposto il pagamento della compensazione degli incrementi patrimoniali maturati durante il matrimonio.

## Il de cuius acconsentì alla domanda di divorzio

Nel corso di un’udienza tenutasi nell’aprile 2003, la moglie formulò la propria domanda di divorzio. Il de cuius vi acconsentì personalmente. In quel momento non era ancora assistito da un avvocato. Solo nel prosieguo dell’udienza comparve la sua procuratrice. Successivamente furono sentiti entrambi i coniugi e furono discusse, in particolare, le domande accessorie relative al conguaglio dei diritti pensionistici e alla compensazione degli incrementi patrimoniali. I tentativi di conciliazione condotti in tale sede rimasero tuttavia infruttuosi. Poiché erano necessari ulteriori chiarimenti, si rinunciò alla presentazione di altre domande, fu revocata la data fissata per la pronuncia e venne disposta la sospensione del procedimento.

## Il procedimento di divorzio rimane fermo per 18 anni

Nei successivi 18 anni il procedimento di divorzio non fu proseguito. Solo con memoria del 20 dicembre 2021 la moglie dichiarò di ritirare la propria domanda di divorzio. Tale memoria fu tuttavia notificata al de cuius soltanto dopo la sua morte. Il de cuius morì il 20 gennaio 2022 senza aver lasciato disposizioni testamentarie. Oltre alla moglie, dalla quale non era ancora divorziato, lasciò una figlia non nata dal matrimonio.

## Respinta la domanda della moglie per il certificato ereditario

Dopo la sua morte, la moglie chiese il rilascio di un certificato ereditario congiunto che indicasse lei e la figlia biologica del de cuius quali eredi, ciascuna per una quota del 50 per cento. Il Nachlassgericht (tribunale tedesco competente in materia successoria), ossia l’Amtsgericht Greifswald (Tribunale distrettuale di Greifswald), respinse la domanda (Az. 9 VI 339/22, numero di ruolo). Anche il reclamo proposto dinanzi all’Oberlandesgericht Rostock (Tribunale superiore del Land di Rostock) rimase infruttuoso (Az. 3 W 26/24, numero di ruolo). Contro tale decisione la moglie propose ricorso per motivi di diritto dinanzi al Bundesgerichtshof.

## Il Bundesgerichtshof respinge il ricorso per motivi di diritto

Il Bundesgerichtshof respinse il ricorso per motivi di diritto. Confermò così le decisioni dei giudici dei precedenti gradi e accertò che il diritto successorio legale della moglie superstite era escluso ai sensi del § 1933 Satz 1 BGB.

La figlia non nata dal matrimonio è pertanto l’unica erede.

## Sussistevano i presupposti per il divorzio

In base a tale disposizione, il diritto successorio legale del coniuge è escluso se, al momento della morte del de cuius, sussistevano i presupposti per lo scioglimento del matrimonio e il de cuius aveva chiesto il divorzio o vi aveva acconsentito.

Il BGH ritenne soddisfatti tali presupposti. In particolare, il consenso del de cuius alla domanda di divorzio era stato validamente prestato nel 2003. Il successivo ritiro della domanda di divorzio da parte della moglie non poteva più far venir meno la litispendenza del procedimento, poiché, dopo l’inizio dell’udienza di merito, sarebbe stato necessario il consenso del resistente.

### La sospensione del procedimento di divorzio non fa venir meno l’esclusione dei diritti successori

Fu inoltre determinante il fatto che neppure la sospensione del procedimento di divorzio protrattasi per 18 anni avesse comportato un ritiro tacito della domanda di divorzio o il venir meno dell’esclusione dei diritti successori.

## Motivazione della decisione

Il Bundesgerichtshof esaminò anzitutto la validità del consenso del de cuius alla domanda di divorzio. Secondo il Senato, tale consenso era stato validamente reso a verbale ai sensi del § 630 Abs. 2 Satz 2 ZPO a. F. (Codice di procedura civile tedesco, versione previgente). Il consenso personale del de cuius non era soggetto all’obbligo di assistenza legale.

Neppure il fatto che la rappresentante legale del de cuius avesse partecipato all’udienza solo dopo la dichiarazione personale di consenso di quest’ultimo impediva di ritenere che la trattazione orale del merito fosse iniziata. Attraverso la successiva discussione delle domande accessorie relative al conguaglio dei diritti pensionistici e alla compensazione degli incrementi patrimoniali, la procuratrice si era infatti confrontata nel merito anche con la domanda di divorzio. Le domande accessorie erano strettamente connesse al divorzio. In particolare, una discussione sulla compensazione degli incrementi patrimoniali non poteva avere luogo senza un esame nel merito della domanda di divorzio.

