# Contraffazione di prodotti e tutela concorrenziale delle prestazioni

> Riprendere elementi distintivi di un prodotto può violare il diritto della concorrenza. Sentenza LG Frankfurt del 02.09.2026, Az. 2-06 O 156/25.

Source: https://www.mtrlegal.com/it/contraffazione-prodotti-tutela-concorrenziale-prestazioni/ · Language: it · Updated: 2026-11-03

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Chi imita in modo pressoché identico un prodotto di successo e lo distribuisce successivamente tramite un rivenditore non può semplicemente sottrarsi alla propria responsabilità invocando il ruolo di produttore o fornitore. Con sentenza del 2 settembre 2026 (Az. 2-06 O 156/25, numero di ruolo), il Landgericht Frankfurt am Main (LG Frankfurt am Main, Tribunale regionale di Francoforte sul Meno) ha precisato i requisiti della tutela concorrenziale contro le imitazioni e, al contempo, ha confermato la responsabilità all’interno di una catena distributiva caratterizzata dalla ripartizione delle attività.

La decisione riveste particolare importanza per stabilire a quali condizioni anche un fornitore possa essere ritenuto responsabile della commercializzazione anticoncorrenziale effettuata da un rivenditore. La sentenza contiene inoltre importanti considerazioni sul carattere distintivo concorrenziale delle serie di prodotti e sul calcolo dell’utile dell’autore della violazione.

## Imitazione di sedie a sdraio affermate sul mercato

La controversia riguardava sedie a sdraio pieghevoli da giardino appartenenti a una linea di modelli della ricorrente, affermata sul mercato da molti anni. I prodotti si distinguevano per una struttura caratteristica. Ne facevano parte, in particolare, la disposizione dei tubi di sostegno a forma di U, il fissaggio della superficie di appoggio al telaio e la conformazione del poggiatesta.

La ricorrente commercializzava la linea di modelli già da molti anni e, in passato, aveva ripetutamente agito contro le imitazioni.

La convenuta n. 1 faceva produrre in Asia sedie a sdraio da giardino con un proprio marchio e le forniva successivamente alla convenuta n. 2. Quest’ultima commercializzava i prodotti, tra l’altro, tramite una piattaforma online.

Le sedie a sdraio offerte presentavano ampie corrispondenze con i prodotti della ricorrente.

## Azioni inibitorie e richieste di informazioni già accolte in precedenza

Già in un precedente procedimento, la ricorrente aveva ottenuto con successo nei confronti della rivenditrice l’accoglimento di un’azione inibitoria e di una richiesta di informazioni (LG Frankfurt am Main, sentenza del 23.02.2023 – Az. 2-03 O 262/22; confermata dall’OLG Frankfurt am Main, Az. 6 U 35/23, Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno, numero di ruolo).

Grazie alle informazioni fornite, la ricorrente aveva appreso che la rivenditrice aveva acquistato i prodotti contestati dalla convenuta n. 1. Di conseguenza, aveva agito anche contro la fornitrice. Aveva chiesto, in particolare, l’inibitoria, la comunicazione di informazioni, il rendiconto e il risarcimento dei danni.

Le convenute si erano difese sostenendo, tra l’altro, che le imprese erano giuridicamente indipendenti e che la convenuta n. 1 aveva operato esclusivamente in qualità di fornitrice. Inoltre, sarebbe stato escluso qualsiasi inganno sull’origine commerciale, poiché i prodotti erano stati offerti con un marchio proprio.

## Sentenza del LG Frankfurt: inibitoria, informazioni e risarcimento dei danni

Il Landgericht ha accolto parzialmente il ricorso.

Alla convenuta n. 1 è stato vietato di continuare a offrire o a far commercializzare in Germania le sedie a sdraio oggetto della controversia. Per ogni violazione è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250.000 euro o, in alternativa, la detenzione coercitiva.