## Ritiro della domanda di divorzio solo con il consenso del de cuius

L’udienza di merito era pertanto già iniziata. Di conseguenza, ai sensi del § 113 Abs. 1 Satz 2 FamFG (Legge tedesca sul procedimento in materia familiare e di volontaria giurisdizione), in combinato disposto con il § 269 Abs. 1 ZPO, un successivo ritiro della domanda di divorzio era possibile soltanto con il consenso del de cuius. Tale consenso non era stato prestato. Era esclusa anche la presunzione legale del consenso prevista dal § 269 Abs. 2 Satz 4 ZPO, poiché la dichiarazione di ritiro era stata notificata solo dopo la morte del de cuius.

L’Amtsgericht aveva notificato la dichiarazione di ritiro senza l’avvertenza relativa al termine per l’opposizione richiesta dal § 269 Abs. 2 Satz 4 ZPO. Anche per tale ragione non era quindi possibile presumere il consenso del de cuius al ritiro della domanda. La litispendenza del procedimento di divorzio perdurava pertanto al momento dell’apertura della successione.

Al centro della decisione vi era tuttavia la questione se la sospensione eccezionalmente lunga del procedimento di divorzio potesse incidere sull’esclusione dei diritti successori.

### Nessun ritiro tacito della domanda

Il BGH rispose negativamente. Dal solo trascorrere del tempo non si poteva desumere un ritiro tacito della domanda di divorzio. Un simile ritiro presupponeva una volontà di revoca chiara e inequivocabile. La mera inerzia delle parti non era sufficiente a tal fine. Nel caso concreto, inoltre, una dichiarazione scritta della moglie risalente al 2004, nella quale aveva espresso il desiderio di ottenere il divorzio il più rapidamente possibile, deponeva contro l’esistenza di una simile volontà di ritiro.

Il Bundesgerichtshof respinse anche una riduzione teleologica del § 1933 Satz 1 BGB. Non sussisteva alcuna lacuna normativa involontaria. Il tenore letterale della legge ricomprendeva tutti i casi in cui il de cuius morisse durante la pendenza di un procedimento di divorzio e fossero soddisfatti gli ulteriori presupposti di legge. La legge non prevedeva alcun limite temporale all’esclusione dei diritti successori in caso di sospensione prolungata del procedimento.

Il BGH sottolineò inoltre che la sospensione di un procedimento di divorzio può avere cause diverse. Tra queste potrebbero rientrare, ad esempio:

- considerazioni di carattere finanziario,
- problemi di salute o
- la tutela degli interessi dei figli minorenni

Dalla stasi del procedimento non si poteva pertanto necessariamente desumere che fosse venuta meno la volontà di divorziare.

### I coniugi avrebbero potuto ritirare la domanda di divorzio

Infine, il Senato richiamò la notevole incertezza giuridica che sorgerebbe se l’esclusione dei diritti successori potesse perdere efficacia dopo un determinato periodo di tempo non stabilito dalla legge. I coniugi avevano piuttosto la possibilità di incidere personalmente sulle conseguenze successorie mediante un valido ritiro della domanda o una disposizione testamentaria.

Poiché, al momento dell’apertura della successione, i coniugi vivevano inoltre separati già da ben più di tre anni, i presupposti per il divorzio ai sensi del § 1566 Abs. 2 BGB erano oggetto di una presunzione assoluta.

## Rilevanza della decisione

L’ordinanza chiarisce che una stasi pluriennale del procedimento di divorzio non comporta automaticamente il ripristino del diritto successorio legale del coniuge. Anche una sospensione di 18 anni lascia sostanzialmente impregiudicata l’esclusione dei diritti successori prevista dal § 1933 Satz 1 BGB, purché continuino a sussistere i presupposti di legge.

Per la prassi successoria, ciò significa che i coniugi non possono eliminare le conseguenze successorie di un procedimento di divorzio avviato limitandosi a rimanere inattivi. Chi, nonostante un procedimento di divorzio pendente, intenda mantenere la successione legale a favore del coniuge deve provvedere tempestivamente a una valida conclusione del procedimento o a un’adeguata disposizione testamentaria.

Viceversa, ciò vale anche per il de cuius che intenda evitare la partecipazione all’eredità del coniuge da cui vive separato o disciplinarla diversamente: non dovrebbe fare affidamento sulla mera stasi del procedimento di divorzio.

Il BGH fa così chiarezza sulle conseguenze successorie dei procedimenti di divorzio sospesi da lungo tempo e rafforza al contempo la certezza del diritto nell’applicazione del § 1933 BGB.

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