La convenuta n. 1 deve inoltre fornire informazioni complete sui propri fornitori, sulle quantità acquistate, sui prezzi d’acquisto, sui costi di produzione e sui ricavi delle vendite. Il tribunale ha altresì accertato il suo obbligo di risarcire alla ricorrente tutti i danni già verificatisi e futuri derivanti dalle condotte anticoncorrenziali.

Anche la rivenditrice è stata condannata al risarcimento dei danni. A tale riguardo, la ricorrente aveva chiesto la restituzione dell’utile conseguito mediante la commercializzazione in violazione della legge.

La decisione è pertanto di particolare interesse per i produttori degli originali che intendono agire non soltanto contro il rivenditore direttamente coinvolto, ma anche contro le imprese situate a monte nella catena di fornitura.

## Carattere distintivo concorrenziale della serie di prodotti

Il fondamento giuridico è costituito dal § 4 Nr. 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, legge tedesca contro la concorrenza sleale). In base a tale disposizione, agisce slealmente chi offre beni che costituiscono un’imitazione dei beni di un concorrente e, in tal modo, determina un inganno evitabile circa la loro origine commerciale.

Il primo requisito è che il prodotto originale presenti un carattere distintivo concorrenziale.

Tale carattere sussiste quando la configurazione concreta o determinate caratteristiche di un prodotto sono idonee a indicare, agli occhi del pubblico di riferimento, la sua origine commerciale o le sue peculiarità.

Non è determinante che i singoli elementi formali siano particolarmente originali. Ciò che conta è piuttosto l’impressione complessiva suscitata dal prodotto. Anche la combinazione di più elementi formali che, considerati singolarmente, possono apparire comuni è idonea a conferire un carattere distintivo concorrenziale.

Il Landgericht ha fatto riferimento alle caratteristiche strutturali delle sedie a sdraio, aderendo alla valutazione dell’Oberlandesgericht Frankfurt (Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno), già confermata nel procedimento precedente.

È particolarmente importante sottolineare che la tutela concorrenziale può riguardare non soltanto singoli modelli, ma anche una serie di prodotti nel suo complesso. A tal fine, è necessario che gli elementi formali ricorrenti conferiscano ai prodotti un aspetto caratteristico e che, per tale ragione, il pubblico li attribuisca a un determinato produttore.

## La funzione tecnica non esclude la tutela

Le convenute avevano eccepito che la configurazione delle sedie a sdraio fosse imposta dalla loro funzione tecnica.

Il Landgericht non ha accolto tale argomentazione.

Per stabilire se determinati elementi formali siano tecnicamente necessari, occorre fare riferimento ad altri prodotti che assolvono la medesima funzione tecnica. Il mercato di confronto non può essere artificialmente limitato ai prodotti dotati di funzioni tecniche esattamente identiche.

Poiché sedie a sdraio comparabili dotate di poggiapiedi possono essere realizzate anche con strutture differenti, il tribunale non ha ravvisato alcuna necessità tecnica per la configurazione concreta.

Inoltre, persino le caratteristiche dettate da esigenze tecniche possono essere considerate nella valutazione complessiva quando ulteriori elementi liberamente configurabili contribuiscono a determinare l’impressione generale.

Per la prassi ciò significa che il richiamo a esigenze tecniche non esclude automaticamente la tutela concorrenziale contro le imitazioni.

## Imitazione pressoché identica

Il Landgericht ha ritenuto sussistente un’imitazione pressoché identica.

È stata determinante l’impressione complessiva suscitata dai prodotti messi a confronto dal punto di vista del consumatore medio. A tale riguardo, assume particolare rilievo la concreta modalità di presentazione dell’offerta.

Di norma, il consumatore non vede l’originale e l’imitazione direttamente l’uno accanto all’altra. Egli confronta piuttosto i prodotti sulla base dell’impressione rimasta nella sua memoria.

Le differenze percepibili soltanto mediante un confronto dettagliato o da una prospettiva diversa non sono quindi necessariamente determinanti.

### Ripresa degli elementi formali

Nel caso concreto erano stati ripresi proprio gli elementi formali sui quali si fondava il carattere distintivo concorrenziale dei prodotti originali. Le differenze relative a singoli dettagli e agli accessori non modificavano tale valutazione.

### Conoscenza dell’originale

Secondo il tribunale, anche la conoscenza dell’originale da parte dell’imitatore era comprovata. Se un prodotto compare sul mercato successivamente all’originale, opera a tale riguardo una presunzione relativa di conoscenza. La convenuta non è riuscita a confutare tale presunzione.

## Un marchio proprio non esclude automaticamente l’inganno sull’origine

Le convenute avevano inoltre sostenuto che l’utilizzo di un marchio proprio escludesse qualsiasi inganno sull’origine commerciale.

In linea di principio, l’indicazione chiaramente visibile di un produttore differente può essere idonea a eliminare l’inganno sull’origine.

Tuttavia, occorre considerare come il pubblico di riferimento percepisca effettivamente tale indicazione. L’utilizzo di un marchio differente non è sufficiente in ogni circostanza.

### Inganno diretto e indiretto sull’origine

Occorre distinguere tra inganno diretto e indiretto sull’origine. Un inganno indiretto sull’origine sussiste, ad esempio, quando i consumatori ritengono che il prodotto provenga da un altro produttore, ma presumono l’esistenza di un legame economico o organizzativo con il produttore dell’originale.

La sentenza chiarisce pertanto che un marchio proprio non offre automaticamente protezione dalle pretese fondate sul § 4 Nr. 3 UWG. Restano determinanti le circostanze concrete della commercializzazione e la percezione del pubblico.

## Responsabilità del fornitore per la commercializzazione da parte del rivenditore

Le considerazioni relative alla responsabilità della convenuta n. 1 rivestono particolare rilevanza pratica.

Quest’ultima aveva sostenuto di aver agito esclusivamente come fornitrice e di non aver avuto alcuna influenza sulle concrete offerte online della rivenditrice.

Il Landgericht ha tuttavia ravvisato già nella fornitura dei prodotti imitati un’attività di commercializzazione rilevante. Un’offerta ai sensi del § 4 UWG non comprende infatti soltanto l’offerta diretta di vendita ai clienti finali. Può rientrarvi anche la consegna dei prodotti imitati a un intermediario.

La convenuta n. 1 aveva venduto direttamente alla rivenditrice le sedie a sdraio contestate, contribuendo così alla loro commercializzazione.

Il tribunale ha pertanto espressamente riconosciuto la legittimazione passiva della convenuta n. 1 in relazione all’offerta e alla commercializzazione dei prodotti contestati. Il tribunale ha fondato la responsabilità della fornitrice sulla condotta congiunta realizzata mediante una ripartizione delle attività ai sensi del § 830 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco), poiché entrambe le convenute erano a conoscenza del modello commerciale comune.

### Legami organizzativi ed economici

Il tribunale ha inoltre tenuto conto dei legami organizzativi ed economici tra le imprese. In particolare, l’amministratore della convenuta n. 2 era al contempo amministratore della convenuta n. 1. Inoltre, rientrava nella normale prassi commerciale che la convenuta n. 1 rivendesse alla convenuta n. 2 i beni prodotti all’estero.

La fornitrice non era quindi un terzo estraneo, ma partecipava direttamente alla commercializzazione dei prodotti imitati.

La decisione dimostra che le imprese non possono sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi del diritto della concorrenza per il solo fatto di ripartire la produzione e la distribuzione tra società differenti.

## Risarcimento dei danni e calcolo dell’utile dell’autore della violazione

Un altro punto centrale della sentenza riguarda il calcolo del risarcimento dei danni.

La ricorrente aveva chiesto alla rivenditrice la restituzione dell’utile conseguito mediante la violazione. Tuttavia, non deve essere automaticamente restituito l’intero utile ottenuto con i prodotti. Occorre invece considerare quale quota dell’utile sia riconducibile proprio all’imitazione anticoncorrenziale.

Il tribunale ha determinato mediante stima, ai sensi del § 287 ZPO (Zivilprozessordnung, codice di procedura civile tedesco), la cosiddetta quota causale.

Occorre considerare, in particolare,

- l’importanza della configurazione ripresa ai fini della decisione di acquisto,
- il grado di imitazione e
- gli altri fattori determinanti per l’acquisto, quali funzionalità e prezzo.

La sentenza evidenzia inoltre l’importanza di un rendiconto comprensibile e verificabile.

Chi, in qualità di autore della violazione, intende far valere costi che riducono l’utile, come le spese pubblicitarie o di transazione, deve esporli in modo circostanziato e provarli. Una mera affermazione generica non è sufficiente.

È particolarmente rilevante che l’autore della violazione sia soggetto a un onere di allegazione più rigoroso anche qualora intenda discostarsi successivamente da informazioni o da un rendiconto precedentemente forniti. Egli deve spiegare e documentare in modo comprensibile perché le informazioni originarie debbano essere rettificate.

Per far valere le pretese risarcitorie, informazioni complete e attendibili rivestono pertanto notevole importanza.

## Conseguenze giuridiche per la prassi

La sentenza ha rilevanza pratica per produttori, importatori, fornitori e rivenditori.

**Per i produttori degli originali:** anche in assenza di un disegno o modello registrato o di altri diritti di proprietà industriale, la configurazione di un prodotto può beneficiare della tutela concorrenziale. È determinante che presenti un carattere distintivo concorrenziale e che siano soddisfatti i requisiti di un’imitazione sleale. In caso di controversia, può risultare decisiva la documentazione relativa alla presenza sul mercato, ai volumi di vendita, agli elementi formali caratteristici e alle spese pubblicitarie.

**Per produttori e fornitori:** chi fa produrre prodotti imitativi e li immette deliberatamente in una catena distributiva può essere personalmente responsabile ai sensi del diritto della concorrenza. L’assenza di un rapporto diretto con i clienti finali non protegge dalle azioni inibitorie e dalle pretese risarcitorie.

**Per i rivenditori:** l’acquisto di prodotti da un fornitore esterno non esclude automaticamente la responsabilità. Anche l’utilizzo di un marchio commerciale proprio non esclude necessariamente un inganno sull’origine.

**Per la conduzione del contenzioso:** le richieste di informazioni e di rendiconto costituiscono uno strumento importante per ricostruire i canali di fornitura e distribuzione e determinare l’utile dell’autore della violazione. Le imprese dovrebbero pertanto documentare accuratamente le proprie fonti di approvvigionamento, le fatture d’acquisto, i dati di vendita e le voci di costo.

Conclusione: la sentenza conferma l’ampia portata della tutela concorrenziale delle prestazioni.

La sentenza del LG Frankfurt am Main conferma l’ampia portata della tutela concorrenziale delle prestazioni ai sensi del § 4 Nr. 3 UWG.

Anche una serie di prodotti può presentare un carattere distintivo concorrenziale in virtù di elementi formali caratteristici e ricorrenti. Se tali elementi vengono ripresi in modo pressoché identico, determinando così un inganno evitabile sull’origine, la commercializzazione dell’imitazione può costituire una condotta sleale.

Particolarmente significativa è la responsabilità del fornitore: chi immette personalmente i prodotti imitativi nella catena distributiva non può semplicemente invocare il proprio mero ruolo di fornitore.

Per i produttori degli originali, la decisione offre quindi la possibilità di agire contro le imitazioni lungo l’intera catena distributiva. Per contro, le imprese dovrebbero verificare già nella fase di sviluppo e approvvigionamento dei prodotti se le configurazioni di prodotti altrui possano beneficiare della tutela concorrenziale.

MTR Legal Rechtsanwälte assiste produttori, rivenditori e fornitori nelle questioni relative al diritto della concorrenza; ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina [consulenza legale in materia di diritto della concorrenza](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/wettbewerbsrecht/).
